Dal 12 giugno 2026 è in vigore in Italia il Patto europeo su migrazione e asilo, che ha cambiato il modo in cui una domanda di protezione internazionale viene esaminata. Questo articolo spiega, brevemente, come funziona oggi la procedura: lo screening, le tre fasi della domanda, i documenti che il richiedente riceve, e i dieci motivi che decidono se la domanda sarà esaminata in tempi ordinari o accelerati.
Che cos’è il diritto di asilo
Il diritto di asilo in Italia poggia su tre fondamenti che si sovrappongono:
- l’art. 10, comma 3 della Costituzione, che lo riconosce allo straniero a cui, nel proprio Paese, sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione;
- l’art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce il rifugiato come chi ha un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale od opinione politica;
- l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vieta ogni discriminazione fondata, tra l’altro, su razza, origine etnica o convinzioni personali.
Il punto in comune tra queste tre fonti è che il diritto nasce da una valutazione individuale: cosa è successo alla persona, perché è fuggita, quale rischio corre se torna indietro. È il filo conduttore che, come vedremo, il Patto UE mette sotto pressione senza mai formalmente negarlo.
Come si fa domanda di asilo
Secondo l’art. 6, comma 1 del d.lgs. 25/2008, la domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di chiederla alle autorità competenti, secondo le modalità dell’art. 26. Non serve una forma scritta, non serve un documento: basta la volontà espressa di persona.
Da quel momento la domanda segue un percorso in tre fasi – manifestazione, registrazione, formalizzazione – ciascuna disciplinata da un articolo diverso del d.lgs. 25/2008, come riscritto dal D.L. 100/2026. Per chi entra in modo irregolare, però, prima di tutto questo interviene un passaggio preliminare che riguarda la persona a prescindere dalla domanda di asilo: lo screening.
Lo screening: l’accertamento che precede l’asilo
Il Regolamento (UE) 2024/1356 introduce lo screening: un accertamento preliminare a cui è sottoposto chi attraversa irregolarmente la frontiera esterna, chi sbarca dopo un’operazione di ricerca e soccorso, chi si presenta ai valichi senza i requisiti d’ingresso, o chi viene intercettato nel territorio dopo aver eluso i controlli.
Lo screening esiste a prescindere dalla domanda di asilo, e la condiziona: comprende identificazione e rilievi biometrici, un controllo di sicurezza e controlli sanitari con una verifica preliminare della vulnerabilità.
Dura fino a 7 giorni alla frontiera esterna, fino a 3 se la persona è intercettata nel territorio, e si conclude con una scheda che indirizza la persona verso la procedura corretta – asilo o rimpatrio.
È proprio questo accertamento a determinare chi riceve la manifestazione di volontà: secondo l’art. 26, comma 2 del d.lgs. 25/2008, se la persona è ancora sottoposta allo screening, trattenuta o detenuta, la manifestazione va alle questure e agli uffici di polizia di frontiera; altrimenti (comma 2-bis) alle Commissioni territoriali, con le stesse modalità previste per chi manifesta la volontà in via ordinaria.
Le tre fasi della domanda di asilo
1. Manifestazione della domanda di asilo (art. 26 d.lgs. 25/2008)
La volontà viene espressa personalmente, con uno dei tre canali appena descritti. Produce un solo effetto giuridico: la domanda è già fatta.
2. Registrazione della domanda di asilo (art. 26-bis)
Entro 5 giorni dalla manifestazione (15 in caso di affluenza sproporzionata), la questura registra la domanda e rilascia un documento nominativo – quello dell’art. 4, comma 1 del d.lgs. 142/2015 – con codice unico d’identità, fotografia e generalità dichiarate. Attesta solo la registrazione: di norma non abiliterebbe al lavoro.
3. Formalizzazione della domanda di asilo (art. 26-ter)
Entro 21 giorni dalla registrazione nella procedura ordinaria (fino a 2 mesi con affluenza sproporzionata), viene rilasciato il documento dell’art. 4, comma 4, quello che di norma abilita all’accesso al lavoro dopo 90 giorni ai sensi dell’art. 22, comma 1 del d.lgs. 142/2015.
Regime transitorio
Oggi, fino al 30 aprile 2027, tutte e tre le fasi sono gestite dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera e – poiché i sistemi informativi non sono ancora adeguati – registrazione e formalizzazione coincidono di fatto nello stesso atto. Ciò è stato stabilito dal D.L. 29 settembre 2026, n. 168, che ha inoltre chiarito che durante questo regime transitorio il documento rilasciato alla registrazione viene equiparato a quello della formalizzazione, con una validità annuale e l’abilitazione al lavoro: una novità importante, che approfondiamo in un articolo dedicato.
Le procedure di esame: ordinaria, accelerata semplice, accelerata di frontiera
Una volta formalizzata, la domanda non segue sempre lo stesso percorso.
Il Regolamento (UE) 2024/1348 distingue tre binari, con termini di decisione e di ricorso molto diversi:
| Procedura | Quando si applica | Decisione | Ricorso |
| Ordinaria | Regola generale | Entro 6 mesi dalla formalizzazione (art. 35 Reg.) | Art. 35-bis, 30 gg, sospensiva automatica |
| Accelerata semplice | Ricorre uno dei motivi dell’art. 42 | Entro 3 mesi dalla formalizzazione (art. 35 Reg.) | Art. 35-bis, c. 2-bis, 7 gg, istanza a rimanere |
| Accelerata di frontiera | Stessi motivi dell’art. 42, se ricorrono le lett. c, f o j (artt. 43-45 Reg.) | Entro 4 settimane dalla registrazione (termine nazionale, art. 28-bis.1 d.lgs. 25/2008); 12 settimane termine assoluto (16 per i trasferimenti Dublino/AMMR) | Art. 35-ter, 5 gg, istanza a rimanere |
Un chiarimento terminologico importante, spesso trascurato: la procedura di frontiera non è un quarto binario autonomo.
È una delle due forme in cui si declina l’accelerata – la differenza sta nel luogo, le strutture dedicate dell’art. 54 del Regolamento (dove il soggiorno non equivale a un ingresso nel territorio) e nella compressione ulteriore dei tempi.
Tra le dieci lettere dell’art. 42, inoltre, solo tre (c, f e j) fanno scattare l’obbligo specifico della procedura di frontiera; le altre sette possono giustificare un’accelerata sul territorio, ma non impongono da sole la frontiera.
I dieci motivi dell’art. 42: condotta individuale contro provenienza
L’art. 42 del Regolamento (UE) 2024/1348, rubricato «Procedura d’esame accelerata», indica i casi in cui l’esame nel merito della domanda è obbligatoriamente accelerato.
Non è una facoltà discrezionale dell’autorità: se ricorre anche uno solo dei dieci presupposti, l’accelerazione scatta per legge.
Otto lettere guardano alla condotta della persona:
- a) nella formalizzazione e nell’esposizione dei fatti, il richiedente ha sollevato questioni non pertinenti ai fini del riconoscimento della protezione;
- b) ha rilasciato dichiarazioni palesemente false, contraddittorie o evidentemente improbabili, oppure in contrasto con informazioni disponibili sul Paese di origine;
- c) ha intenzionalmente indotto in errore l’autorità con documenti falsi o omettendo informazioni su identità e cittadinanza, oppure vi sono motivi evidenti per ritenere che abbia distrutto un documento d’identità per evitarne l’accertamento;
- d) la domanda è formulata al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l’esecuzione di un allontanamento;
- f) sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, o sia già stato espulso con efficacia esecutiva per gli stessi motivi;
- g) ha reiterato una domanda, purché non sia già stata dichiarata inammissibile;
- h) è entrato illegalmente e, senza un valido motivo, non ha presentato domanda quanto prima possibile rispetto al suo ingresso;
- i) è entrato legalmente e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda quanto prima possibile — fermo restando che un bisogno di protezione può sorgere anche dopo la partenza dal Paese d’origine (la cosiddetta esigenza «sur place»).
Diverse di queste lettere contengono clausole di salvaguardia esplicite: la lettera c) richiede «motivi evidenti», non un semplice sospetto; le lettere h) e i) si applicano solo «senza un valido motivo»; la lettera i) riconosce apertamente che un bisogno di protezione può nascere dopo la fuga. Anche dentro le lettere di condotta, insomma, resta uno spazio di valutazione individuale.
Due lettere soltanto guardano a un dato diverso: non cosa la persona ha fatto, ma da dove viene.
- e) un Paese terzo può essere considerato, per il richiedente, un Paese di origine sicuro;
- j) il richiedente ha una cittadinanza – o, se apolide, una precedente dimora abituale – in un Paese terzo per cui il tasso di riconoscimento della protezione internazionale, secondo gli ultimi dati medi annuali Eurostat per l’intera Unione, è pari o inferiore al 20%, salvo che l’autorità valuti un cambiamento significativo nella situazione del Paese dopo la pubblicazione dei dati, o che il richiedente appartenga a una categoria di persone per cui quella percentuale non è rappresentativa.
L’eccezione prevista dalla lettera j) esiste, ma richiede un accertamento individuale concreto: è proprio su questo punto che si gioca, nella pratica, la tenuta della norma davanti ai tribunali.
Un caso pratico
Su questo stesso punto – il limite dell’automatismo statistico previsto dalla lettera j) – si è pronunciato il Tribunale di Palermo con un decreto del 12 agosto 2026, sospendendo gli effetti esecutivi di un rigetto adottato con procedura accelerata di frontiera per un cittadino tunisino. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in Procedura accelerata di frontiera e Patto UE: il Tribunale dice no all’automatismo del “20% Eurostat”, dove ricostruiamo il caso e le sue conseguenze pratiche per chi si trova in una situazione analoga.
Domande frequenti
Quanto dura la procedura di frontiera?
Il termine nazionale ordinario per la decisione amministrativa è di 4 settimane dalla registrazione; il termine assoluto, comprensivo dell’eventuale giudizio, è di 12 settimane (16 per i trasferimenti secondo le regole di Dublino/AMMR).
Qual è la differenza tra procedura accelerata semplice e procedura di frontiera?
Nessuna quanto ai motivi: sono gli stessi dell’art. 42, anche se solo le lettere c, f e j rendono obbligatoria specificamente la frontiera. Cambiano il luogo in cui si svolge l’esame (le strutture dedicate dell’art. 54) e i termini, ulteriormente ridotti.
Cosa succede se il Paese di origine ha un tasso di riconoscimento Eurostat sotto il 20%?
La procedura accelerata di frontiera diventa obbligatoria, salvo che l’autorità verifichi un cambiamento significativo nella situazione del Paese o che il richiedente appartenga a una categoria di persone per cui quella percentuale non è rappresentativa.
Il documento della registrazione permette di lavorare?
Di norma no: va atteso il documento della formalizzazione, dopo 90 giorni. Durante il regime transitorio in vigore fino al 30 aprile 2027, però, è stato equiparato per legge a quello della formalizzazione. Ne parliamo nel dettaglio nell’articolo dedicato.






