Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche agli stranieri titolari di protezione internazionale. In questi casi la normativa prevede alcune regole specifiche relative sia al contenuto del permesso di soggiorno sia ai requisiti richiesti per ottenerlo.
Le disposizioni sono contenute nell’articolo 9 del Decreto Legislativo 286/1998 (TUI), in particolare nei commi 1-bis e 1-ter, introdotti per coordinare la disciplina nazionale con il sistema europeo di protezione internazionale.
Chi può ottenere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo con la protezione internazionale
I titolari di protezione internazionale, secondo la definizione prevista dal Decreto Legislativo 251/2007, sono:
- i rifugiati
- i beneficiari di protezione sussidiaria
Anche queste persone, se soddisfano i requisiti previsti dalla legge (tra cui cinque anni di soggiorno regolare, reddito sufficiente e altri requisiti previsti dall’art. 9 TUI), possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tuttavia, per questa categoria di stranieri la normativa prevede alcune specifiche annotazioni nel documento di soggiorno.
Annotazione obbligatoria sul permesso di soggiorno UE
Quando il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato a un titolare di protezione internazionale, nella sezione “annotazioni” deve essere indicata la seguente dicitura:
“Protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”.
Questa annotazione identifica lo Stato membro responsabile della protezione internazionale concessa allo straniero.
La responsabilità dello Stato che ha riconosciuto la protezione rimane infatti rilevante anche quando il beneficiario ottiene lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro.
Deroga al requisito dell’idoneità dell’alloggio
Il comma 1-ter dell’art. 9 TUI introduce una importante agevolazione per i titolari di protezione internazionale.
Per ottenere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo normalmente è necessario dimostrare:
- la disponibilità di un alloggio idoneo secondo i parametri previsti dalla normativa locale.
Per i beneficiari di protezione internazionale, invece:
- non è richiesta la documentazione sull’idoneità dell’alloggio.
Questa deroga si applica:
- al titolare della protezione internazionale
- ai suoi familiari.
Rimane comunque necessario indicare un luogo di residenza, come previsto dall’articolo 16 del DPR 394/1999.
FAQ – Permesso UE lungo periodo per titolari di protezione internazionale
I titolari di protezione internazionale possono ottenere il permesso UE di lungo periodo?
Sì. I beneficiari di status di rifugiato o protezione sussidiaria possono richiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo se soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del Decreto Legislativo 286/1998.
Nel permesso UE di lungo periodo è indicato lo Stato che ha riconosciuto la protezione?
Sì. Nel documento deve essere inserita la dicitura:
“Protezione internazionale riconosciuta da [Stato membro] il [data]”.
I titolari di protezione internazionale devono dimostrare l’idoneità dell’alloggio?
No. Il comma 1-ter dell’art. 9 TUI stabilisce che non è richiesta la documentazione sull’idoneità dell’alloggio, anche per i familiari.






