Il permesso di soggiorno per calamità naturale rientra nella tipologia di permesso di soggiorno per casi speciali ed è disciplinato dall’art. 20 bis del Testo Unico dell’Immigrazione (D.lgs. n. 286/98).
Si tratta di un permesso introdotto dal DL 113/2018, successivamente modificato dal DL n. 130/2020, ed infine modificato dal DL 20/2023. 

Questa categoria di permesso di soggiorno segue un iter diverso rispetto la procedura per l’ottenimento dell’asilo politico ed è pertanto svincolata dalla necessità di presentare la domanda di protezione internazionale.
Competente, infatti, al rilascio del permesso di soggiorno per calamità naturale è il Questore su proposta o con il parere favorevole dell’Autorità giudiziaria competente. 

Il permesso di soggiorno per calamità naturale viene rilasciato nei casi in cui nel Paese d’origine del cittadino straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Condizioni per l’ottenimento del permesso di soggiorno per calamità naturale

Il permesso di soggiorno per calamità naturale viene rilasciato al cittadino straniero, che risiede nel territorio italiano e non può rientrare in sicurezza nel proprio Paese di origine. L’impossibilità al rientro deve essere causata da una situazione di grave calamità che, oltre al non consentire il ritorno nel proprio Paese, presenta una condizione di insicurezza permanente.

Ai sensi dell’articolo 20-bis Testo Unico dell’Immigrazione, al concetto di gravità dell’evento, che costituisce la ragione fattuale dell’impossibilità a tornare nella zona colpita, sono stati aggiunti i criteri di contingenza ed eccezionalità.  

Al cittadino straniero deve, pertanto esser rilasciato il permesso per calamità, ogniqualvolta il suo Paese di origine lo esporrebbe al rischio di violazione o riduzione dei suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione. 

Come si richiede il permesso di soggiorno per calamità naturale

La competenza spetta all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio in cui risiede il cittadino straniero. Un volta deposita la domanda, il Questuro potrà essere parte attiva accertando l’esistenza dello stato di calamità della zona geografica d’origine del cittadino straniero, richiedendo informazioni ed aggiornamenti presso le competenti Autorità diplomatiche e consolari (circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2019). Si sottolinea che tale richiesta di informazioni non è obbligatoria e che la Questura può procedere anche autonomamente sulla base della propria discrezionalità.

L’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per calamità dovrà essere presentata presso la Questura competente in cui risiede il cittadino straniero, mediante appuntamento richiesto via PEC tramite un avvocato o presentandosi direttamente in Questura.

Documenti necessari

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

  • documentazione dalla quale si evinca che il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza e/o copia del provvedimento con il quale l’Autorità competente riconosce lo status di apolide;
  • copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento in Italia, se in possesso;
  • passaporto o documento equipollente;
  • 4 fototessere.

Tempistiche per l’ottenimento del permesso per calamità

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Testo Unico dell’Immigrazione, il rilascio del permesso dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla domanda. 

I termini del rilascio sono brevi in quanto l’istruttoria in sé non dovrebbe prolungarsi in approfondite ricerche, trattandosi di calamità naturali le cui conseguenze sono accertabili facilmente.  

Il permesso di soggiorno per calamità verrà rilasciato in formato cartaceo.

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Diritti e durata del permesso per calamità naturale

Con il permesso per calamità naturale il cittadino straniero può svolgere un’attività lavorativa e potrà accedere con l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. 

Il cittadino straniero potrà soggiornare regolarmente con il permesso per calamità solo ed esclusivamente sul territorio nazionale.

La durata del permesso è di sei mesi ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi, laddove le condizioni di grave calamità permangano. 

DL Cutro, le nuove disposizioni per l’ottenimento del permesso di soggiorno per calamità

Il DL 20/2023 – DL Cutro, in tema di protezione speciale, all’articolo 7, ha introdotto due misure di rilievo: 

  • eliminazione del divieto di respingimento ed espulsione di una persona nel caso vi sia un fondato motivo di ritenere che l’allontanamento comporti una violazione al rispetto della sua vita privata e familiare;
  • impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, quello per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche.

Il DL Cultro ha previsto l’eliminazione del divieto di respingimento ed espulsione di un cittadino straniero nell’ipotesi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che il rientro nel proprio Paese e/o in una precisa area geografica del Paese di origine, comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. 

Conversione in lavoro del permesso di soggiorno per calamità

L’articolo 7 del DL Cultro ha eliminato la possibilità che il permesso per calamità possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prevedendo l’eventuale previsione di rinnovo del permesso solo per un periodo ulteriore di sei mesi.

L’integrazione, inoltre, alla definizione di situazione di calamità con i criteri di contingenza ed eccezionalità sposta l’attenzione dal concetto originale di gravità dell’evento, che ricomprendeva casi di semplice e non necessariamente transitoria, gravità della situazione. Pertanto, al momento ci si interroga se l’interpretazione e l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria precedente (ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 2563/2020 e ordinanza Cass. sez. II, n.5022/2021), possano ancora estendere la norma ad ogni contesto socio-ambientale degradato che violerebbe i diritti fondamentali del cittadino straniero. 

Infine, si sottolinea che le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del DL 20/2023 o nei casi in cui il cittadino straniero abbia già ricevuto l’appuntamento presso la Questura competente, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente. 

Per quanto riguarda i permessi già rilasciati, questi potranno essere rinnovati per una sola volta con la durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, e resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo ne ricorrono i requisiti di legge.  

Autrice: dott.ssa Paola Paoli

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