Essere assunti con il permesso di soggiorno scaduto
Essere assunti con il permesso di soggiorno scaduto

L’assunzione di un lavoratore straniero presuppone che questo sia in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, familiare o per altri motivi che consentono di svolgere attività lavorativa.

Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha precisato che lo straniero può essere assunto durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno o può proseguire un rapporto di lavoro già in corso anche durante la fase del rinnovo. Infatti lo straniero continua a godere di tutti i diritti derivanti dal possesso del permesso di soggiorno scaduto.
È necessario però, che il lavoratore abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nei termini di legge e possa dimostrarlo con l’apposita ricevuta o prenotazione.

In mancanza di rinnovo, non è possibile procedere all’assunzione, ma sarà necessario attendere il decreto flussi e chiedere quindi allo Sportello Unico il rilascio del nulla osta al lavoro nei limiti delle quote stabilite dal Governo. Quest’ultimo consentirà al cittadino extracomunitario di ottenere un visto d’ingresso dell’Ambasciata italiana nel suo Paese di origine e successivamente il permesso di soggiorno da parte della Questura.

Lavorare con il permesso scaduto, cosa rischia il datore di lavoro

È opportuno precisare che il datore di lavoro che impiega (o continua ad impiegare in caso di mancato rinnovo del permesso) un cittadino straniero irregolare può essere chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 22, comma 12 del T.U.I., che stabilisce che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (…), ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.”

La sanzione si applica anche a chi occupa uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge. 

Inoltre, il Decreto legge del 04/07/2006 n. 223, all’art. 36 bis rubricato “misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” stabilisce che che impiega lavoratori irregolari, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

All’irrogazione della sanzione provvede la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

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