Data ultimo aggiornamento: 04.10.2024
Il visto di reingresso è una particolare tipologia di visto che viene rilasciata ai cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno è scaduto, è smarrito o rubato e si trovano fuori dall’Europa senza poter rientrare.
Cosa dice la legge
L’art. 8 comma 3 DPR 394/99 dispone “lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.”
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce invece che “lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.”
L’art. 13 comma 4 DPR 394/99 dispone che “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.”
Come ottenere il visto di reingresso
Permesso scaduto da non più di 60 giorni
Chi è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni, deve chiedere un visto di reingresso all’autorità diplomatica italiana presente nel Paese di origine per poter entrare in Italia. Sarà necessario esibire il permesso di soggiorno scaduto e il passaporto.
Chi invece ha perso il permesso di soggiorno o gli è stato sottratto, deve chiedere un visto di reingresso autorità diplomatica italiana del Paese di origine allegando copia della denuncia del furto o dello smarrimento.
Permesso scaduto da più di 60 giorni
I permessi di soggiorni scaduti da più di 60 giorni potranno essere rinnovati e quindi il visto di reingresso rilasciato, solo se si dimostri che l’assenza dall’Italia sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Nulla osta visto di reingresso
In entrambi i casi, il visto di reingresso sarà rilasciato solo dopo che la Questura competente in Italia abbia verificato l’esistenza del titolo di soggiorno nonché dei motivi che hanno portato al mancato rinnovo nei termini.
Se i controlli avranno esito positivo, la Questura rilascerà il nulla osta all’ingresso dello straniero.
Documenti per visto di reingresso
Alla domanda di visto di reingresso sarà necessario allegare i seguenti documenti:
- il permesso di soggiorno scaduto;
- documenti che giustificano il mancato rinnovo;
- documenti d’identità italiani posseduti;
- assicurazione di viaggio;
- prenotazione del biglietto di viaggio;
- modulo D correttamente compilato;
- pagamento dei diritti consolari dell’importo specifico per il tipo di visto.
Per la documentazione esatta e precisa è necessario rivolgersi all’Ambasciata italiana del proprio Paese di origine.