Con decreto del 12 agosto 2026, il Tribunale di Palermo ha sospeso gli effetti esecutivi di un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza adottato con procedura accelerata di frontiera, ripristinando l’applicazione delle garanzie ordinarie previste dall’art. 35 bis d.lgs 25/2008. La pronuncia si aggiunge alle altre pronunce di merito che, dopo l’entrata in vigore del Patto europeo su migrazione e asilo e del decreto-legge 100/2026, verifica nel concreto i presupposti della procedura di frontiera prevista dal Regolamento UE 2024/1348.
Il contesto: il Patto UE e il decreto-legge 100/2026
Dal 12 giugno 2026 è pienamente operativo il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024. Il pacchetto riscrive le regole di esame delle domande di protezione internazionale in tutta l’Unione, con particolare enfasi sulle procedure di frontiera, che la Commissione europea considera uno dei pilastri del nuovo sistema comune.
In Italia l’attuazione è passata attraverso il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (“Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo”), poi convertito con legge 7 agosto 2026, n. 145.
Il provvedimento ha inciso su più fronti: fasi della domanda (manifestazione di volontà, registrazione, formalizzazione), trattenimento e fermo amministrativo fino a 72 ore, accesso al lavoro dei richiedenti (ora precluso per 90 giorni), rischio di fuga, e – ciò che rileva in questo caso – la disciplina del diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante il giudizio, oggi ricondotta all’art. 35 ter d.lgs 25/2008, che sostituisce il vecchio meccanismo della sospensione automatica con un’istanza di autorizzazione a rimanere per i casi decisi con procedura di frontiera.
Proprio questo passaggio è al centro del decreto di Palermo.
Il caso: rigetto per manifesta infondatezza e procedura di frontiera “ex art. 42”
Il ricorrente, cittadino tunisino difeso dall’Avv. Giulia Vicari, ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale di Palermo che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, applicando la procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. j) del Regolamento (UE) 2024/1348.
Questa disposizione consente di trattare con rito accelerato le domande di richiedenti provenienti da un Paese terzo per il quale, secondo gli ultimi dati medi Eurostat, la percentuale di riconoscimento della protezione a livello UE sia pari o inferiore al 20%.
È una presunzione statistica di scarsa fondatezza della domanda – ma, ed è qui il punto giuridico centrale, non una presunzione assoluta: la stessa norma esclude l’applicazione della procedura accelerata quando la situazione del Paese terzo sia nel frattempo cambiata in modo significativo, oppure quando il richiedente appartenga a una categoria di persone per cui quel dato percentuale non è rappresentativo delle reali esigenze di protezione.
Il nodo motivazionale: la statistica non basta
Il giudice ha rilevato che, sia nella determina presidenziale di avvio della procedura sia nel provvedimento di rigetto della Commissione, il richiamo all’art. 42, par. 1, lett. j) restava puramente assertivo: un rinvio al dato Eurostat, privo di qualunque verifica in concreto delle due condizioni negative previste dalla norma (mutamento della situazione del Paese di origine; appartenenza a categorie vulnerabili).
Il decreto chiarisce un principio destinato ad avere peso in molti procedimenti analoghi: il dato statistico ha valore soltanto indiziario. Non può sostituire la valutazione individuale imposta dal regolamento europeo. L’autorità che decide di incanalare una domanda nella procedura di frontiera deve spiegare, caso per caso, perché il richiedente non rientri in una categoria esposta a rischi specifici e perché la percentuale Eurostat sia effettivamente rappresentativa della sua situazione.
Le conseguenze: niente procedura di frontiera, si torna al rito ordinario
Dall’assenza di questa verifica il Tribunale fa discendere una conseguenza netta: la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente instaurata.
Di conseguenza:
- non si applicano gli effetti derogatori tipici del rito di frontiera;
- non trova applicazione l’art. 35 ter d.lgs 25/2008 (autorizzazione a rimanere su istanza di parte);
- torna operante l’art. 35 bis d.lgs 25/2008, con la conseguente sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato per effetto della sola proposizione del ricorso, senza bisogno di un’istanza cautelare separata.
Il giudice richiama a supporto la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11399/2024, secondo cui la compressione delle garanzie procedurali del richiedente può derivare solo dalla corretta applicazione e dalla corretta esecuzione della procedura accelerata; in caso contrario si ripristina la procedura ordinaria, con tutte le sue conseguenze. Un principio nato in relazione ai termini procedurali, che il Tribunale di Palermo ritiene “traslabile” anche al mancato rispetto delle garanzie sostanziali di verifica individuale.
Perché questa decisione è importante
Il decreto assume rilievo per almeno tre ragioni pratiche.
- Argine all’automatismo statistico. Nell’attuale fase di prima applicazione del Regolamento UE 2024/1348, molte Commissioni territoriali tendono ad applicare la procedura di frontiera sulla sola base della nazionalità del richiedente e del tasso di riconoscimento Eurostat. Il Tribunale di Palermo ricorda che questa scelta richiede sempre una motivazione individualizzata, pena l’invalidità della procedura stessa.
- Ripristino della tutela sostanziale. Con l’introduzione dell’art. 35 ter d.lgs 25/2008 ad opera del d.l. 100/2026, nei casi di procedura di frontiera il ricorso non sospende più automaticamente l’esecutività del provvedimento: occorre un’istanza di autorizzazione a rimanere, con margini di discrezionalità del giudice. Riconoscere che la procedura di frontiera non è stata correttamente instaurata significa restituire al richiedente la sospensione automatica ex art. 35 bis, una garanzia procedurale non secondaria quando è in gioco il diritto a rimanere sul territorio in pendenza di giudizio.
- Controllo d’ufficio della legittimità del rito. Il decreto ribadisce che la verifica sulla regolarità della procedura applicata spetta al giudice d’ufficio, anche in assenza di specifica contestazione, perché da essa dipende l’ampiezza delle garanzie difensive riconosciute al richiedente.






