Conversione del permesso di soggiorno per minore età
Il permesso di soggiorno per minore età è un titolo di soggiorno rilasciato ai minori stranieri che si trovano sul territorio italiano.
Questo permesso è valido fino al compimento dei 18 annie, in alcuni casi, può essere convertito in altre tipologie di permesso di soggiorno.
Come si converte il permesso di soggiorno per minore età
Secondo l’articolo 32 co. 1 e 1 bis del D.Lgs 286/98, al compimento dei 18 anni il permesso di soggiorno per minore età può essere convertito in una delle seguenti tipologie di permesso:
- Permesso di soggiorno per motivi di studio;
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- Permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La conversione in uno dei permessi sopraelencati comporta la fuoriuscita del neomaggiorenne dal progetto di integrazione e dal centro di accoglienza, quindi dalla possibilità di permanere nel percorso di accoglienza.
Il neomaggiorenne uscito dal circuito di accoglienza dovrà quindi trovare un alloggio e in seguito documentare presso la Questura competente il luogo presso cui risiede.
Come si richiede la conversione del permesso di soggiorno per minore età
Per richiedere la conversione del permesso sono necessari alcuni requisiti:
- il minore deve essere in possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
- deve essere comprovata l’integrazione sociale e civile del minore nel contesto in cui si è inserito;
- è necessario richiedere e ottenere il parere positivo alla conversione da parte del Comitato per minori stranieri.
La procedura per convertire il permesso di soggiorno per minore età prevede la presentazione della domanda alla Questura competente per territorio tramite kit postale.
La domanda deve essere presentata dal genitore o dal tutore legale del minore entro i 60 giorni successivi al compimento della maggiore età.
Documenti necessari alla conversione
- 4 fototessere;
- marca da bollo da 16€;
- copia del passaporto;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del parere positivo alla conversione da parte del Comitato per i minori stranieri ove richiesto;
- copia del certificato di iscrizione scolastica o copia del contratto di lavoro, una busta paga se già disponibile, o copia del certificato di iscrizione al Centro per l’impiego;
- dichiarazione di ospitalità.
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/98
Generalmente sono i servizi sociali dell’Ente locale che ha in carico il minore ad inviare la richiesta di parere alla conversione al Comitato per i minori stranieri.
La richiesta deve contenere una relazione dettagliata del percorso che il minore ha effettuato dal suo ingresso in Italia, documentando il più possibile tutti gli elementi legati al suo percorso (scolastico, lavorativo, relazionale…) e le situazioni di maggiore fragilità.
Inoltre, va documentato il percorso che il minore potrà svolgere a seguito del rilascio del parere, quindi l’iscrizione a scuola o la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro, o la volontà di lavorare del minore. Qualora in possesso, si può allegare il passaporto o la ricevuta della richiesta formulata all’Ambasciata o al Consolato.
Quando deve essere richiesto il parere
3 mesi prima del compimento dei 18 anni fino a 2 mesi dopo.
Quando non è richiesto il parere
Se i minori sono entrati in Italia da almeno 3 anni e sono stati ammessi per un periodo non inferiore a 2 anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile, non è necessario il parere positivo alla conversione da parte del Comitato per i minori stranieri. In questi casi, l’istanza di conversione dovrà essere invece documentata con certificazione rilasciata dall’ente gestore del progetto di integrazione, corredata della prova della frequenza di un corso di studi o dello svolgimento, o dell’opportunità di svolgimento, di un’attività lavorativa.
Per maggiori dettagli, rinviamo alle Linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età.
Come presentare la richiesta di parere
È necessario compilare la scheda G, scaricabile a questo link a questo link e deve essere inviata alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione a uno dei seguenti indirizzi email: minori.art32@pec.lavoro.gov.it, minori-art32@lavoro.gov.it.
Documenti da presentare per la richiesta di parere
- copia del passaporto o dell’attestato d’identità rilasciato e/o convalidato dall’Ambasciata/Consolato del proprio Paese d’origine in Italia;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del decreto di tutela (o affidamento ai sensi della L. 184/1983 o copia della richiesta di apertura della tutela);
- documentazione a supporto del percorso di integrazione svolto dal minore prima del diciottesimoanno di età e, se in possesso, del percorso che verrà proseguito dopo la maggiore età.
NB: La legge 47/2017, in combinato disposto con l’articolo 20 L. 241\1990, ha disposto che il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto della conversione del permesso di soggiorno. Se dovesse passare un periodo superiore ai 3 mesi dal momento dell’invio della richiesta di parere, e il neomaggiorenne fosse in possesso di tutta la documentazione necessaria, il parere risulta riconosciuto (silenzio-assenso) e la conversione può essere operata.
In ogni caso, per la conversione del permesso di soggiorno è sempre necessario presentare il passaporto in corso di validità (o almeno l’attestazione di nazionalità rilasciata dal Consolato o Ambasciata del Paese d’origine del minore).
Se il minore straniero non accompagnato non ne è in possesso, sarà necessario rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata del suo Paese d’origine per richiederlo.
È necessario valutare caso per caso il tipo di percorso più adatto al minore, che gli consenta di trovarsi in situazione di regolarità in futuro, tenendo sempre in considerazione il suo superiore interesse nonché la sua volontà, secondo il diritto all’ascolto e alla partecipazione che va rispettato in tutte le procedure che lo riguardano.
Potrebbero interessarti:
- il permesso di soggiorno per minore età;
- il ricongiungimento familiare del minore straniero non accompagnato;
- assistenza e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.