Per mutilazione genitale femminile (MGF, in inglese female genital mutilation, FGM) si intende una pratica ancora oggi in uso in molti paesi dell’Africa, del Medio Oriente, dell’Asia e dell’America Latina.

L’OMS definisce MGF: “tutte le forme di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre modificazioni indotte agli organi genitali femminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche”.

Tipologie

Vi sono tre principali tipi di mutilazione:

Tipo 1. Clitoridectomia: circoncisione della clitoride

Tipo 2. Escissione: rimozione della clitoride e delle piccole labbra

Tipo 3. Infibulazione: cucitura dei lembi delle labbra; viene lasciata una sola fessura per consentire la minzione.

Altre pratiche: cauterizzazione, incisioni, uso di sostanze corrosive per favorire il restringimento dell’orifizio vaginale.

Tali pratiche vengono eseguite in contesti non medici, con utensili non adatti, in luoghi malsani, spesso senza anestesia. Le conseguenze sono emorragie, difficoltà nella minzione, dolore cronico, infezioni e cisti. Nel lungo termine, l’impatto è certo: elevati rischi durante il parto, sia per la madre sia per il neonato; da un punto di vista psicologico, trauma permanente. La morte è frequente.

Un’altra conseguenza della MGF è la riduzione del piacere sessuale. Rispetto agli altri effetti collaterali, sembra che quest’ultimo sia il minore. In realtà, nonostante la riduzione del piacere sessuale non implichi un rischio alla vita, esso ne inficia la qualità della vita stessa.

Perché viene praticata

La questione è intricata e sottile: le donne che subiscono la pratica sono spesso le prime a volervisi sottoporre, poiché, a discapito dei rischi, la ritengono necessaria o quantomeno dovuta per il timore di essere rifiutate dalla collettività. L’operazione avviene sul corpo di una persona che non ha alternative se non essere consenziente: il sottoporvisi si traduce in rispetto, riconoscimento, integrazione nella società.

A differenza della circoncisione maschile che – al di là dell’usanza in alcune religioni come quella ebraica che spesso è attuata per motivi terapeutici – la mutilazione genitale femminile non è mai una scelta medica.

La ragione è sempre culturale o religiosa e, in alcune comunità, è un prerequisito al matrimonio. Può essere dettata da un’idea di castità: la rimozione degli organi genitali esterni e della clitoride riduce la possibilità di masturbazione e di piacere sessuale. Nel caso di infibulazione, soprattutto, è praticamente impossibile che avvengano rapporti sessuali, se non con notevoli rischi per la salute della donna. In questo caso, bisogna attendere di essere “scucite” per poter avere un rapporto al solo fine di procreare. Inoltre, le credenze popolari spesso associano la MGF a una pratica necessaria per ragioni di bellezza e di purezza.

Il corpo della donna diviene diritto di tutti, fuorché del proprio. È diritto degli altri scegliere che uso farne e considerare come sia bello; spetta alla comunità decidere quando si deve partorire e come vivere l’intimità sessuale.

La MGF è la prova eclatante di una disparità tra i sessi che, come si è diffusa, permane oggi. È il controllo del corpo e della sessualità delle donne da parte di una società maschilista e patriarcale.

Una grave violazione dei diritti umani

La MGF è praticata tendenzialmente dai primi mesi di vita ed entro i 15 anni, ma le usanze variano molto da un paese all’altro. Solo in Europa risiedono più di 600 mila donne che l’hanno subita e si stima che altre 180 mila siano a rischio in circa 13 paesi europei. La credenza è infatti tanto forte da essere perpetrata anche altrove in luoghi nascosti e, ancora una volta, nella totale assenza di norme mediche, igieniche e sanitarie. Si stima, oltretutto, che entro il 2030 circa 68 milioni di persone potrebbero esservi sottoposte.

Nonostante la procedura sia illegale in diversi Stati, la realtà, purtroppo, è che la MGF non è riconosciuta come grave violazione dei diritti umani ovunque. Mancano testi a livello internazionale che raccolgano una presa di posizione comune.

Gli sforzi delle Nazioni Unite e di molti altri enti sono evidenti, tramite il ricorso a convenzioni e dichiarazioni. In Africa le pratiche continuano in molte comunità, nonostante l’adozione dall’allora Organizzazione dell’Unità africana (OAU) della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo nel 1986, in cui si richiede di eliminare qualunque discriminazione contro la donna e assicurarne protezione e diritti. Nel 2003 in Mozambico, si è tenuto un incontro al termine del quale 53 paesi africani hanno stipulato il Protocollo per i Diritti delle Donne in Africa, che difende le discriminazioni femminili e richiede l’eliminazione di pratiche tradizionali dannose per il genere femminile: il protocollo di Maputo è stato però ratificato da sole 20 nazioni.

Nei paesi sviluppati, invece, le mutilazioni genitali femminili sono ritenute lesive, anche se in maniera indiretta, di diritti fondamentali, quali:

  • diritto alla non discriminazione, poiché le pratiche sono testimonianza dell’ineguaglianza tra sessi (art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani -UDHR; General Recommendation n 14 on Female Circumcision della Convenzione sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne -CEDAW);
  • diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza (art. 3 UDHR);
  • diritto all’integrità delle bambine (Convenzione sui Diritti del Bambino -CRC);
  • diritto alla salute (art. 25 UDHR; art. 12 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici -ICCPR);
  • diritto all’istruzione: tra le maggiori cause dell’abbandono della scuola vi sono le conseguenze dell’intervento, cui si aggiunge che, una volta effettuata l’operazione, le bambine o adolescenti si ritengano pronte a sposarsi (art. 26 UDHR; art. 23 CRC);
  • violazione al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 1 Convenzione contro la Tortura -CAT; Convenzione europea sui diritti dell’uomo -CEDU; ICCPR; UDHR; Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli; Convenzione americana)

A livello regionale, la risoluzione 1247 del 2001 del Consiglio d’Europa ha riconosciuto le MGF come espressione di trattamenti inumani e degradanti e per questo condannate dall’art. 3 della CEDU. Il 23 giugno 2003 è stata adottata da 27 paesi africani la Dichiarazione del Cairo per l’Eliminazione delle MGF.

A livello internazionale, l’ONU è intervenuta con una risoluzione nel 2007 sulla intensificazione degli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne; nel 2008 ha adottato una dichiarazione congiunta con diverse agenzie delle Nazioni Unite, tra cui UNICEF, WHO, UNESCO, UNHCR. La più recente Risoluzione 67/146 del 2012 costituisce la prima moratoria globale da parte dell’Assemblea Generale sulle mutilazioni genitali femminili: condanna tutte le pratiche tradizionali dannose e sollecita gli stati membri dell’ONU a promuovere attivamente la loro abolizione.

MGF e protezione internazionale

Il tema ha coinvolto anche la sfera della protezione internazionale. Tale strumento prevede come prima possibilità il riconoscimento dello status di rifugiato definito dalla Convenzione di Ginevra, da garantire in caso in cui una persona rischi di essere vittima di persecuzione nel proprio paese di origine per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinione politica e appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Sebbene tra le cause di persecuzione non rientri esplicitamente quella di sesso, le donne sono state riconosciute un gruppo sociale: presentano in effetti un maggiore rischio di discriminazione e di esclusione dalla società e subiscono un trattamento differenziato. L’UNHCR ha affermato che “le donne […] costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e […] sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini”. Ciò comporta che la procedura della MGF costituisce una persecuzione per motivi di appartenenza a un gruppo sociale e, quindi, ne consegue essere meritevoli di protezione internazionale.

Il dibattito a livello nazionale

La Convenzione di Ginevra non stabilisce standard uniformi di implementazione della protezione internazionale, la quale si articola in maniera differenziata a livello nazionale.

In Italia si fa riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Catania e all’ordinanza del Tribunale di Cagliari, entrambe del 2012. Le ricorrenti, due donne nigeriane vittime di MGF, sono state ritenute meritevoli di status di rifugiato, a differenza di quanto stabilito dalle Commissioni Territoriali competenti. Gli atti persecutori per motivi di appartenenza a un gruppo sociale “costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE”.

Il Tribunale di Cagliari ha ad ogni modo affermato che andrebbe garantita almeno la protezione sussidiaria, ossia quella che si rifà al rischio di incorrere in danni (fisici e morali) gravi in caso di rientro nel paese di origine.

Un’altra testimonianza interessante vede protagonista una donna somala vittima di MGF che, stante la decisione della Commissione Territoriale di Bologna di riconoscerle la protezione sussidiaria, ha fatto ricorso. Nel 2018, il tribunale competente ha accolto il ricorso riconoscendo alla richiedente lo status di rifugiato per le ragioni sopra menzionate.

L’anno successivo, il 27 settembre 2019, anche il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato a una donna nigeriana avente subito infibulazione: considerata “una forma di MGF gravemente lesiva dell’integrità fisica e della salute, considerati gli enormi danni, fisici e morali. […]. Le pratiche di MGF costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, […], costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato”.

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