Il D.L. 20/2023 (cd Decreto Cutro) ha modificato la procedura per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Prima di tale modifica, chi era in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, doveva necessariamente attendere l’uscita del decreto flussi per poter convertite il proprio permesso.

Oggi invece è possibile convertire il permesso per studio in lavoro autonomo o subordinato, presentando la domanda in qualsiasi momento dell’anno.

Requisiti conversione permesso di soggiorno da studio a lavoro

Secondo il nuovo art. 6 comma 1 D.Lgs. 286/98, modificato dal D.L. 20/2023, il permesso per motivi di studio può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

  • permesso di soggiorno per studio ancora valido o in rinnovo;
  • stipula del contratto di soggiorno per lavoro;
  • oppure apposita certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 26 D.Lgs. 286/98 (ingresso e soggiorno per motivi di lavoro autonomo).

In caso di conversione da permesso per studio a lavoro subordinato, lo studente deve essere in possesso di un’offerta di lavoro subordinato con un orario lavorativo superiore alle 20 ore settimanali.

In caso di conversione da permesso per studio a lavoro autonomo, lo studente deve presentare la documentazione relativa all’attività autonoma e le capacità finanziarie necessarie per la sua realizzazione (gli introiti devono essere superiori al livello minimo richiesto dalla legge per l’esenzione dalle spese mediche, ovvero € 8.500).

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Quando si può chiedere la conversione

La conversione in lavoro può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno, tuttavia:

  • chi è in possesso di un permesso di soggiorno per iscrizione a corsi di laurea, master o dottorato di ricerca, la richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi;
  • chi è in possesso di permessi per studio rilasciati per iscrizione corsi di formazione o tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio (art. 14, comma 6, D.P.R. 394/99).

Come convertire il permesso di soggiorno per studio in lavoro

La domanda deve essere inoltrata online sul sito del Ministero dell’Interno tramite SPID.

Il portale non è aggiornato pertanto devono essere utilizzati i moduli attualmente in uso:

  • modello VA per la conversione in lavoro subordinato;
  • modello Z per la conversione in lavoro autonomo;
  • modello V2 per la conversione in lavoro subordinato per gli stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia;
  • modello Z2 per la conversione in lavoro autonomo per gli stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia.

Inviata la domanda è necessario attendere l’emissione del nulla osta da parte dello Sportello Unico della Prefettura:

  1. emesso il nulla osta, sarà consegnato il contratto di soggiorno (modello Q) da far sottoscrivere al datore di lavoro;
  2. successivamente, la Prefettura consegnerà il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Documenti necessari per la conversione del permesso per studio a lavoro subordinato

  • permesso di soggiorno per studio in corso di validità o già scaduto ma con ricevuta di rinnovo;
  • passaporto dello studente;
  • documento di identità in corso di validità del datore di lavoro;
  • certificato del titolo di studio rilasciato in Italia (se è stato già conseguito);
  • proposta del contratto di lavoro (contenente indicazioni sulla tipologia di contratto CCNL applicato, livello/mansioni/orario di lavoro settimanale, località di impiego, etc.) firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore;
  • idoneità alloggiativa o ricevuta della richiesta;
  • marca da bollo da 16€;
  • 4 foto tessere;
  • copia contratto di soggiorno firmato (da presentare in Questura al momento della richiesta del permesso di soggiorno).

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