Data ultimo aggiornamento: 23.01.2025
L’articolo 4 della legge n. 91/92 comma 2 prevede che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Cittadinanza italiana per chi nasce in Italia
Il cittadino straniero nato in Italia e che ha vissuto in Italia legalmente senza interruzioni fino al 18° anno di età, può acquisire la cittadinanza italiana se dichiara di volerla acquistare entro il compimento dei 19 anni.
Trattasi di diritto soggettivo, lo straniero dovrà solo dimostrare:
- di essere nato in Italia;
- di averci risieduto legalmente sino alla maggiore età (18 anni);
- di aver dichiarato di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età (fino al compimento dei 19 anni).
Come fare domanda di cittadinanza italiana per chi nasce in Italia
La domanda non deve essere presentata online come le altre richieste di cittadinanza, ma deve essere presentata presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune ove si risiede.
Quali documenti servono la cittadinanza italiana per chi nasce in Italia
- documentazione che attesti la nascita in Italia (estratto per riassunto di nascita) e la presenza regolare in Italia sino alla maggiore età (cfr. infra), entro il diciannovesimo anno di età;
- copia del versamento del contributo di 250,00€ intestato al Ministero dell’Interno;
- passaporto in corso di validità;
- permesso di soggiorno in corso di validità;
- certificato storico di residenza fino ai 18 anni (residenza ininterrotta).
Attenzione: il Comune di residenza ha l’obbligo di avvisare il neomaggiorenne della facoltà di acquisire la cittadinanza italiana, pertanto, se tale avviso non è stato ottemperato, si può avanzare richiesta di acquisto della cittadinanza anche dopo il decorso di un anno dal compimento della maggiore età.

Prima di procedere con la richiesta di cittadinanza, bisogna verificare la prassi del proprio Comune di residenza circa le modalità di presentazione della domanda, eventuale appuntamento da concordare, possibilità di inoltrare richiesta tramite canali alternativi (pec, e-mail, raccomandata postale).
Cosa significa residenza ininterrotta
Il requisito della residenza legale inteso dal Legislatore ha un’accezione piuttosto ampia. Difatti, più correttamente si può parlare di permanenza ininterrotta in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età, così attenuando la necessità del requisito di “legalità amministrativa”, più difficile da dimostrare ed anche difficilmente controllabile e gestibile dal neomaggiorenne.
Questa interpretazione, plasmata dalla giurisprudenza e, successivamente, fatta propria dal legislatore, consente di dimostrare la presenza in Italia non solo attraverso la rigorosa ed ininterrotta successione di iscrizioni anagrafiche (per un periodo di 18 anni), ma anche attraverso la produzione di differente documentazione.
N.B.: La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di residenza debba essere intesa ai sensi dell’art. 43 c.c. come dimora abituale che può essere provata con ogni mezzo laddove non coincidente con quella anagrafica, dal momento che le risultanze anagrafiche costituiscono una mera presunzione.
Come dimostrare la residenza ininterrotta
A titolo meramente esemplificativo può essere utilizzata ai fini della dimostrazione della presenza ininterrotta in Italia:
- documentazione scolastica (iscrizione alle scuole elementari, medie e superiori);
- libretto pediatrico delle vaccinazioni;
- documentazione medica;
- corsi extra-scolastici etc…
Quanto alla regolarità amministrativa (possesso di permesso di soggiorno) il D.L. n. 69/2013, all’articolo 33 espressamente prevede che “all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione…”. Tale espressione, seppur vaga, ha orientato la giurisprudenza nel senso che la regolarità (o irregolarità) amministrativa dei genitori non inficia il diritto all’accertamento della cittadinanza italiana del neomaggiorenne se, ripetiamo, attraverso la produzione di qualsivoglia idonea documentazione, è dimostrata la presenza ininterrotta in Italia sino alla maggiore età.
Cosa succede se la richiesta non viene evasa oppure è rigettata
L’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stata effettuata la dichiarazione di acquisto della cittadinanza ha l’obbligo di emanare un provvedimento espresso che può avere il seguente contenuto:
- positivo: accerta il ricorrere dei requisiti ex lege previsti e dichiara l’acquisizione della cittadinanza italiana con l’annotazione sui registri;
- negativo: non accerta il ricorrere di tutti i requisiti previsti e respinge l’istanza.
Attenzione: in caso di rigetto è possibile adire l’Autorità Giudiziaria ed è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora, l’azione si propone con ricorso ex art. 702 bis cpc.
La medesima tutela è garantita anche nei casi in cui la Pubblica Amministrazione non abbia provveduto in un tempo congruo (a titolo esemplificativo il termine massimo previsto dal Legislatore per la conclusione di un procedimento amministrativo è di massimo180 giorni), in tal caso vi sarà un’azione di accertamento pura stante l’assenza di un provvedimento espresso che accerti o meno il diritto alla cittadinanza.
Domande frequenti
Il neo diciottenne deve essere in possesso del permesso di soggiorno per ottenere la cittadinanza?
No, il possesso del permesso di soggiorno non costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento della cittadinanza.
Infatti l’art. 33 del DL 69/2013, chiarisce che “il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello status civitatis”.
Il bambino nato in Italia da genitori senza permesso di soggiorno può ottenere la cittadinanza?
ll figlio di stranieri senza permesso di soggiorno, nato in Italia, può comunque diventare cittadino italiano.
Il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non è previsto per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 comma 2, legge 91/1992.
La condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) è solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di età dell’interessato.
Mio figlio è nato in Italia, ma per motivi personali ci siamo spostati in un altro Paese per 5 anni, può prendere la cittadinanza?
Purtroppo no, poiché è necessario che vi sia la residenza/domicilio in Italia fino all’acquisto della cittadinanza.
Mio figlio è nato in Italia, ma in Comune risulta che non sia stato residente per un periodo, cosa devo fare?
Contatta un avvocato. Se tuo figlio ha sempre vissuto in Italia ma la sua residenza è stata cancellata, è possibile dimostrare la presenza in Italia anche in altri modi. Rivolgiti ad un avvocato immigrazionista per risolvere il tuo problema.
Chi è nato in Italia da genitori stranieri è italiano?
No, deve ottenere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni e in presenza dei requisiti richiesti.
Chi nasce in Italia ha diritto alla cittadinanza italiana?
Si, ma solo se vive e rimane residente in Italia dalla nascita al compimento dei 18 anni.
Autrice: Avv. Valentina Mercadante

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.