La cittadinanza italiana, nella maggior parte dei casi, può essere riacquistata e il riacquisto è regolato dagli artt. 13 e 17 della Legge n. 91/1992.
Indice
Come si può riacquistare la cittadinanza italiana
In virtù dell’art. 13 Legge n. 91/02 la cittadinanza può essere riacquistata dal soggetto interessato:
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- se assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza;
- se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro 1 anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- dopo 1 anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati.
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Riacquisto cittadinanza italiana art. 13 lettera c)
L’art. 13 lett. c) della Legge n. 91/92 stabilisce che il soggetto interessato al riacquisto della cittadinanza deve dichiarare di volerla riacquistare entro 1 anno dal rientro in Italia.
La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza va espressa presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune ove si intende stabilire la residenza.
Pertanto, i requisiti per riottenere la cittadinanza sono:
- dichiarazione di riacquisto cittadinanza presso l’Ufficio Stato Civile del Comune;
- ottenimento della residenza presso l’Ufficio Anagrafe del Comune ove si intende stabilirsi.
La decorrenza di 1 anno per il riacquisto della cittadinanza sarà dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le due condizioni: dichiarazione e residenza.
Iscrizione anagrafica per riacquisto cittadinanza
Come specificato, l’ex cittadino italiano che stabilisce la sua residenza in un Comune italiano potrà automaticamente riacquistare la cittadinanza italiana dopo 1 anno dall’ottenimento della residenza, tuttavia, non tutti i Comuni procedono all’iscrizione anagrafica degli ex cittadini italiani.
Infatti molto spesso, l’ufficio anagrafe del Comune, prima di procedere all’iscrizione anagrafica, chiederà al soggetto il permesso di soggiorno.
Tale prassi dei Comuni è incorretta poiché l’ex cittadino italiano può ottenere l’iscrizione anagrafica a prescindere dal possesso o meno del permesso di soggiorno.
Permesso di soggiorno per riacquisto cittadinanza italiana
La circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 31/10/2008 ha chiarito che non è richiesto il permesso di soggiorno per coloro che intendono riacquistare la cittadinanza italiana.
È sufficiente la dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’arrivo in Italia se si proviene dall’area Schengen o l’esibizione del timbro Schengen sul passaporto se si proviene da area extra Schengen.
Se hai bisogno di assistenza, di chiarimenti o il Comune non procede all’iscrizione anagrafica
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Documenti per il riacquisto della cittadinanza
- atto di nascita o documentazione da cui risulti la condizione di ex cittadino italiano;
- documentazione che attesti l’attuale cittadinanza posseduta (es. passaporto);
- ricevuta postale del versamento di 250€ intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I – Cittadinanza.
Riacquisto cittadinanza italiana consolato
La dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può avvenire anche dall’estero dinanzi all’autorità consolare italiana.
Il riacquisto decorrerà però, solo dal giorno successivo a quello in cui sia stata stabilita la residenza in Italia. Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno dalla dichiarazione resa in consolato renderà la stessa inefficace.
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