La Costituzione italiana elenca – tra i principi fondamentali – il diritto al lavoro, tanto è vero che proprio l’art. 1 Cost., stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Il diritto al lavoro è riconosciuto anche ai lavoratori stranieri che si trovano a soggiornare nel territorio italiano, siano essi cittadini comunitari o extracomunitari.
Tuttavia, per i lavoratori extracomunitari, l’intera materia relativa alle assunzioni e alle condizioni lavorative, è assoggettata ad un regime più severo rispetto a quello previsto per i lavoratori comunitari ai quali si applica, invece, la normativa comunitaria incentrata sulla libera circolazione.
Relativamente ai lavoratori stranieri, legge di riferimento è il noto D.Lgs 286/1998 conosciuto anche come “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Principio base della normativa sopracitata, è che l’accesso del lavoratore straniero nel territorio italiano è legittimato proprio dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
Cos’è il decreto flussi e come funziona
Il decreto flussi è un provvedimento con il quale ogni anno il Governo italiano, stabilisce annualmente le quote di ingresso dei cittadini extracomunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro.
Tale decreto è emanato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La regolamentazione dei flussi si articola in due passaggi:
- il documento programmatico, ossia un documento triennale che pianifica i flussi migratori in ingresso in Italia nel corso di 3 anni;
- il decreto flussi vero e proprio attraverso il quale viene programmato periodicamente, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per ragioni di lavoro.
Per ciò che riguarda la definizione del numero di ingressi, anche le Regioni possono far prevenire alla Presidenza del Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno, un rapporto sulla presenza di immigrati non comunitari residenti nel territorio, rapportato al livello occupazionale del territorio di loro pertinenza.
Il decreto, nel prevedere le quote massime di lavoratori che ogni anno possono entrare regolarmente nel territorio italiano, indica anche le quote stabilite per ciascun Paese straniero.
Come funziona la procedura del decreto flussi
La gestione della procedura di assunzione dei lavoratori stranieri residenti all’estero è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione, struttura attiva presso ogni Prefettura che opera in concomitanza con i centri per l’impiego e le sedi territoriali dell’ispettorato del lavoro per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari.
I datori di lavoro che intendono assumere un lavoratore straniero devono inoltrare una richiesta telematica, al fine di ottenere il nulla-osta tramite il sito del Ministero dell’Interno, a partire dalla data e dall’orario stabiliti dal decreto.
La richiesta di assunzione dei lavoratori extracomunitari deve contenere:
- la proposta di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato indicando specificatamente il trattamento retributivo e assicurativo;
- l’impegno del datore di lavoro a fornire un adeguato alloggio al lavoratore straniero nonchè a sostenere il lavoratore nelle spese per l’eventuale rientro nel Paese di origine.
Le richieste vengono esaminate in base all’ordine di arrivo, ecco perchè è importante inoltrarle nel più breve tempo possibile dall’emanazione del decreto.
Lo Sportello Unico per l’immigrazione ricevuta la domanda, supportata dalla documentazione richiesta, effettua le dovute verifiche e coinvolge sia la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica le condizioni contrattuali contenute nella richiesta, sia la Questura, la quale verificherà eventuali irregolarità relativi – ad esempio – ai procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Al termine dell’istruttoria, se la documentazione presentata è regolare, lo Sportello Unico, emette il nulla-osta per l’assunzione e avvisa la Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore .
Se non vi sono motivi ostativi infatti, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla-osta la cui validità è di 6 mesi, e lo trasmette agli uffici consolari.
A questo punto il lavoratore straniero, informato del rilascio del nulla-osta, deve richiedere il visto d’ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti alle quali, nel frattempo, è pervenuta la documentazione relativa all’assunzione. Quest’ultime, dopo aver informato il lavoratore circa le condizioni del contratto di lavoro, rilasciano il visto d’ingresso dandone apposita comunicazione alle autorità italiane interessate, ossia Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, INPS e INAIL.
Le vostre domande sul decreto flussi:
Ingresso in Italia
Una volta entrato nel territorio italiano, il lavoratore straniero ha 8 giorni di tempo per presentarsi presso il competente Sportello Unico per l’immigrazione e sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Alla stipula, una copia del contratto firmato sarà conservata presso lo Sportello Unico, una copia verrà invece inviata al centro per l’impiego e alle autorità consolari competenti.
Unitamente al contratto, il lavoratore deve sottoscrivere anche la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e l’accordo di integrazione attraverso il quale si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso del soggiorno.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato costituisce una condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato dalla Questura, la sua durata non può superare:
- 9 mesi se è stato stipulato un contratto di lavoro subordinato stagionale;
- 1 anno se è stato stipulato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni se si tratta di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dopo 5 anni di residenza legale in Italia, è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE. Tale permesso viene rilasciato dalla Questura competente per territorio, per ottenerlo il lavoratore straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito annuo e di un alloggio.
È escluso il rilascio del permesso di soggiorno UE per i lavoratori stranieri che risultano essere pericolosi per l’ordine pubblico, per lo Stato e che presentano condanne per determinati reati ritenuti maggiormente pericolosi.
Il rilascio del permesso di soggiorno UE è inoltre subordinato al superamento di un test volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Una volta ottenuto, il permesso di soggiorno UE consente al cittadino extracomunitario di svolgere nel territorio dell’Unione Europa ogni attività lavorativa, sia subordinata sia autonoma, previo consenso delle autorità statali presso cui si intende stabilirsi.

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.