Il decreto legge del 2 marzo 2023 n. 16 “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” GU n.52 del 02.03.2023, dispone
la proroga automatica al 31 dicembre di tutti i permessi di soggiorno per protezione temporanea.
Non è pertanto necessario passare dalla Questura per ottenere il rinnovo: tutti i permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, saranno automaticamente validi fino al 31 dicembre.
Con il decreto legge del 2 marzo viene disposta inoltre:
- la proroga e rifinanziamento di tutte le misure di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, inclusa l’accoglienza diffusa e il contributo per l’autonoma sistemazione;
- l’assistenza sanitaria sarà garantita fino, al 31 dicembre 2023, ai destinatari della protezione temporanea alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
- l’assunzione di 20 unità di personale avventizio presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo.
I permessi di soggiorno perderanno d’efficacia, anche prima del 31 dicembre, se il Consiglio dell’Unione europea decida di far cessare la protezione temporanea.
Per ogni altra informazione si rinvia al decreto legge n. 16/2023 disponibile in Gazzetta ufficiale.
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