Parere ex art. 32: online la nuova procedura SIM per i soggetti privati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato una funzionalità digitale all’interno del Sistema Informativo Minori non Accompagnati (SIM), per la richiesta di parere ex art. 32 da parte di soggetti diversi dagli enti territoriali di presa in carico dei minori. Avvocati, consulenti legali, referenti di strutture di accoglienza, CAF, patronati, tutori legali, affidatari e gli stessi ex minori maggiorenni possono gestire l’iter online, dalla compilazione della domanda fino al monitoraggio dell’istruttoria.

Che cos’è il parere ex art. 32 del Testo Unico Immigrazione

In base all’art. 32, comma 1-bis del D.lgs. 286/1998, il parere è richiesto per la conversione del permesso di soggiorno per minore età o per la conversione del permesso di soggiorno per affidamento, cioè il titolo di cui è in possesso il minore straniero non accompagnato affidato ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983 (affido a struttura di accoglienza, famiglia o persona).

L’articolo 32, per gli stranieri entrati da minorenni e raggiungono la maggiore età, consente il rilascio del:

Per ottenere il parere ex art. 32 è necessario inoltrare alla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del MLPS una richiesta di parere sulla permanenza in Italia e sul percorso di integrazione seguito durante il soggiorno. Le linee guida ministeriali del 27 febbraio 2017 definiscono i criteri applicativi della norma.

Come accedere alla nuova procedura sul SIM

L’accesso alla piattaforma avviene tramite il Portale Servizi Lavoro del Ministero, all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, utilizzando credenziali SPID personali di secondo livello oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Dopo l’autenticazione, l’utente deve selezionare l’applicazione “SIM Minori stranieri non accompagnati” tra quelle disponibili nel portale.

Una volta entrati, il menu del SIM riservato agli utenti non accreditati mostra diverse voci:

  • Richiesta di parere, dedicata a consulenti legali, referenti delle strutture di accoglienza, CAF/patronati e diretti interessati;
  • Richiesta credenziali, riservata invece ai referenti degli enti territoriali di presa in carico; oltre alle sezioni informative su quadro normativo, protezione dati, assistenza e FAQ.

Come presentare una nuova richiesta di parere: i sei step

La compilazione della domanda si articola in sei schede consecutive, compilabili anche in più sessioni salvando i dati inseriti man mano. Finché la pratica non viene formalizzata resta in stato di “bozza” e può essere modificata o eliminata liberamente.

  • Step 1 – Anagrafica richiedente/minore: si inseriscono i dati del richiedente (con relativa procura, Scheda G o documentazione di tutela/affidamento a seconda del ruolo) e quelli del minore o ex minore beneficiario, con obbligo di caricare passaporto o attestato di nazionalità. In questa fase il sistema verifica automaticamente che il richiedente sia maggiorenne, che il beneficiario non sia titolare di protezione internazionale o di prosieguo amministrativo, e che non esistano già altre pratiche attive o pareri già emessi per lo stesso soggetto.
  • Step 2 – Collocamento: vanno indicati i dati dell’ultimo collocamento da minorenne e, se diverso, il domicilio attuale.
  • Step 3 – Permesso di soggiorno: occorre specificare se il beneficiario è in possesso del permesso di soggiorno (indicandone motivo e questura di rilascio) oppure la ragione della sua assenza.
  • Step 4 – Tutela/Affidamento: si dichiara l’esistenza di un provvedimento di tutela o affidamento e il relativo esito (aperta/non aperta).
  • Step 5 – Relazione sociale: è obbligatorio allegare la relazione redatta dai servizi sociali territorialmente competenti, con la possibilità di aggiungere note.
  • Step 6 – Percorsi di integrazione: va documentato almeno un percorso scolastico, formativo o lavorativo svolto dal beneficiario, requisito indispensabile per poter procedere con la richiesta.

La formalizzazione della domanda

Solo dopo aver completato tutte e sei le schede con i dati obbligatori il sistema abilita il pulsante “Formalizza Richiesta”.
La formalizzazione equivale alla trasmissione ufficiale della domanda alla Direzione Generale del MLPS: da quel momento la pratica assume lo stato “Formalizzata”, viene presa in carico dal Ministero e non è più modificabile dal richiedente.
Il sistema genera automaticamente una ricevuta scaricabile, che riporta i dati del beneficiario e il numero identificativo della pratica.

Documenti necessari per la richiesta di parere ex art. 32

Per presentare la domanda, il minore o ex minore deve essere in possesso di alcuni documenti fondamentali:

  • documento di riconoscimento (passaporto o attestazione di identità rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato);
  • permesso di soggiorno (o la ricevuta di richiesta/rinnovo);
  • provvedimento di affidamento o tutela (o la relativa richiesta di apertura);
  • documentazione che attesti i percorsi scolastici, formativi o lavorativi intrapresi.

Il monitoraggio dello stato della pratica

Dalla voce di menu “Richieste di parere > Visualizza richieste di parere ex art. 32” l’utente può in ogni momento controllare l’avanzamento dell’istruttoria attraverso una lista filtrabile per numero pratica, nome e cognome del beneficiario, data di formalizzazione, stato e cittadinanza.
Gli stati previsti dal flusso di lavorazione sono:

  • istruttoria in corso;
  • richiesta integrazioni;
  • richiesta integrazioni (integrazioni trasmesse);
  • archiviato per documentazione incompleta;
  • parere non esprimibile;
  • parere emesso positivo o parere emesso non positivo.

Richiesta di integrazioni documentali: tempi e solleciti

Se durante l’istruttoria la Direzione Generale ritiene insufficiente la documentazione trasmessa, lo stato della pratica passa a “Richiesta Integrazioni” e il richiedente riceve una notifica via email. La trasmissione dei documenti mancanti avviene tramite la funzione di upload dedicata nella scheda della richiesta.

Per evitare che le pratiche restino bloccate troppo a lungo, il sistema invia solleciti automatici: una prima email dopo 30 giorni dalla richiesta di integrazione, una seconda dopo ulteriori 60 giorni (quindi a 90 giorni dalla richiesta originaria).

Se trascorrono altri 30 giorni senza risposta, la pratica viene archiviata automaticamente con la dicitura “Archiviato – documentazione incompleta”.
Un meccanismo analogo di solleciti si applica anche quando la documentazione trasmessa risulta solo parzialmente idonea.

L’esito dell’istruttoria

Al termine della valutazione, la Direzione Generale emette il parere, che può essere positivo, non positivo o non esprimibile. L’esito è consultabile direttamente sul SIM e viene comunicato via email al richiedente, che può scaricare il decreto di emissione del parere o, in caso di esito non positivo, la relativa nota motivazionale.

La richiesta di subentro

Può capitare che per lo stesso beneficiario sia già presente in archivio un’altra pratica avviata da un diverso soggetto e ferma nello stato “Richiesta integrazioni” o “Archiviato per documentazione incompleta”.
In questo caso il sistema permette di richiedere il subentro nella pratica esistente. Se il richiedente conferma questa volontà, la richiesta viene inoltrata alla Direzione Generale Immigrazione per la valutazione e registrata con stato “Inviata”; in caso contrario, l’iter si chiude senza possibilità di presentare una nuova domanda di parere per lo stesso beneficiario.

Se il Ministero accoglie il subentro (esito positivo), il nuovo richiedente può accedere alla scheda già presente nel SIM, visualizzare le eventuali integrazioni richieste e proseguire l’iter fino al rilascio del parere. In caso di rigetto (esito negativo), il richiedente viene informato delle motivazioni ma può comunque presentare una nuova richiesta di subentro.

L’archivio delle pratiche di subentro è consultabile dalla voce di menu “Richieste di parere > Visualizza Subentri a richieste di parere ex art. 32”, con la possibilità di scaricare la relativa ricevuta di invio.

Contatti e assistenza

Per informazioni o supporto tecnico sull’utilizzo della piattaforma, gli utenti possono scrivere all’indirizzo email minori-art32@lavoro.gov.it oppure contattare il centralino Pareri al numero 0646832120, attivo il lunedì dalle 14:00 alle 16:00, il martedì dalle 11:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 10:00 alle 12:00.

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