Il permesso di soggiorno per motivi familiari: come richiederlo, documenti e rinnovo

Data ultimo aggiornamento: 05.01.2026

L’articolo 30 del Testo Unico Immigrazione disciplina il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Permesso di soggiorno per motivi familiari requisiti

Il permesso di soggiorno per motivi familiari in Italia consente ai cittadini stranieri di ricongiungersi con familiari regolarmente presenti nel Paese.
I principali requisiti includono: il possesso di un permesso di soggiorno del familiare residente di durata non inferiore a un anno, la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito minimo sufficiente a garantire il sostentamento. Sono considerati familiari idonei il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico con disabilità e i genitori a carico senza altri figli nel Paese di origine.
Di seguito scopriamo più nel dettaglio come funziona.

Chi può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato:

  • allo straniero che è entrato in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con visto di ingresso al seguito di un proprio familiare già titolare di permesso di soggiorno, o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
  • allo straniero titolare di permesso di soggiorno da almeno un anno, che contrae matrimonio con un cittadino italiano o di un altro stato membro dell’Unione Europea, o con uno straniero regolarmente soggiornante. 
  • allo straniero regolarmente soggiornante che è familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare.
    La conversione del permesso di soggiorno può essere richiesta entro un anno dalla sua data di scadenza. 

NB: Se il cittadino è titolare dello status di rifugiato, non è necessario che il familiare sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno. 

  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
    In questo caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche se il minore non possiede un regolare permesso di soggiorno, purché il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale. 
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Permesso di soggiorno per motivi familiari

Come si richiede il permesso per motivi familiari

Al di fuori dai casi previsti per il ricongiungimento familiare, il permesso di soggiorno va richiesto in Questura tramite compilazione del kit postale, dimostrando il legame familiare.

Per i casi di ricongiungimento familiare invece, è necessario anzitutto richiedere il nulla osta alla Prefettura.

Dopo avere fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare o per familiare a seguito, occorre recarsi presso lo Sportello Unico della Prefettura al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta.
Qui verrà accertata la regolarità del visto. Se il visto soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge, si riceverà un modulo prestampato per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Questo modulo va compilato e recapitato al Centro Servizi Amministrativi di Roma, attraverso gli Sportelli Postali abilitati.

Quanto dura il permesso per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è legato, ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo.
In genere ha durata di 2 anni.

Cosa si può fare con il permesso per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:

  • l’accesso ai servizi assistenziali;
  • l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
  • l’iscrizione nelle liste di collocamento;
  • lo svolgimento di qualsiasi tipo di lavoro, subordinato o autonomo – sempre se il titolare ha compiuto 16 anni di età e assolto l’obbligo di istruzione. 

NB: In questo caso non è necessario convertire il permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, ma se vi sono i requisiti il titolare può richiederlo.

Costo permesso di soggiorno per motivi familiari

  1. €30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  2. €16 per la marca da bollo;
  3. €30 euro all’operatore dell’Ufficio Postale per la spedizione della domanda;
  4. contributi per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

L’importo varia a seconda della durata:

  • permesso da 3 mesi a 1 anno: €70,46;
  • permesso superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni: €80,46;
  • permesso oltre 2 anni e dirigenti d’azienda: €130,46.

Documenti rilascio permesso per motivi familiari per coniugi o parente entro il II grado

  1. certificato attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o la parentela fino al secondo grado con il cittadino italiano (i certificati provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja);
  2. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano, o di chi ne fa le veci (se minore), circa lo stato di convivenza con il richiedente il permesso di soggiorno;
  3. copia di un documento di identità del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore).

Cosa succede in caso di morte o separazione dal familiare cui è legato il permesso

L’art. 30 comma 5 del D.Lgs 286/98 stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi di studio in caso di: 

  • morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento;
  • separazione legale o scioglimento del matrimonio;
  • al compimento del diciottesimo anno di età del figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno.

Attenzione: se il matrimonio o l’adozione sono avvenuti solo per ottenere il permesso, la richiesta viene rigettata e il permesso di soggiorno revocato. 

Conversione permesso di soggiorno per motivi familiari

In virtù dell’art. 30 comma 5 D.Lgs n. 286/98, in caso di morte del familiare, oppure in caso di separazione legale, divorzio o scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in un altro tipo di permesso, come:

La conversione è possibile solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso si rinnova 60 giorni prima della sua scadenza.
La domanda si presenta compilando il kit postale, disponibile negli uffici postali abilitati.

Documenti per il rinnovo del permesso per motivi familiari

Alla domanda sarà necessario allegare la seguente documentazione:

  1. Marca da bollo €16,00;
  2. Modulo 1 del modello 209;
  3. Modulo 2 del modello 209 (solo se sussistono o redditi da lavoro o se si vuole convertire il permesso in lavoro subordinato);
  4. Copia del passaporto o documento equipollente;
  5. Copia del permesso di soggiorno in scadenza;
  6. Dichiarazione del cittadino straniero di provvedere al mantenimento economico del familiare, congiuntamente al suo documento di identità.

Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari con cittadino italiano

Se il tuo permesso di soggiorno è legato ad un cittadino italiano, hai diritto alla carta di soggiorno per familiare di cittadino UE di 5 anni.

Domande frequenti

Quali sono gli effetti della separazione sul permesso di soggiorno?

In caso di separazione o divorzio è possibile chiedere la conversione del proprio permesso per motivi familiare in un permesso per motivi di lavoro subordinato o lavoro autonomo oppure in un permesso per motivi di studio (art. 30 comma 5 TUI).

Con il permesso di soggiorno per motivi familiari si può lavorare?

Si, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa.

Sai che esistono diverse tipologie di permesso di soggiorno per motivi familiari? Vuoi saperne di più?

Scopri tutte le opzioni disponibili, i requisiti e le modalità di richiesta nel nostro articolo completo: guida ai permessi di soggiorno per motivi familiari

Autrice: dott.ssa Elena Principe

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