• Ci scrivono: non ho il permesso di soggiorno, posso iscrivere mio figlio a scuola?

Il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente riconosciuto dallo stato italiano. L’articolo 34 della Costituzione italiana recita infatti: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. 

Pertanto, il diritto allo studio assume carattere universale ed è garantito in egual modo agli italiani ed agli stranieri presenti sul territorio italiano. Non sono ammesse discriminazioni sulla base della nazionalità di provenienza sulla regolarità del soggiorno, anche in mancanza delle necessarie risorse economiche.

In particolare, l’art. 38 comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione specifica che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico, e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Un’ulteriore specifica in merito è apportata dall’art. 45, comma 1 del D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394, secondo cui i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico gratuito, indipendentemente dalla regolarità delle condizioni del loro soggiorno o di quella dei loro genitori. Ciò significa che i minori stranieri hanno diritto allo studio indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno da parte dei loro genitori. 

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, che può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno, avviene nelle stesse identiche modalità e condizioni previste per i minori italiani.

Procedura

Il genitore che non abbia un regolare permesso di soggiorno può e deve iscrivere il proprio figlio minore a scuola – e se non lo fa, può ricevere una sanzione penale. Questo perché tutti i minori, anche quelli stranieri, hanno diritto all’istruzione e sono soggetti all’obbligo scolastico.

La domanda di iscrizione nelle scuole italiane si compila e si invia online, tramite il sito del Ministero dell’Istruzione. E’ necessario registrarsi alla piattaforma (se non si possiede un’identità SPID) e in seguito completare l’iscrizione online.
Per accedere alla domanda di iscrizione è necessario conoscere il codice della scuola prescelta, che si può reperire nella piattaforma Scuola in Chiaro.
Una volta inviata l’iscrizione si riceveranno poi aggiornamenti riguardo lo stato della domanda. Questo procedimento non è necessario per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia (3-6 anni), per la quale invece si presenta la domanda cartacea consegnandola direttamente alla scuola in questione.

In generale, l’iscrizione si fa di solito tra gennaio e febbraio, ma per i neo arrivati può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Solitamente i minori stranieri vengono iscritti alla classe che corrisponde alla loro età anagrafica, ma questo può variare in base alle valutazioni del collegio dei docenti.

Il DPR 394/99 specifica anche che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva, però, non può pregiudicare il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 

La normativa generale in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale prevede:

  • l’obbligo di istruzione per 10 anni;
  • l’obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell’apprendistato (D.lgs. n. 76/2005, art. 1, commi 2-3; D.lgs. n. 226/2005, art. 1, comma 1; Legge n. 296/2006, art. 1, comma 622; D.M. del MIUR n. 139/2007)

In generale, sia i minori che gli adulti stranieri possono beneficiare di corsi e iniziative finalizzate all’apprendimento della lingua italiana, attivate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per garantire l’effettività del diritto allo studio.

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1 commento
  1. Buonasera, sono una cittadina italiana ma vivo in belgio .sono indipendente ed ho il permesso di soggiorno in belgio dal 2016 .ho un figlio di 16 che ha frequentato regolarmente la scuola belga dal 2016 senza permesso di soggiorno per motivi diudiziari. Da maggio 2022 il tribunale di catania mi ha dato l’affidamznto escrusivo ed mio figlio ora e in possesso del permesso di soggiorno in belgio. Al comune belgo ho richiesto gli assegni famigliari con tutti gli arretrati perché anche se mio figlio allora non era in regola del permesso di soggiorno ha frequentato la scuola volevo sapere se mio figlio ha diritto agli arretrati .grazie aspetto una sua risposta.

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