Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato ai cittadini stranieri che svolgono un’attività lavorativa senza dipendere da un datore di lavoro.
Secondo l’art. 5 comma 3-quater del d.lgs. 286/98 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 26 del testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
Requisiti richiesti
Secondo quanto indicato dall’art. 26 del d.lgs. 286/98, lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività (industriale, professionale, artigianale o commerciale) oppure costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve dimostrare:
- di possedere risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende svolgere in Italia;
- un’abitazione idonea, dimostrabile mediante un contratto di acquisto o locazione di un immobile;
- di avere risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che si intende avviare in Italia;
- di avere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività specifica come ad esempio l’iscrizione ad albi o registri;
- avere un reddito annuo che provenga da fonti lecite il cui importo sia superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Una volta accertati i suddetti requisiti, la rappresentanza diplomatica/consolare, acquisito il nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, nell’ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto flussi.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia lo straniero dovrà fare richiesta di rilascio del permesso di soggiorno tramite kit postale.
La Questura provvederà poi al fotosegnalamento e a far sottoscrivere l’Accordo di Integrazione.
Documenti necessari
- Modello 1 del modulo 209;
- Modulo 2 del modello 209;
- Copia del passaporto o documento equivalente in corso di validità;
- Copia della certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine dell’esistenza dei requisiti previsti;
- Marca da bollo da euro 16,00.
Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Il rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo avviene tramite kit postale.
- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia delle pagine del passaporto o di altro documento equipollente;
- Fotocopia dell’allegato minori e del passaporto contenenti dati di eventuali figli minori di 14 anni;
- Fotocopia Attribuzione Partita IVA;
- Fotocopia iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato o visura camerale recente;
- Fotocopia dell’autorizzazione o della licenza, o dell’iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività professionale svolta;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi e bilancio provvisorio.
Conversione da studio a lavoro autonomo
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in motivi di lavoro autonomo deve essere richiesta allo Sportello Unico della Prefettura nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi.
Possono presentare conversione in ogni momento dell’anno, a prescindere dalla quote del decreto flussi:
- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- i cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia la laurea.
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