Il 4 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva, con la decisione n. 2022/382, la proposta del 2 marzo della Commissione Europea circa l’attuazione e l’attivazione della protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini. Decisione che ha portato per la prima volta in 20 anni, all’applicazione della direttiva UE 55/2001.
Indice
- Cosa prevede il DPCM del 28 marzo
- Cosa si intende per familiari
- Come dimostrare l’uscita dall’Ucraina dopo il 24.02.2022
- Quali diritti riconosce la protezione temporanea
- Conversione del permesso per protezione temporanea in altro permesso
- Protezione temporanea e protezione internazionale, cosa scegliere
- Quando il riconoscimento della protezione temporanea è escluso
- Misure assistenziali
- Per gli ucraini già presenti in Italia
- Stato competente ad esaminare la domanda di protezione
Il 28 marzo 2022, il Governo italiano ha recepito – per mezzo di DPCM – la direttiva UE 55/2001.
Cosa prevede il DPCM del 28 marzo
Il DPCM specifica all’art. 1, che la protezione temporanea si applica in favore delle persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 (incluso) ed avrà durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
La richiesta di protezione temporanea va presentata direttamente in Questura (all’ufficio immigrazione) ed il permesso di soggiorno sarà erogato a titolo gratuito.
Il comma 1 dell’art. 2 specifica che il permesso di soggiorno rilasciato avrà durata di 1 anno, prorogabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per la durata massima di 1 anno. Tuttavia, il permesso perderà d’efficacia e potrà essere revocato se il Consiglio dell’UE adotterà una decisione della cessazione della protezione temporanea.
Il comma 2 dell’art. 1, dispone che la protezione temporanea può applicarsi:
- ai cittadini ucraini residenti in Ucraini prima del 24.02.2022;
- agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, titolari di protezione internazionale o di altra protezione riconosciuta in Ucraina e ivi residenti prima del 24 febbraio 2022;
- ai familiari dei soggetti di cui alle due precedenti categorie;
- agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in base al possesso di un permesso di soggiorno permanente e non possono ritornare nel proprio Paese di origine in condizioni sicure.
Esempio: cittadino senegalese, regolarmente soggiornante in Ucraina secondo un permesso permanente, potrà richiedere e ottenere la protezione temporanea solo dietro dimostrazione di non poter tornare nel proprio Paese per via di un concreto pericolo, dimostrando quindi che in Senegal non può esercitare i suoi diritti fondamentali.
Vengono quindi espressamente esclusi dalla possibilità di richiedere protezione temporanea i cittadini stranieri non titolari di protezione internazionale o permesso permanente ma titolari di altra tipologia di permesso (es. famiglia, studio, ecc.).
Si rammenta nuovamente che le categorie sopraelencate, possono richiedere la protezione temporanea solo se fuggiti dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio. Non può aderire alla richiesta di protezione chi sia fuggito qualche giorno prima. Tuttavia, secondo la prassi applicativa di alcune Questure, è possibile ma non certo, che il pds per protezione temporanea venga rilasciato a chi sia sfollato anche in una data antecedente al 24 febbraio.
Cosa si intende per familiari
Il comma 4 dell’art. 1, specifica che per “familiari” devono considerarsi coloro che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido secondo il diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, validata – se possibile – dalla competente rappresentanza consolare straniera.
Alla luce di tale premessa, possono considerarsi “familiari”:
- il coniuge dei cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- il coniuge di apolidi o di cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale riconosciuta in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- il partner non legato da vincoli di matrimonio ma che abbia una relazione stabile con l’interessato;
- i figli o figlie minorenni, non sposati, di cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, e degli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
- i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 29, comma 1, del TUI e cioè: figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
- conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare e che erano totalmente o parzialmente – nel periodo in cui si è verificato l’afflusso di persone sfollate – dipendenti da una persona di cui ai punti 1 e 2.
Quindi un familiare, considerato tale secondo le categorie sopraelencate, potrà beneficiare della protezione temporanea.
Esempio: cittadino bielorusso, coniugato con cittadina ucraina, potrà chiedere il permesso per protezione temporanea solo se regolarmente in possesso di un permesso di soggiorno valido secondo il diritto ucraino e solo se viveva in Ucraina prima del 24 febbraio.
Come dimostrare l’uscita dall’Ucraina dopo il 24.02.2022
I cittadini ucraini in possesso di un passaporto sono esentati dal visto d’ingresso e possono permanere sul territorio nazionale per un periodo massimo di 90 giorni dal momento dell’ingresso nell’area Schengen. Periodo che decorre dalla data in cui è stato apposto sul passaporto il timbro di ingresso in un paese di transito dell’area Schengen (Polonia, Slovenia, Romania ecc…).
Alcune Questure potranno concedere la protezione temporanea solo a chi è in possesso di timbro sul passaporto che dimostri l’uscita dal territorio ucraino dal 24 febbraio.
Per chi non ha il passaporto
La Questura dovrebbe poter accettare ugualmente la richiesta di protezione temporanea anche senza passaporto. In caso di rifiuto da parte della Questura, un operatore legale può formalizzare via PEC istanza di protezione temporanea. Se non vi è alcun riscontro da parte della Questura, è possibile adire l’autorità giudiziaria. In tali casi, il Tribunale potrebbe ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno anche se il soggetto non è in possesso di passaporto.
In via generale, i cittadini ucraini arrivati in Italia privi di documenti, possono essere identificati presso le autorità consolari presenti in Italia.
Quali diritti riconosce la protezione temporanea
Il possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea consente, fermo restando quanto previsto dall’ordinanza della protezione civile n. 872 del 4.03.2022, di:
- accedere all’assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale;
- accedere al mercato del lavoro;
- accedere allo studio, ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, applicabili in ragione dell’articolo 38 del TUI, dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n, 142, nonché dell’articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47.;
- accedere alle misure assistenziali;
Inoltre, al richiedente protezione temporanea, può essere rilasciato – nei casi di comprovata necessità – un titolo di viaggio a titolo gratuito – la cui validità è legata la titolo di soggiorno.
Conversione del permesso per protezione temporanea in altro permesso
Il DPCM non specifica se la protezione temporanea può conversi in altra tipologia di permesso di soggiorno. Probabilmente, sarà consentita e autorizzata un’eventuale conversione in lavoro, famiglia o altre tipologie. Inoltre il soggiorno per protezione temporanea non è utilizzabile ai fini del calcolo dei 5 anni per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Protezione temporanea e protezione internazionale, cosa scegliere
L’art. 3 specifica che il titolare di protezione temporanea può presentare richiesta di protezione internazionale in qualsiasi momento.
Tuttavia, l’esame e la decisione sulla richiesta di protezione internazionale avverranno solo alla cessazione della protezione temporanea. In altre parole, la domanda di protezione internazionale viene “riattivata” solo alla scadenza della protezione temporanea.
Sostanzialmente, viene inserito un meccanismo di sospensione della richiesta di protezione internazionale, illegittimo e contrastante con l’art. 17 della direttiva UE 55/2001.
Cosa scegliere tra protezione internazionale e protezione temporanea?
Chi opta per la richiesta di protezione internazionale non potrà tornare in Ucraina e il passaporto verrà ritirato. Tuttavia, sarà possibile ottenere un permesso di soggiorno di 5 anni, convertibile il lavoro nonché un permesso di soggiorno di lungo periodo dopo i 5 anni.
Chi opta invece per la temporanea, manterrà il legame con il suo Paese di origine, il passaporto non verrà trattenuto e potrà fare rientro in Ucraina in qualunque momento.
Inoltre, uno sfollato dall’Ucraina può scegliere di richiedere anche una protezione speciale, la cui domanda va inoltrata direttamente al Questore dietro parere della Commissione territoriale. Il passaporto non verrà ritirato e il permesso rilasciato avrà durata di 2 anni. Quest’ultima protezione si fonderà, probabilmente, non sull’integrazione sociale, ma sul rischio di subire persecuzioni, torture, trattamenti inumani e degradanti in Ucraina. Tuttavia, i tempi di rilascio di un permesso per protezione speciale, sono in genere abbastanza lunghi.
Ricapitolando, un soggetto sfollato dall’Ucraina, considerato tale secondo le categorie sopraelencate, potrà richiedere:
- Protezione temporanea, senza rinunciare al proprio passaporto, ma non è espressamente prevista la convertibilità in lavoro;
- Protezione internazionale, rinuncia al passaporto, ma è convertibile in lavoro;
- Protezione speciale, senza rinunciare al passaporto e convertibile in lavoro*, tempi di rilascio più lunghi.
*attualmente una circolare del Ministero dell’Interno ne vieterebbe la conversione, tuttavia la conversione non può considerarsi automaticamente esclusa.
Quando il riconoscimento della protezione temporanea è escluso
I cittadini ucraini possono essere esclusi dalla protezione temporanea se abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell’ammissione alle procedure di protezione temporanea, atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite o chi abbia riportato condanne penali secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 85 del 2003.
Tuttavia, sarà possibile chiedere la protezione internazionale.
Misure assistenziali
Le misure assistenziali verranno disciplinate, mediante l’adozione di ordinanze, dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
Il comma 3 dell’art. 5 precisa che per le categorie di sfollati che presentano domanda di protezione temporanea, è garantita parità di trattamento con i cittadini italiani.
È prevista quindi l’iscrizione nell’ASL di domicilio per l’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra. Per chi invece non chiede la protezione temporanea, verrà rilasciato il tesserino STP.
L’iscrizione al SSN sarà garantita anche a chi ha presentato domanda di protezione internazionale.
Per gli ucraini già presenti in Italia
Chi era già presente in Italia in posizione di irregolarità prima del 24 febbraio e quindi non può accedere alla protezione temporanea, può presentare domanda d’asilo e ottenere la protezione internazionale o sussidiaria che consentirà di soggiornare e di accedere al lavoro regolare in 2 mesi.
L’art. 6 specifica che gli ucraini che hanno presentato richiesta di emersione (sanatoria 2020) la cui domanda è ancora in lavorazione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.
I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza, producendolo successivamente.
Stato competente ad esaminare la domanda di protezione
I cittadini ucraini sono esenti da visto, ciò significa che nei 3 mesi successivi all’ingresso, possono liberamente spostarsi all’interno del territorio dell’Unione.
Tuttavia, secondo l’art. 18 della direttiva UE 55/2021, “si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.” Ciò significa che si applicano i criteri previsti dal Regolamento Dublino circa la determinazione dello stato competente, ma con alcune “eccezioni”.
Esempio: cittadino ucraino presenta domanda di protezione internazionale in Italia, successivamente si sposta in Spagna dove chiede ed ottiene la protezione temporanea. In questo caso, la Spagna diventerà competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata in Italia.
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