Permesso di soggiorno per protezione speciale: cos'è, come si ottiene e requisiti
Permesso di soggiorno per protezione speciale: cos’è, come si ottiene e requisiti

Data ultimo aggiornamento: 11.04.2024

Conversione protezione speciale in lavoro

Il Decreto Cutro, approvato dal Governo Meloni il 10 marzo 2023, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia di immigrazione.
Tra queste, la più controversa è stata la soppressione della possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro.

In precedenza, i titolari di protezione speciale potevano richiedere la conversione del proprio permesso in uno per lavoro dopo due anni dal suo rilascio.
Questa possibilità permetteva alle persone migranti la continuità del soggiorno in Italia nonché l’accesso a maggiori diritti e tutele.

La riforma della conversione in lavoro della protezione speciale è ancora in fase di attuazione: le Questure stanno applicando il decreto in modo diverso, alcuni uffici accettano le domande di conversione, altri le respingono.
In questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Protezione speciale cosa cambia

  • L’art. 7 del D.L. 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1 D.Lgs 286/98 e, in sede di conversione, è stato pure abrogato il secondo periodo del comma 1.2. del menzionato art. 19.
  • Il comma 2 dello stesso articolo dispone che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.»
  • Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che «i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.»

Tuttavia il D.L. n. 20/2023 ha anche modificato l’art. 6, co. 1-bis D.Lgs 286/98, abrogando le lettere a) b) e h-bis) dello stesso comma che prevedevano la possibilità di convertite in lavoro il permesso per protezione speciale, per calamità e per cure mediche.

Si genera quindi un palese contrasto normativo tra l’art. 7 comma 3 D.L. 20/2023 che sembrerebbe conversare la possibilità di conversione, e l’art. 6 comma 1-bis D.Lgs 286/98 che sembrerebbe invece eliminare la possibilità di conversione.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 400/B/2023 del 1 giugno 2023

A tale disordine normativo si è aggiunta la Circolare n. 400/B/2023 del 1 giugno 2023 del Ministero dell’Interno, in base alla quale la protezione speciale rilasciata ai sensi dell’art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 (protezione speciale riconosciuta dalla Commissione), si può convertire il lavoro per le richieste presentate fino al 4 maggio 2023 o se lo straniero abbia già ricevuto l’appuntamento in Questura per la conversione.

Sempre nella stessa circolare, si specifica che alle domande di protezione speciale presentate fino al 10 marzo 2023 o alle domande cui lo straniero abbia già ottenuto un appuntamento in Questura, si applica le vecchia disciplina (quindi anche il terzo e il quarto periodo dell’art. 19 comma 1.1. ormai abrogati.

Inoltre, i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19 comma 1.2 (protezione speciale richiesta direttamente al Questore dietro parere della Commissione), potranno essere rinnovati per una volta sola con durata di 1 anno o convertiti in lavoro, in presenza dei requisiti di legge.

Come si stanno muovendo le Questure d’Italia

La maggior parte delle Questure, ad oggi, sta rigettando le richieste di conversione della protezione speciale presentante a partire dal 4 maggio 2023.
Molte Questure, infatti, riferiscono che sebbene esistano effettivi dubbi interpretativi sull’applicabilità della legge, i sistemi non consentono più di convertire i permessi per protezione speciale e sembrerebbero costretti a procedere con un rigetto.

Conversione in lavoro della protezione speciale
Conversione in lavoro della protezione speciale
Rigetto conversione protezione speciale
Rigetto conversione protezione speciale

Tali rigetti daranno luogo ad un aumento del contenzioso nei Tribunali, appesantendo la giustizia e ledendo i diritti delle persone. È necessario agire dunque agire procedendo comunque alle richieste di conversione per garantire la corretta applicazione della normativa e il rispetto dei diritti fondamentali.

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Cosa dice la prima giurisprudenza dei Tribunali sulla conversione in lavoro della protezione speciale

Dalle prime pronunce dei Tribunali italiani, sembrerebbe che venga data prevalenza ai commi 2 e comma 3 dell’art. 7 D.L. 20/2023, secondo cui la possibilità di conversione deve applicarsi sia alle richieste di protezione speciale presentate prima dell’entrata in vigore del D.L. 20/2023, sia ai permessi di soggiorno già rilasciati.

Il TAR Marche con sentenza del 28.12.2023 ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro e Urbino che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato.

Il TAR richiama la disciplina transitoria recata dall’art. 7 del DL n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 maggio 2023) fa espressamente salva “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.

Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dal ricorrente la mera circostanza dell’intervenuta eliminazione
del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nel citato art. 7, comma 3 del DL n. 20/2023.

Il T.A.R. ha richiamato anche altra giurisprudenza in materia (Tar Sicilia Palermo 9 novembre 2023 n. 388, Tar Lombardia Brescia 20 novembre 2023 n. 846) e ha quindi   chiarito che l’art. 7 del DL n. 20 del 2023 prevede esplicitamente un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data dell’entrata in vigore della novella e non ancora definite e che secondo l’art. 7, comma 2  i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di  soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. , comma 3).

In sostanza, il regime previgente include anche le possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008.

Conversione protezione speciale, come fare

La domanda di conversione in lavoro della protezione speciale deve essere presentata alla Questura competente per territorio in cui il richiedente ha la propria residenza/domicilio tramite kit postale.

Requisiti per la conversione della protezione speciale

I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale sono i seguenti:

  • il richiedente deve essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
  • il richiedente deve avere un reddito sufficiente a garantire il proprio sostentamento e quello della propria famiglia;
  • il richiedente deve avere un contratto di lavoro subordinato o autonomo.

Verificati i requisiti del richiedente, se la domanda è accolta, il richiedente riceverà un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Rinnovo permesso di soggiorno protezione speciale

Sulla possibilità di rinnovare il permesso per protezione speciale, si evidenzia che il comma 3 dell’art. 7 D.L. n. 20/2023 ha modificato la disciplina per i permessi di soggiorno già rilasciati, ma solo per quelli ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 terzo e quarto periodo abrogati dal decreto legge, che alla scadenza possono essere rinnovati una sola volta e con durata annuale.

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