Data ultimo aggiornamento: 26.09.2026
La protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in Ucraina durerà un anno in più, ma non sarà più accessibile a tutti allo stesso modo.
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 del Consiglio dell’Unione Europea, del 30 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 agosto 2026, Bruxelles ha fatto due cose. Ha prorogato la protezione fino al 4 marzo 2028 e, per la prima volta, ha legato la concessione dello status al rispetto degli obblighi militari previsti dalla legge ucraina.
Per i circa 4,4 milioni di ucraini che oggi beneficiano della protezione nell’Unione cambia poco. Per chi arriva adesso, e in particolare per gli uomini in età di mobilitazione, la situazione è invece molto diversa. In diverse Questure italiane sono già arrivate le prime richieste di integrazione documentale. Vediamo cosa prevede la norma e come comportarsi.
La proroga fino al 4 marzo 2028 (art. 1)
La proroga è stabilita dall’articolo 1 della decisione. La protezione temporanea concessa agli sfollati dall’Ucraina, prevista dall’art. 2 della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e già prorogata dalle Decisioni (UE) 2023/2409, 2024/1836 e 2025/1460, è prorogata per un ulteriore periodo di un anno, fino al 4 marzo 2028.
Secondo l’articolo 3, questa parte della decisione si applica dal 5 marzo 2027, cioè dal giorno dopo la scadenza della proroga precedente. Fino a quella data resta valida la proroga già disposta con la Decisione (UE) 2025/1460.
Il Consiglio motiva la scelta nei considerando 9-12. Le ragioni che avevano portato all’attivazione della protezione nel marzo 2022 persistono. La situazione in Ucraina non consente alla maggior parte degli sfollati un rientro sicuro e duraturo, milioni di persone restano sfollate all’interno del Paese e non si possono escludere nuovi arrivi su larga scala. Una cessazione improvvisa della protezione, inoltre, rischierebbe di sovraccaricare i sistemi d’asilo nazionali, se tutti i beneficiari chiedessero contemporaneamente la protezione internazionale.
Per chi ha già un permesso per protezione temporanea in Italia, quindi, la tutela prosegue fino al 2028 senza condizioni aggiuntive. Restano confermati i diritti connessi: soggiorno regolare, accesso al lavoro, all’alloggio, all’assistenza sanitaria e sociale e all’istruzione per i figli.
Il vincolo degli obblighi militari (art. 2)
La vera novità è nell’articolo 2. Fatti salvi il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, la protezione temporanea è concessa solo a chi adempie ai propri obblighi militari in Ucraina, presentandone, ove applicabile, la prova.
Il titolo parla di “leva”, ma la decisione usa una formula più ampia: si riferisce agli obblighi militari come definiti dall’ordinamento ucraino. Questi riguardano soprattutto gli uomini in età di mobilitazione. Il considerando 20 precisa però che possono avere obblighi militari anche persone non soggette a coscrizione, a prescindere da età e genere, ad esempio perché arruolate volontariamente o per altre responsabilità legate ad attività militari.
La ragione della stretta è spiegata nei considerando 13-17 e ruota attorno alle “esigenze di difesa” dell’Ucraina. Secondo il Consiglio, l’Unione deve continuare a proteggere gli sfollati senza compromettere la capacità del Paese di difendersi dall’aggressione russa e di organizzare liberamente le proprie forze armate.
Il considerando 8 aggiunge che, secondo gli standard internazionali, la diserzione e la renitenza alla leva non costituiscono di per sé motivo di protezione internazionale.
Da quando si applica e chi è escluso
Secondo l’articolo 3, e a differenza del resto della decisione, l’art. 2 si applica dal 31 luglio 2026.
Il secondo comma dell’art. 2 prevede un’esenzione: il vincolo non si applica a chi godeva già della protezione temporanea in uno Stato membro al 30 luglio 2026 o prima, e continua a mantenerla senza interruzioni in quello stesso Stato.
Ne derivano quindi tre situazioni:
- chi aveva già la protezione temporanea in Italia al 30 luglio 2026 non deve dimostrare nulla e mantiene lo status fino al 2028;
- chi presenta una nuova domanda dal 31 luglio 2026 in poi deve provare di essere in regola con gli obblighi militari;
- chi si sposta in un altro Stato membro perde il beneficio dell’esenzione, perché la norma richiede che lo status sia mantenuto “in quello stesso Stato”.
Il nodo delle domande presentate prima del 30 luglio
Il punto più delicato riguarda chi ha presentato la domanda in Questura prima del 30 luglio 2026, ma non aveva ancora ricevuto il permesso di soggiorno. La norma non parla di domande “presentate”, ma di persone che “godevano” della protezione.
Le Questure potrebbero però adottare un’interpretazione più restrittiva, ritenendo che “godere” della protezione significhi aver già ottenuto il permesso.
Al momento non risulta pubblicata una circolare del Ministero dell’Interno che chiarisca il punto.
Quali documenti servono
Il considerando 18 indica le prove che le autorità degli Stati membri possono accettare:
- il primo tipo è l’attraversamento legale della frontiera in uscita dall’Ucraina o il timbro di uscita sul passaporto apposto dalle autorità ucraine. Entrambi dimostrano che la partenza era autorizzata;
- in mancanza, serve un documento ufficiale facilmente verificabile, cartaceo o elettronico, che attesti l’esenzione dal servizio militare o l’adempimento degli obblighi. La decisione cita espressamente l’applicazione Reserv+.
L’onere della prova spetta al richiedente. Nella prassi, alcune Questure chiedono che l’attestazione sia legalizzata o apostillata. È quindi utile rivolgersi per tempo al consolato ucraino competente per sapere come ottenere e certificare il documento.
Cosa fare se la Questura chiede l’integrazione
Se la documentazione manca, la Questura invia una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, il cosiddetto preavviso di rigetto.
La comunicazione elenca i documenti da integrare e fissa un termine, spesso 30 giorni dalla ricezione, entro cui inviarli, di solito via PEC in formato PDF. Se la documentazione non arriva nei termini, la Questura adotta un provvedimento formale di rigetto.
In questi casi è fondamentale dimostrare di aver adempiuto agli obblighi militari previsti dalla legge ucraina, oppure di esserne esenti, presentando la documentazione richiesta entro il termine indicato.
Se non si è in possesso di questi documenti, o se si ritiene che il nuovo requisito non debba applicarsi al proprio caso, è importante non lasciar scadere il termine e farsi assistere da un professionista. Ogni situazione va valutata singolarmente, e una risposta tempestiva e ben argomentata può fare la differenza.
Domande frequenti protezione temporanea
La protezione temporanea per gli ucraini è stata prorogata?
Sì. L’art. 1 della Decisione (UE) 2026/1912 la proroga fino al 4 marzo 2028, con applicazione dal 5 marzo 2027.
Chi ha già la protezione temporanea deve dimostrare gli obblighi militari?
No, se godeva della protezione al 30 luglio 2026 o prima e la mantiene senza interruzioni nello stesso Stato membro (art. 2, secondo comma).
Da quando si applica il vincolo degli obblighi militari?
Dal 31 luglio 2026, secondo l’art. 3 della decisione.
Il requisito riguarda anche le donne?
Riguarda chiunque abbia obblighi militari secondo la legge ucraina. Si tratta soprattutto degli uomini in età di mobilitazione, ma il considerando 20 chiarisce che possono esserci obblighi anche per altre persone, a prescindere da età e genere.
Basta il documento dell’app Reserv+?
La decisione cita Reserv+ come esempio di documento elettronico valido. Alcune Questure possono però chiedere un’attestazione legalizzata o apostillata: conviene seguire quanto indicato nella comunicazione ricevuta.
Cosa succede se non si presenta la documentazione?
La Questura può rigettare la domanda. Il provvedimento di rigetto è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria competente entro i termini di legge.






