La Carta Blu UE (art. 27 quater dlgs 286/98) è un permesso di soggiorno rilasciato ai lavoratori stranieri altamente qualificati che abbiano un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro in Italia.
I lavoratori altamente qualificati non rientrano nel sistema previsto dalle quote del decreto flussi.
Indice
- Cosa significa “lavoratori altamente qualificati”
- Procedura per l’ottenimento della Carta Blu UE
- Documenti necessari per la richiesta di nulla osta
- Le professioni regolamentate
- Le professioni non regolamentate
- Adempimenti del datore di lavoro
- Accettazione o rigetto della domanda di nulla osta
- Rifiuto o revoca del nulla osta
- Adempimenti del lavoratore per l’ottenimento della Carta BLU
- Chi non può richiedere la Carta Blu UE
- Conversione in permesso di soggiorno UE
- Domande frequenti sulla Carta Blu UE
- Quanto dura la carta blu UE
- Quanto devo guadagnare per ottenere la Carta Blu UE?
- Sono uno straniero regolarmente soggiornante in un altro Paese UE, posso chiedere la Carta Blu in Italia?
- Posso cambiare lavoro dopo aver ottenuto la Carta Blu UE?
- Posso lavorare in altri paesi dell’UE con la Carta blu?
- Cosa succede se perdo il lavoro?
- Posso portare la mia famiglia con me?
- Con la Carta Blu posso viaggiare in altri Paesi UE?
La normativa sulla Carta Blu UE è stata recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva 2009/50/CE.
Cosa significa “lavoratori altamente qualificati”
I lavoratori altamente qualificati sono gli stranieri in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese di origine, dopo un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore. Quindi chi è in possesso di un diploma, certificato o altro titolo di formazione rilasciato dall’autorità competente dello Stato interessato.
Procedura per l’ottenimento della Carta Blu UE
- Il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati, proponendo un contratto allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della provincia di competenza.
(Il nulla osta è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro se quest’ultimo abbia sottoscritto con il Ministero dell’Interno uno specifico protocollo d’intesa); - In virtù dell’art. 22 comma 2 dlgs 286/98, il datore di lavoro deve prima di tutto verificare – tramite il Centro per l’Impiego competente – l’indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelle del lavoratore extracomunitario altamente qualificato per il quale richiede il nulla osta al lavoro. Tale verifica preventiva è necessaria ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore straniero residente all’estero;
- A questo punto è possibile procedere con la richiesta di nulla osta nell’apposito sito del Ministero: completata la fase di registrazione si accede all’area Richiesta moduli, dove si potrà compilare il modulo di richiesta nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
Documenti necessari per la richiesta di nulla osta
Per fare la domanda di nulla osta ai fini dell’ottenimento della Carta Blu UE, il richiedente deve:
- possedere un contratto di lavoro valido o un’offerta di lavoro vincolante per un lavoro altamente qualificato per la durata di almeno 1 anno (art. 27 quater comma 5 lett.a);
- soddisfare la soglia salariale minima nello Stato membro interessato (cfr. sotto);
- possedere documento di viaggio valido;
- stipulare un’assicurazione sanitaria (o una prova di averla richiesta).
Le professioni regolamentate
Per le professioni regolamentate, cioè quelle che prevedono l’iscrizione ad albi o registri, sono richiesti:
- il riconoscimento della qualifica professionale, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
- la dichiarazione di valore del titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.
Le professioni non regolamentate
Per le professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attività lavorativa riferita a figure professionali rientranti in livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011 (vedi sito dell’ISTAT) e deve riportare l’importo della retribuzione annuale lorda.
Inoltre, il richiedente non deve rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico secondo lo Stato membro.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda, a pena di rigetto della domanda (art. 27 quater, comma 5) deve presentare:
- la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 1 anno per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
- il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero;
- l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria = 24.789€, poiché il livello minimo previsto è pari a 8.263 euro, aumentato a 11.362€ in caso di presenza del coniuge e ulteriormente aumentato di 516€ per ciascun familiare a carico, come indicato dall’articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modifiche).
Accettazione o rigetto della domanda di nulla osta
Se la proposta del datore di lavoro viene accettata, lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicherà la decisione all’Ambasciata italiana nel Paese di origine dello straniero e verrà rilasciato il visto per entrare in Italia.
Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda. Oppure, sempre entro 90 giorni, verrà comunicato il rigetto della domanda (art. 27 quater, comma 6).
Una volta entrato in Italia, lo straniero deve recarsi, entro 8 giorni lavorativi, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare all’ufficio immigrazione della Questura del luogo di domicilio, la domanda di Carta Blu UE.
Rifiuto o revoca del nulla osta
Il nulla osta può essere rifiutato o revocato se:
- i documenti siano stati ottenuti con frode o siano stati falsificati o contraffatti;
- se lo il lavoratore straniero non si reca entro 8 giorni dall’ingresso in Italia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno;
- se il datore di lavoro risulta condannato, negli ultimi 5 anni, per i reati di:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis c.p.;
c) reati previsti dall’art.22, comma 12, T.U. Immigrazione (occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o il cui permesso sia scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, o che sia stato annullato o revocato).
Chi non può richiedere la Carta Blu UE
- chi soggiorna a titolo di protezione temporanea: per cure mediche, per protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per calamità, per sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale;
- i titoli di protezione internazionale e i richiedenti asilo;
- chi soggiorna in qualità di ricercatori ai sensi dell’articolo 27 ter dlgs 286/98;
- i familiari di cittadini dell’Unione Europea che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;
- chi beneficia dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiorna per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- chi fa ingresso in uno Stato membro dell’Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori distaccati ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.a), g) e i) dlgs 286/98;
- chi, in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l’Unione Europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell’Unione;
- chi è destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso.
Conversione in permesso di soggiorno UE
La Carta blu UE può essere convertita in un permesso di soggiorno UE di lungo periodo in presenza degli specifici requisiti:
- soggiorno legale ed ininterrotto per 5 anni nel territorio dell’Unione in forza di una carta blu UE;
- possesso in Italia, da almeno 2 anni, di un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura Carta Blu UE.
Domande frequenti sulla Carta Blu UE
Quanto dura la carta blu UE
- 2 anni se il contratto è a tempo indeterminato;
- se il contratto è a tempo determinato la carta scadrà 3 mesi dopo la scadenza del contratto.
Quanto devo guadagnare per ottenere la Carta Blu UE?
La retribuzione annua lorda risultante dalla retribuzione mensile o annua specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro deve essere pari o superiore alla soglia salariale definita dallo Stato membro.
Per l’Italia, la soglia salariale minima è fissata a: 24.789,93€.
Sono uno straniero regolarmente soggiornante in un altro Paese UE, posso chiedere la Carta Blu in Italia?
Si, dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, se sei titolare di una Carta blu UE rilasciata da detto Stato, puoi fare ingresso in Italia senza necessità di chiedere il visto.
Entro un mese dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro dovrà comunque richiedere il nulla osta alla Prefettura competente.
Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta può essere presentata dal datore di lavoro anche se soggiorni ancora nel territorio del primo Stato membro (art. 27 quater, comma 17).
Una volta ottenuto il nulla osta, puoi richiedere alla Questura la Carta blu UE.
Posso cambiare lavoro dopo aver ottenuto la Carta Blu UE?
Non subito. Per i primi 2 anni devi rimanere nel lavoro per il quale hai ottenuto la Carta blu, a meno che tu non abbia il permesso dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Posso lavorare in altri paesi dell’UE con la Carta blu?
Dopo 18 mesi di soggiorno legale puoi trasferirti in un altro paese dell’UE per svolgere un lavoro altamente qualificato. Tuttavia, devi richiedere una nuova Carta blu UE nel Paese in cui desideri trasferirti.
Cosa succede se perdo il lavoro?
Se diventi disoccupato, hai tre mesi per trovare un nuovo lavoro. Se sei ancora disoccupato dopo tre mesi, la tua Carta blu UE potrebbe essere ritirata e potresti dover lasciare il Paese.
Posso portare la mia famiglia con me?
Si, il titolare di Carta Blu UE ha diritto al ricongiungimento familiare nel rispetto di tutti i requisiti. Ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con la Carta Blu posso viaggiare in altri Paesi UE?
Sì, puoi visitare altri paesi dell’UE per un massimo di tre mesi in un periodo di sei mesi.
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