Data ultimo aggiornamento: 26.09.2026
Il passaggio dai 17 ai 18 anni è uno dei momenti più delicati per un minore straniero non accompagnato arrivato in Italia. Con la maggiore età il permesso per minore età perde la sua funzione e occorre ottenere un nuovo titolo per restare regolarmente nel Paese. In questo contesto si inserisce il permesso di soggiorno per integrazione, uno strumento pensato per accompagnare i giovani che hanno avviato un percorso di autonomia ma hanno ancora bisogno di sostegno.
In questa guida vediamo cos’è, a chi spetta, quali sono i requisiti, se consente di lavorare, come funzionano conversione e rinnovo e in cosa si differenzia dal permesso per affidamento, con l’indicazione delle norme di riferimento.
Cos’è il permesso di soggiorno per integrazione
Il permesso per integrazione è strettamente legato al cosiddetto “prosieguo amministrativo”, previsto dall’art. 13, comma 2, della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Legge Zampa). Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, ha intrapreso un percorso verso l’autonomia ma necessita ancora di supporto, il Tribunale per i Minorenni può disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni.
Il permesso è disciplinato dall‘art. 11, comma 1, lettera c-sexies), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. La norma prevede il rilascio del permesso per integrazione previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi dell’art. 13, comma 2, della Legge 47/2017, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
In sostanza, si tratta di un “ponte” tra la minore età e un titolo di soggiorno ordinario (studio, lavoro, attesa occupazione), che consente al giovane di completare il proprio percorso di inserimento senza perdere la regolarità.
Permesso di soggiorno per integrazione: requisiti
Il requisito centrale è il decreto motivato del Tribunale per i Minorenni che dispone il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 47/2017 (richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 394/1999). Senza questo provvedimento non si può ottenere il permesso per integrazione.
Oltre al decreto, secondo la modulistica e le indicazioni ministeriali, in linea generale sono richiesti:
- documento di identità: per la conversione del permesso è necessario il passaporto in corso di validità, o almeno l’attestazione di nazionalità rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata del Paese d’origine;
- documentazione sul percorso di integrazione: attestati scolastici, corsi di lingua italiana, tirocini, relazioni della comunità o dei servizi sociali;
- il permesso di soggiorno per minore età (o la ricevuta di rinnovo) in possesso al momento della domanda.
Un aspetto importante riguarda il parere ministeriale. Ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), la conversione del permesso dei minori affidati o sottoposti a tutela richiede il parere positivo del Comitato per i minori stranieri, funzione oggi svolta dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro.
Non tutti, però, hanno bisogno di questo parere:
- il minore in Italia da almeno tre anni, inserito da almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile: è un’ipotesi alternativa prevista dallo stesso art. 32, comma 1-bis, TUI, mentre il comma 1-ter richiede che l’ente attesti che l’interessato si trova in Italia da non meno di tre anni, ha seguito il progetto per non meno di due anni, dispone di un alloggio e studia o lavora;
- il minore affidato a un parente entro il 4° grado: questa esenzione è indicata nelle Linee guida del Ministero del Lavoro sul parere ex art. 32, comma 1-bis, e non direttamente nel testo di legge;
- il minore per il quale il Tribunale ha disposto il prosieguo amministrativo (art. 13, comma 2, L. 47/2017): secondo le indicazioni ministeriali e la prassi applicativa non serve il parere della DG Immigrazione e, se mancano i requisiti per la conversione, la Questura rilascia o rinnova un permesso per integrazione.
Quando il parere serve, la valutazione non è automatica: il d.P.R. 191/2022 ha ribadito che il Ministero del Lavoro deve valutare caso per caso, considerando la durata della permanenza del minore in Italia e l’avvio di un percorso di integrazione.
Permesso di soggiorno per integrazione: conversione
Al termine del percorso, e comunque entro i 21 anni, il giovane dovrà ottenere uno dei titoli previsti dall’art. 32, commi 1 e 1-bis, TUI: studio, accesso al lavoro (attesa occupazione), lavoro subordinato o lavoro autonomo. In pratica è necessario essere iscritti a un corso di studio o al Centro per l’impiego, oppure avere un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, oppure svolgere un’attività autonoma.
Alcune regole da tenere a mente:
- durata massima di un anno: il nuovo art. 32, comma 1-bis, TUI, come sostituito dall’art. 4-bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, stabilisce che il permesso può essere rilasciato per il periodo massimo di un anno, previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- verifica del contratto di lavoro: per la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, il D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1° dicembre 2023, n. 176, ha introdotto (con il nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 32 TUI) un’ulteriore verifica dei requisiti del contratto, affidata a un Consulente del Lavoro, un Avvocato o un Commercialista;
- modalità di presentazione: la domanda si presenta alla Questura competente per territorio tramite kit postale, secondo la modulistica della Polizia di Stato.
Conversione permesso per richiesta asilo rilasciato ai minori stranieri
Ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. 394/1999, il permesso per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato può essere convertito ai sensi dell’art. 32 TUI, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Permesso di soggiorno per integrazione: si può lavorare?
È una delle domande più frequenti, soprattutto da parte dei datori di lavoro che vogliono assumere un giovane titolare di questo permesso.
Per i minori la norma è esplicita: l’art. 14, comma 1, lettera c-bis), del d.P.R. 394/1999, stabilisce che i permessi per minore età e per motivi familiari consentono il lavoro autonomo e subordinato e le attività lavorative e formative finalizzate all’accesso al lavoro, nel rispetto delle disposizioni sul lavoro minorile.
Per il permesso per integrazione, invece, non esiste una disposizione altrettanto esplicita. Il titolo è però considerato compatibile con l’attività lavorativa, tirocini, formazione, perché il prosieguo amministrativo nasce proprio per favorire l’inserimento socio-lavorativo del giovane (art. 13, comma 2, L. 47/2017).
Permesso di soggiorno per integrazione: rinnovo
La durata del permesso per integrazione dipende dal decreto del Tribunale per i Minorenni e non può superare il 21° compleanno (art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 394/1999). Se il Tribunale proroga il prosieguo entro questo limite, è possibile chiedere il rinnovo del permesso presentando il nuovo provvedimento insieme alla documentazione aggiornata sul percorso svolto.
I permessi ottenuti dopo la conversione (studio, lavoro, attesa occupazione) hanno durata massima di un anno ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, TUI e alla scadenza possono essere rinnovati secondo le regole ordinarie del titolo corrispondente.
Per questo è fondamentale arrivare alla scadenza con un contratto di lavoro, un’iscrizione scolastica o un’iscrizione al Centro per l’impiego.
Consigli pratici per il rinnovo:
- presentare la domanda prima della scadenza del permesso, conservando sempre la ricevuta postale;
- tenere un fascicolo aggiornato con buste paga, contratti, attestati di frequenza e relazioni dei servizi sociali;
- non attendere l’ultimo momento del prosieguo per pianificare la conversione in un titolo ordinario.
Differenza tra permesso di soggiorno per integrazione e per affidamento
Il permesso di soggiorno per integrazione e il permesso di soggiorno per affidamento vengono spesso confusi, anche perché in entrambi i casi si parla di “affidamento”.
In realtà si tratta di due titoli diversi, che riguardano fasi diverse della vita del ragazzo straniero.
Il permesso per affidamento riguarda il minore straniero affidato a una famiglia, a un parente o a un tutore, secondo le regole sull’affidamento familiare dell’art. 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184. Con la riforma dell’art. 10 della Legge 47/2017 questo titolo è stato ricondotto al permesso per motivi familiari: oggi la legge prevede per i minori stranieri non accompagnati due tipi di permesso, per minore età e per motivi familiari. Il presupposto è un provvedimento di affidamento del Tribunale per i minorenni oppure dei Servizi sociali reso esecutivo dal Giudice tutelare, e il permesso accompagna il minore fino ai 18 anni.
Il permesso per integrazione riguarda invece il neomaggiorenne. Viene rilasciato dopo i 18 anni quando il Tribunale per i Minorenni dispone il prosieguo amministrativo, cioè l’affidamento ai servizi sociali e non a una famiglia (art. 13, comma 2, L. 47/2017; art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 394/1999), e dura al massimo fino ai 21 anni.
I due permessi, infine, possono essere collegati. Al compimento dei 18 anni, il ragazzo in affidamento può convertire il proprio titolo in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32 TUI; se era affidato a un parente entro il quarto grado, secondo le Linee guida del Ministero del Lavoro non serve il parere ministeriale. Se invece non ha ancora raggiunto una piena autonomia e il Tribunale dispone il prosieguo amministrativo, potrà ottenere il permesso per integrazione e rimandare la conversione al termine del percorso.
Domande frequenti
Chi rilascia il permesso di soggiorno per integrazione?
La Questura competente per territorio, sulla base del decreto motivato del Tribunale per i Minorenni che dispone il prosieguo amministrativo (art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 394/1999).
Fino a quando dura?
Per il periodo stabilito dal Tribunale e comunque non oltre il compimento dei 21 anni.
Cosa succede a 21 anni?
Il permesso per integrazione non può andare oltre questa soglia: occorre convertirlo per tempo in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata.






