Permesso per attività sportiva: come si ottiene, rinnovo e conversione

Permesso di soggiorno per attività sportiva

L’art 27 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 286/98 annovera, tra i casi particolari di lavoratori per il cui ingresso e soggiorno in Italia non è richiesto il rispetto delle procedure del decreto flussi, gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.

Possono usufruirne gli stranieri che svolgono attività sportiva professionistica o dilettantistica presso società sportive italiane. 

In particolare, il comma 5-bis dell’art. 27 stabilisce che, il limite massimo degli ingressi degli atleti non appartenenti all’UE impegnati nell’attività agonistica di alto livello, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI.

Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), stabiliranno poi se assegnare tutte le quote al settore professionistico, a quello dilettantistico o ad entrambi. Le richieste di visto possono essere accettate dalle FSN nei limiti delle quote loro assegnate.

Nelle quote sono inclusi gli atleti che entrano per la prima volta in Italia e quelli già presenti in Italia con un’altra tipologia di permesso di soggiorno.

Se si viene tesserati dalla FSN per una sola stagione sportiva, la riconferma alla nuova stagione è subordinata al rilascio di una nuova quota.

Come ottenere il visto di ingresso

L’atleta dovrà quindi prima munirsi del visto d’ingresso per l’Italia e successivamente, del permesso di soggiorno. La quota utilizzata rappresenta il visto d’ingresso.

Tipologie di visto

1. Visto per Lavoro subordinato/Sport

(Per coloro che svolgono attività professionistica o comunque hanno un contratto di lavoro subordinato con una società sportiva italiana)

La società sportiva che intende avvalersi delle prestazioni sportive di stranieri extra-comunitari deve:

  • formulare una proposta di contratto di soggiorno compilando il Modulo SP; 
  • avanzare una richiesta di “dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport” alla Federazione sportiva nazionale cui è affiliata (N.B. La dichiarazione nominativa d’assenso sostituisce il Nulla Osta al lavoro);
  • bisogna darne poi comunicazione alla Questura competente che, a sua volta, provvederà ad inviare il relativo nulla osta al CONI;
  • la Federazione sportiva nazionale, che ha ricevuto la richiesta, accerta i requisiti della società sportiva richiedente e trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di “dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport” al CONI;
  • il CONI effettua le proprie verifiche, incluse quelle relative alla disponibilità di una quota, e acquisito il Nulla Osta della Questura, rilascia la “dichiarazione nominativa d’assenso”.
    Questa viene inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica (nel Paese d’origine dell’atleta) e allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente territorialmente (in base a dove si trova la società sportiva che intende assumere l’atleta straniero);
  • entro otto giorni dall’ingresso in Italia, lo sportivo deve recarsi presso tale Sportello Unico della Prefettura e sottoscrivere il contratto di soggiorno e la richiesta di permesso di soggiorno (tramite kit postale).

2. Visto per attività sportiva dilettantistica

(per coloro che svolgono attività sportiva a livello dilettantistico e non hanno un vero e proprio contratto di lavoro subordinato con una società sportiva italiana)

La Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di un atleta straniero dilettante deve:

  • inoltrare richiesta di “dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica” alla Federazione sportiva nazionale cui è affiliata, dandone comunicazione alla Questura competente, che provvederà ad inoltrare il relativo Nulla Osta al CONI.
    N.B.: non è richiesto un contratto di soggiorno perché, in questo caso, gli oneri previsti dal Contratto di Soggiorno (alloggio, assistenza, spese di rimpatrio) sono assunti dalla società sportiva direttamente;
  • la Federazione nazionale, verificati i requisiti della società sportiva richiedente, trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica al CONI;
  • il CONI effettua le proprie verifiche, incluse quelle relative alla disponibilità di una quota e, acquisito il Nulla Osta della Questura, rilascia la “dichiarazione nominativa d’assenso” e la inoltra alla Rappresentanza Diplomatica (nel Paese d’origine dell’atleta) e allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente territorialmente;
  • entro otto giorni dall’ingresso in Italia, lo sportivo si reca presso lo Sportello Unico della Prefettura per la richiesta di permesso di soggiorno (tramite kit postale).
    Non è necessario in tal caso sottoscrivere il contratto di soggiorno anche perché lo sportivo dilettante non ha un vero e proprio contratto di lavoro subordinato.

3. Visto per gara sportiva (durata inferiore a 90 giorni)

Questo tipo di visto può essere richiesto per una durata pari alla gara/manifestazione cui si deve partecipare o comunque per un periodo non superiore a 90 giorni.

La richiesta di visto d’ingresso va presentata dalle Federazioni Sportive Nazionali con i nomi degli atleti, i loro documenti, informazioni sull’alloggio, assicurazione, spese di viaggio ecc.

Le richieste dovranno essere trasmesse dalle FSN e DSA al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica – per posta elettronica visti@coni.it e/o certificata pi_visti@cert.coni.it

N.B.: non è possibile svolgere attività sportiva continuativa per coloro che entrano in Italia con il solo visto turistico o con il visto per gara sportiva.

Come richiedere il permesso di soggiorno per attività sportiva

Per completare il regolare ingresso dello straniero e il tesseramento dello stesso, sarà necessario ottenere il permesso di soggiorno per attività sportiva.
Come già specificato, è necessario farne richiesta tramite compilazione del kit postale e allegando la documentazione rilasciata dallo Sportello Unico.
Sarà poi la Questura, verificata la documentazione, a rilasciare il permesso di soggiorno. Ottenuto il permesso di soggiorno bisognerà inviarne copia alla F.S.N. di appartenenza.

Conversione del permesso per attività sportiva

L’art. 6 comma 1 bis del Testo Unico Immigrazione annovera tra i permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche il permesso di soggiorno per attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Per convertire il permesso di soggiorno per attività sportiva è necessario compilare il kit postale oppure, in base alla prassi degli uffici, è sufficiente chiederne la conversione direttamente in Questura tramite apposita istanza.

Rinnovo del permesso per lavoro subordinato/sport

Il permesso di soggiorno per attività sportiva è rinnovabile.
In questo caso:

  • il richiedente deve compilare il kit postale per chiedere il rinnovo del permesso;
  • la Società Sportiva deve presentare al CONI, tramite la FSN di appartenenza, la richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del permesso (vedi esempio nell’immagine);
  • la Federazione nazionale trasmette la richiesta al CONI e quest’ultimo emette il Nulla Osta al rinnovo e lo trasmette alla Questura competente territorialmente.

Rinnovo del permesso per lavoro subordinato/sport

Rinnovo del permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica

Anche in questo caso, per il rinnovo di tale tipologia di permesso:

  • la Società Sportiva dove presentare al CONI, tramite la FSN di appartenenza, la richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del permesso;
  • la Federazione nazionale trasmette la richiesta al CONI e quest’ultimo emette il Nulla Osta al rinnovo e lo trasmette alla Questura competente territorialmente;
  • il richiedente deve compilare il kit postale per chiedere il rinnovo del permesso.
Rinnovo del permesso per attività sportiva dilettantistica 
Rinnovo del permesso per attività sportiva dilettantistica

Per gli atleti minorenni

Le richieste di visto per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni, devono essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. È necessario tuttavia che il minore abbia completato il periodo d’istruzione obbligatoria. In ogni caso, l’età del minore non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

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