Cittadinanza per figlio nato all’estero da genitore italiano

Data ultimo aggiornamento: 30.10.2024

Secondo l’art. 1 della legge n. 91/1992 “è cittadino per nascita: 1) il figlio di padre o di madre cittadini”.
II possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita, quindi la cittadinanza per figlio nato all’estero da genitore italiano è automatica ma il riconoscimento della cittadinanza italiana è condizionato alla trascrizione della nascita in Italia. 

Come registrare in Italia un figlio nato all’estero da genitore italiano

Per permettere il riconoscimento della cittadinanza italiana al proprio figlio, la nascita deve essere trascritta in Italia, adempimento previsto dal DPR n. 396/2000.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.

La richiesta può essere presentata direttamente al Comune di residenza in Italia o Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure presso il Consolato competente territorialmente.

Infatti il genitore italiano può richiedere la trascrizione della nascita del proprio figlio rivolgendosi all’Ambasciata o al Consolato competente, munito dell’atto di nascita.

Come deve essere l’atto di nascita

  • tradotto in lingua italiana conforme al testo straniero dall’Autorità Consolare Italiana all’estero o da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato (art. 22 DPR 396/2000);
  • legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero (art. 33 D.P.R. 445/2000) o con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja (se lo Stato ha aderito a tale convenzione);

oppure:

  • su modello plurilingue se lo Stato rientra tra quelli aderenti alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovna, Bulgaria, Capoverde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia); in tal caso l’atto è esente da traduzione e legalizzazione;
  • in formato documento pubblico, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, che ha ulteriormente semplificato la circolarità dei documenti pubblici all’interno della Comunità Europea esentando i cittadini della UE dall’obbligo della traduzione e legalizzazione.

Cosa deve contenere l’atto di nascita

In base all’art. 29 del DPR 396/2000, l’atto di nascita deve contenere:

  • luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
    Formalità che valgono sia per il figlio nato fuori che dentro il matrimonio.

ATTENZIONE: se la nascita non viene registrata in Italia, l’acquisto della cittadinanza italiana non sarà automatica e pertanto il minore, se nato fuori dal territorio europeo, dovrà ottenere un permesso di soggiorno.

Passaporto per figlio di italiano

Una volta ottenuta la registrazione della nascita estera in Italia, sarà possibile richiedere il passaporto italiano per il proprio figlio presso la Questura territorialmente compente tramite l’apposito portale online della polizia di Stato e utilizzando lo spid per eseguire l’accesso.

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