Data ultimo aggiornamento: 02.01.2025
Permesso di soggiorno per protezione speciale
Il D.L. n. 20/2023, c.d. Decreto Cutro del governo di Giorgia Meloni, ha modificato e soppresso in parte la protezione speciale. Non saranno più considerati, ai fini dell’ottenimento della protezione, la presenza di vincoli familiari, l’integrazione sociale e/o lavorativa in Italia.
Quali sono i requisiti per ottenere la protezione speciale
Il decreto Lamorgese nel 2020 ha introdotto all’art. 32, c. 3, del D.lgs n. 25/2008, una nuova tipologia di permesso di soggiorno.
L’articolo è stato poi modificato del decreto Cutro, il D.L. 20/2023, il quale stabilisce che nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno (biennale) che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
Nel comma 1.2 dello stesso articolo 19, si specifica che, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale e se ricorrano i requisiti previsti ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmetterà gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Cos’è la protezione speciale
Come riportato dall’art. 32, comma 3, la Commissione territoriale rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale, se non sussistono i presupposti della protezione internazionale, ma ricorrono invece i requisiti previsti dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione.
Chi ha diritto alla protezione speciale
- lo straniero che, in caso di rientro nel proprio Paese, possa essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- lo straniero che possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
- lo straniero che dimostri, in caso di rientro, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Per tali motivi, il permesso di soggiorno per protezione speciale è un permesso rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere la protezione internazionale, ma per cui la Commissione territoriale ritenga sussistenti il rischio di persecuzione o di tortura in caso di rientro nel paese di origine.
Come si richiede il permesso di soggiorno
La protezione speciale, a seguito delle modifiche intervenute dal nuovo Decreto Cutro, potrà essere riconosciuta solo dalla Commissione territoriale nell’ambito della domanda di asilo.
Non sarà più possibile fare richiesta direttamente in Questura.

Documenti richiesti in caso di riconoscimento della protezione speciale
Se la Commissione Territoriale riconosce la protezione speciale, è possibile chiedere il permesso di soggiorno con i seguenti documenti:
- decreto della Commissione Territoriale che riconosce la protezione;
- eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso e di riconoscimento della protezione;
- 4 fototessere;
- marca da bollo da 16€;
- versamento sul c/c n. 67422402 di Euro 80,46, intestato a MEF – Dipartimento del Tesoro, causale PSE (utilizzare bollettino con codice a barre);
- certificato di residenza anagrafica o disponibilità alloggiativa;
- passaporto o titolo equipollente (se posseduto).
Abolizione della protezione Decreto Cutro
Il DL 20/2023, cd. Decreto Cutro, relativamente alla protezione speciale:
- ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell’art. 19 TUI.
Significa che, ai fini del rilascio della protezione speciale, non si terrà più conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine; - ha eliminato la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente al Questore a partire dal 05.05.2023 (legge di conversione);
- ha modificato l’art. 6 TUI che consentiva la conversione del permesso di protezione speciale in un permesso per motivi di lavoro.
Chi ottiene quindi la protezione speciale a seguito di domanda di asilo presentata dopo il 10 marzo 2023, non potrà convertirlo in un permesso per motivi di lavoro. Chi invece ha già un permesso di soggiorno per questa tipologia di protezione, può convertirlo il lavoro.
Come convertire in lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale
Per convertire in lavoro il permesso per protezione speciale è necessario compilare il kit postale allegando la documentazione relativa al lavoro.
Puoi anche leggere un approfondimento sulla possibilità di convertire il permesso per protezione speciale.
Rigetto richiesta di protezione speciale
Dopo aver ricevuto il provvedimento di rigetto da parte della Questura, è fondamentale esaminare con attenzione le motivazioni alla base della decisione. Solitamente, il rigetto può derivare da un’errata valutazione della situazione personale o da un’interpretazione restrittiva dei criteri normativi.
Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione è il primo passo per capire se vi siano margini per un ricorso.
Presentare ricorso al Tribunale
In caso di rigetto, è possibile presentare ricorso presso il Tribunale Ordinario competente territorialmente. Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica del rigetto, ed è fondamentale che sia supportato da prove e documentazioni che dimostrino le esigenze di protezione, come documenti relativi a situazioni di rischio personale o gravi violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.
Durante la causa, è possibile ottenere un permesso di soggiorno temporaneo che consenta alla straniero di rimanere legalmente in Italia, puoi leggere maggiori informazioni su questo link.
Protezione speciale e ricongiungimento familiare
Con il permesso per protezione speciale è possibile chiedere il ricongiungimento familiare purché siano rispettati i requisiti di legge che puoi leggere a questo link.
Domande frequenti
Quanto dura il permesso per protezione speciale?
2 anni.
Ho la ricevuta della speciale, devo rinnovarla o devo attendere l’esito?
La ricevuta della protezione speciale non va rinnovata, bisogna solo attendere l’esito della domanda.
Chi può chiedere la protezione speciale?
Chiunque possa dimostrare di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rientro nel proprio Paese.
Chi decide il riconoscimento della protezione speciale?
La Commissione Territoriale. Se il parere della Commissione è negativo, puoi fare ricorso tramite un avvocato e far decidere ad un giudice.
Cosa si intende per protezione speciale?
Come già specificato nell’articolo, il permesso per protezione speciale viene rilasciato allo straniero che non può ottenere la protezione internazionale, ma sussiste il rischio di persecuzione o di tortura in caso di rientro nel Paese di origine.
Il permesso per protezione speciale si può rinnovare?
Si, una volta sola per chi ha ottenuto o fatto domanda di protezione speciale prima dell’entrata in vigore del Decreto Cutro.
Quanto tempo si può stare fuori dall’Italia con il permesso per protezione speciale?
1 anno.
Con il permesso di soggiorno per protezione speciale si può lavorare?
Si, il permesso per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa.
Con la ricevuta della protezione speciale si può lavorare?
Si, anche se non vi è una legge espressa.
Quanto tempo ci vuole per avere il permesso di soggiorno speciale?
Dopo aver fatto il fotosegnalamento, da 60 giorni a un massimo di 180 giorni. Te lo spieghiamo meglio in questo link.

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.