Data ultimo aggiornamento: 21.07.2026
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi è un titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri che entrano in Italia per svolgere attività religiosa, pastorale o per esercitare le funzioni di ministro di culto. Nel sistema del diritto dell’immigrazione italiano, tale permesso non è oggetto di una disciplina dettagliata e autonoma, ma trova un riconoscimento normativo espresso negli artt. 5, comma 2, 28, comma 1, e 29, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione).
Le disposizioni richiamate si limitano a menzionare il soggiorno per motivi religiosi, rinviando in larga parte alla normativa secondaria e alla prassi amministrativa la definizione dei requisiti, delle condizioni di rilascio e delle modalità di rinnovo del permesso di soggiorno, con particolare rilevanza per i profili relativi all’unità familiare e all’esercizio dell’attività religiosa sul territorio nazionale.
Visto di ingresso per motivi religiosi
Il visto per motivi religiosi può avere durata inferiore o superiore a 90 giorni, a seconda delle necessità dello straniero.
La distinzione influisce sul successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Soggiorni inferiori a 90 giorni
In questo caso può essere rilasciato un visto Schengen uniforme o un visto nazionale, destinato a religiosi e ministri di culto che partecipano a manifestazioni di culto o attività pastorale temporanea.
Soggiorni superiori a 90 giorni
Il visto nazionale viene rilasciato solo se lo straniero presenta documentazione che comprovi:
- la sua effettiva qualifica di religioso;
- la finalità religiosa del soggiorno;
- documento di viaggio valido;
- mezzi di sostentamento adeguati o dichiarazione di assunzione delle spese da parte dell’ente religioso;
- invito o dichiarazione dell’ente religioso, vistata dalle autorità competenti (per i cattolici dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica).
Cos’è il permesso per motivi religiosi
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi può essere rilasciato esclusivamente a stranieri entrati in Italia con visto per motivi religiosi, richiesto per lo svolgimento di attività religiosa o pastorale. Va richiesto entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
Possono richiederlo:
- religiosi o religiose che abbiano ricevuto ordinazione sacerdotale o una condizione equivalente.
- ministri di culto appartenenti a organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco del Ministero dell’Interno.
Come richiedere il permesso di soggiorno per motivi religiosi
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi si richiede, sia in caso di primo rilascio sia di rinnovo, mediante kit postale, secondo la procedura ordinaria prevista dal Ministero dell’Interno per questa tipologia di titolo di soggiorno.
La domanda deve essere predisposta con particolare attenzione, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare, è opportuno produrre i documenti relativi all’ingresso in Italia, all’appartenenza o al rapporto con l’ente religioso e alla posizione del richiedente.
Presentazione della domanda tramite kit postale
La richiesta viene presentata presso uno degli uffici postali abilitati (Sportello Amico), compilando i moduli del kit postale previsti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e allegando la documentazione richiesta.
Al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuto deposito della domanda. Successivamente, il richiedente viene convocato dalla Questura competente per il fotosegnalamento (rilievi fotodattiloscopici) e per la verifica della documentazione originale eventualmente richiesta.
Qualora il religioso soggiorni presso una casa religiosa, un istituto ecclesiastico, una comunità religiosa, un ospedale, una struttura di assistenza o un’altra convivenza civile o religiosa, l’ente ospitante può fornire supporto nella predisposizione della pratica e nella raccolta della documentazione necessaria, fermo restando che la domanda rimane intestata al richiedente e viene esaminata dalla Questura territorialmente competente.
Documenti per il rilascio del permesso per motivi religiosi
- passaporto con validità minima di sei mesi;
- dichiarazione dell’ente religioso che attesti l’incarico, la presa in carico di vitto e alloggio e, se richiesto, nulla osta dalle autorità vaticane;
- copertura sanitaria tramite polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;
- ricevuta di pagamento per il rilascio del permesso.
Costo permesso di soggiorno per motivi religiosi
- marca da bollo da €16.00, da applicare sul modulo di richiesta;
- ricevuta di pagamento bollettino postale di €70.46 per il rilascio o €80.46 per il rinnovo del permesso.
Permesso di soggiorno motivi religiosi durata
In generale, la durata ordinaria del permesso è 1 o 2 anni, ma può essere adeguata in base all’incarico e alla documentazione fornita dall’ente religioso. La durata del permesso di soggiorno dipende dal tipo di visto e dall’attività religiosa da svolgere.
Per i soggiorni superiori ai 30 giorni, la persona straniera deve richiedere il permesso entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Rinnovo permesso di soggiorno per motivi religiosi
Il rinnovo è possibile se permangono i requisiti iniziali e l’attività religiosa continua. Sono necessari gli stessi documenti utilizzati per il primo rilascio.
La domanda deve essere presentata prima della scadenza del permesso in corso.
Accordo di integrazione per il permesso di soggiorno per motivi religiosi
Anche per i titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di Accordo di integrazione. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del permesso, la persona straniera deve sottoscrivere un Accordo articolato per crediti, che definisce specifici obiettivi di integrazione da perseguire durante il periodo di validità del permesso.
L’Accordo di integrazione può comprendere, a titolo esemplificativo, impegni relativi alla frequenza di corsi di lingua italiana, la conoscenza della cultura, della storia e delle istituzioni italiane, nonché la partecipazione a percorsi di orientamento civico e sociale. La stipula dell’Accordo rappresenta una condizione indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno, e il suo mancato rispetto o la perdita totale dei crediti assegnati comporta la revoca del permesso e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.
In pratica, l’Accordo di integrazione non è solo un obbligo formale, ma costituisce uno strumento concreto per facilitare l’inserimento dello straniero nella vita sociale e culturale italiana, anche nel contesto dell’attività religiosa, garantendo il rispetto dei diritti e dei doveri connessi al soggiorno regolare.
Conversione permesso motivi religiosi
L’art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede espressamente che, ove ne ricorrano i requisiti, sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche i permessi di soggiorno rilasciati per motivi religiosi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo Testo Unico.
La conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in un diverso titolo di soggiorno, in particolare per lavoro subordinato, è stata a lungo oggetto di incertezze interpretative, dovute alla mancanza di una disciplina espressa e al contrasto tra prassi amministrativa e giurisprudenza.
Tale intervento normativo ha definitivamente superato il pregresso contrasto interpretativo che per anni ha diviso giurisprudenza amministrativa e prassi degli uffici sul punto.
In tal senso si era già espresso, ben prima della novella legislativa, il TAR Lazio, Sez. II, con sentenza 6 febbraio 2009, n. 1206, il quale aveva chiarito che l’elenco dei permessi convertibili di cui all’art. 14 del D.P.R. 394/1999 non ha natura tassativa, sicché, in assenza di un espresso divieto normativo, la conversione del permesso per motivi religiosi doveva ritenersi ammissibile, anche alla luce dell’art. 5, comma 5, del T.U.I., che consente il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli originari, in presenza di nuovi elementi idonei a giustificarlo.
A tale orientamento si era contrapposta, in senso restrittivo, la lettura fatta propria dall’Amministrazione dell’Interno e avallata dal Parere del Consiglio di Stato n. 1048 del 15 luglio 2015, secondo cui il permesso per motivi religiosi sarebbe concesso al solo fine di consentire lo svolgimento di attività di ministero di culto, con conseguente inammissibilità della conversione.
Tale contrasto deve ritenersi oggi definitivamente e positivamente superato dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 1-bis, cit., che ha espressamente ricompreso il permesso per motivi religiosi tra i titoli convertibili in lavoro subordinato. Ne discende che il rifiuto opposto in via di mero fatto da codesta Questura risulta privo, allo stato, di qualsivoglia fondamento normativo.
Tuttavia, ad oggi, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi rimane tuttora una questione delicata, da valutare caso per caso, tenendo conto della situazione concreta dello straniero e dell’eventuale necessità di tutela in sede giurisdizionale.
Lavorare con il permesso per motivi religiosi
Il titolare può svolgere solo attività strettamente connesse al ministero religioso o pastorale. Non è consentito esercitare lavoro subordinato o autonomo estraneo all’attività ecclesiastica.
Il permesso consente inoltre:
- richiesta di ricongiungimento familiare, secondo art. 28 T.U.;
- accesso al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, se soddisfatti i requisiti di reddito, alloggio, assenza di precedenti penali e regolare presenza in Italia.
Per i ministri di culto cattolici, le remunerazioni sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente (D.P.R. 917/1986).
FAQ – Permesso di soggiorno per motivi religiosi
Cos’è il visto per motivi religiosi?
Il visto per motivi religiosi è un visto di ingresso rilasciato allo straniero che intende recarsi in Italia per svolgere attività religiosa o pastorale presso enti o organizzazioni confessionali riconosciute. È il presupposto necessario per ottenere il permesso di soggiorno per motivi religiosi in caso di soggiorni superiori a 90 giorni.
Chi può ottenere il permesso di soggiorno per motivi religiosi?
Possono ottenerlo stranieri entrati in Italia con visto per motivi religiosi e che svolgono attività pastorale o religiosa presso enti riconosciuti.
Quanto dura il permesso di soggiorno?
Dipende dalla durata del visto e dell’incarico religioso. Per soggiorni superiori a 30 giorni, il permesso ha validità generalmente annuale.
Il permesso può essere rinnovato?
Sì, se l’attività religiosa continua e vengono rispettati i requisiti, incluso l’Accordo di integrazione.
Si può lavorare con questo permesso?
Solo per attività connesse al ministero religioso. Il lavoro ordinario richiede la conversione del permesso.
È possibile convertire il permesso?
La conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi non è espressamente prevista dalla legge ed è oggetto di orientamenti contrastanti.
Una parte della giurisprudenza amministrativa ne ha ammesso la possibilità, mentre l’Amministrazione dell’Interno e il Consiglio di Stato tendono a escluderla, ritenendo il titolo strettamente legato allo svolgimento dell’attività religiosa.
Di conseguenza, la conversione non è automatica e va valutata caso per caso.
È possibile il ricongiungimento familiare?
Sì, secondo art. 28 T.U., i titolari possono richiedere il ricongiungimento dei familiari.
Si può ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Sì, se il richiedente soddisfa requisiti di reddito, alloggio, assenza di precedenti e regolare presenza sul territorio.






