Una recente sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione I Civile, offre un chiarimento rilevante per i discendenti di cittadini italiani che hanno avviato il procedimento giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis prima dell’entrata in vigore della riforma del 2025.
La decisione conferma infatti che le nuove limitazioni introdotte dal Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito nella Legge n. 74/2025, non si applicano ai procedimenti già instaurati prima della data di entrata in vigore della riforma. Il Tribunale ha inoltre ribadito alcuni principi consolidati della giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza.
Il caso esaminato dal Tribunale
Il caso, seguito dall’Avv. Giulia Vicari e dell’Avv. Mariantonietta Madeo, riguardava un cittadino statunitense che aveva richiesto l’accertamento giudiziale dello status di cittadino italiano in quanto discendente diretto di una donna nata a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, nel 1872.
Nel corso del giudizio, il Ministero dell’Interno si è regolarmente costituito. Tuttavia, il Giudice ha rilevato come la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrasse in modo completo e coerente la linea genealogica tra l’ava italiana e il richiedente.
Alla luce delle prove documentali depositate, il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente possiede la cittadinanza italiana fin dalla nascita in virtù del principio dello ius sanguinis, ordinando le conseguenti annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
La questione centrale: quale normativa si applica dopo la riforma del 2025
L’aspetto più significativo della decisione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile alle domande di cittadinanza iure sanguinis depositate in prossimità dell’entrata in vigore della riforma.
Il Tribunale di Palermo ha stabilito che:
- alle domande presentate dopo il 28 marzo 2025 si applica la nuova normativa introdotta dal Decreto-Legge n. 36/2025;
- alle domande depositate entro il 28 marzo 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Nel caso concreto, il ricorso era stato iscritto a ruolo il 21 febbraio 2025, quindi oltre un mese prima dell’entrata in vigore della riforma.
Per questo motivo il Giudice ha ritenuto che la controversia dovesse essere valutata secondo le regole precedenti, riconoscendo integralmente il diritto del ricorrente.
Cittadinanza iure sanguinis e trasmissione per linea materna
La sentenza richiama i principi ormai consolidati elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di trasmissione della cittadinanza per via materna.
In particolare, viene ribadito che le discriminazioni storicamente previste nei confronti delle donne italiane sono state definitivamente superate grazie agli interventi della Corte Costituzionale, che con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 ha riconosciuto la piena parità tra uomo e donna nella trasmissione dello status civitatis.
Di conseguenza, la cittadinanza italiana può essere trasmessa anche attraverso una linea genealogica esclusivamente materna, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.
La cittadinanza iure sanguinis è un diritto imprescrittibile
Un altro principio riaffermato dal Tribunale riguarda la natura giuridica del diritto alla cittadinanza per discendenza.
Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, la cittadinanza iure sanguinis costituisce uno status originario che deriva direttamente dalla nascita e dalla discendenza da un cittadino italiano.
Per tale ragione:
- il diritto non si prescrive;
- può essere fatto valere in qualsiasi momento;
- è sempre accertabile in sede giudiziale;
- non può essere negato per il semplice decorso del tempo.
Il riconoscimento giudiziale non crea un nuovo diritto, ma si limita ad accertare una situazione giuridica già esistente fin dalla nascita.
L’onere della prova: cosa deve dimostrare il richiedente
La sentenza conferma inoltre un principio processuale particolarmente favorevole ai ricorrenti.
Chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana deve dimostrare esclusivamente:
- la propria discendenza dall’avo italiano;
- la continuità della linea genealogica;
- la correttezza della documentazione anagrafica e di stato civile.
Una volta provata la discendenza, spetta invece allo Stato italiano dimostrare l’esistenza di eventuali fatti interruttivi della trasmissione della cittadinanza.
Tra questi rientrano, ad esempio:
- la perdita volontaria della cittadinanza da parte dell’avo;
- la rinuncia alla cittadinanza nei casi previsti dalla legge;
- altri eventi idonei a interrompere la catena di trasmissione.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo, nessuna prova in tal senso è stata fornita dall’Amministrazione.
Errori nei documenti e differenze nei cognomi: quando non impediscono il riconoscimento
La decisione affronta anche il tema delle discrepanze anagrafiche, problematica molto frequente nelle pratiche di cittadinanza iure sanguinis.
Spesso i certificati rilasciati all’estero presentano variazioni nei nomi, nei cognomi o nelle generalità degli ascendenti, dovute a traduzioni, trascrizioni errate oppure all’applicazione delle norme locali.
Il Tribunale ha ribadito che tali difformità non sono automaticamente ostative al riconoscimento della cittadinanza quando:
- l’identità delle persone coinvolte risulta comunque accertabile;
- la linea genealogica rimane chiaramente individuabile;
- la documentazione complessiva consente di ricostruire senza dubbi la discendenza.
Nel caso concreto, il Giudice ha considerato irrilevanti alcune differenze riconducibili alle regole vigenti nel Paese estero, come l’assunzione del cognome del marito da parte delle donne sposate.






