Data ultimo aggiornamento: 10.04.2026
Visto per nomadi digitali
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 29 febbraio 2024 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Turismo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul rilascio del visto e del permesso di soggiorno per nomadi digitali.
L’art. 6 quinquies della Legge n. 25 del 28 marzo 2022, che ha convertito il Decreto-Legge n. 4/2022, è intervenuto a modificare il dettato dell’art. 27 del Testo Unico Immigrazione.
Pertanto, tra i casi di “ingresso per lavoro in casi particolari”, si ritrova l’ipotesi dei soggetti “nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione Europea” (comma 1, lett. q-bis) dell’art. 27 TUI).
La normativa si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che:
- svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma o per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale (art. 1 comma 2).
Cosa significa nomade digitale
L’art. 2 comma 2 del nuovo Decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge un’attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Cosa si intende per attività lavorativa altamente qualificata
I cittadini di un Paese terzo (extra-UE) per poter ottenere un visto per nomadi digitali, devono svolgere un’attività lavorativa altamente qualificata.
Più nello specifico, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 27-quater, comma 1, D.Lgs n. 286/98.
E cioè:
- del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
- dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Sostanzialmente, quindi, si tratta di soggetti qualificati che avendo la possibilità di lavorare in smart working, sia autonomamente, sia alle dipendenze di un’impresa, anche non italiana, si stabiliscano in Italia.
Si tratta, infatti, di una misura rivolta sia ad attrarre professionisti e lavoratori altamente qualificati, sia a consentire il ripopolamento dei borghi, per esempio.
Come funziona il visto per nomadi digitali
Un lavoratore digitale, che intenda stabilirsi temporaneamente in Italia, non necessita di aderire alle quote previste dal decreto flussi e quindi di nulla osta al lavoro (art. 3 commi 2 e 3).
Sarà sufficiente ottenere un visto d’ingresso per nomadi digitali che da diritto ad un permesso di soggiorno della durata di 1 anno.
In questo modo, non sarà necessario attenersi ai vincoli del decreto flussi e risulterà più semplice il rilascio del visto e del permesso di soggiorno.
Come richiedere il visto per nomadi digitali
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del 29 febbraio, il visto per nomadi digitali verrà rilasciato ai lavoratori che:
- dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 28.000€);
- dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4, il visto può essere rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del testo unico.
A tal fine, all’atto della domanda di visto presso l’ufficio diplomatico-consolare competente, è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del TUI.
L’ufficio diplomatico-consolare effettuerà verifiche a campione su tali dichiarazioni.
Come richiedere il permesso di soggiorno per nomadi digitali
Una volta rilasciato il visto, il titolare dovrà recarsi in Italia e richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso (art. 4 comma 2).
Al lavoratore verrà rilasciato un permesso come “nomade digitale – lavoratore da remoto” della validità di 1 anno, rinnovabile ogni anno se ne ricorrono le condizioni e i requisiti.
La Questura inoltre, comunicherà al nomade digitale e ai lavoratori da remoto, il codice fiscale il sede di rilascio del permesso di soggiorno (art. 6 comma 1).
Ricongiungimento familiare con il permesso di soggiorno per nomadi digitali
Chi ottiene un permesso di soggiorno per nomadi digitali, avrà anche diritto al ricongiungimento familiare (art. 4 comma 6).
Sarà quindi possibile portale in Italia la propria famiglia rispettando i requisiti e i criteri stabiliti dall’art. 29 D.Lgs n. 286/98.






