Contratto di convivenza, cittadino italiano e partner extra-UE: il Tribunale di Palermo ordina al Comune l’iscrizione anagrafica anche in assenza di titolo di soggiorno, applicando il d.lgs. 30/2007 e l’art. 8 CEDU.
Con ordinanza del 10 agosto 2026, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da una coppia formata da un cittadino italiano e da una cittadina keniota, ordinando al Sindaco di Palermo – quale Ufficiale di Governo – di registrare il loro contratto di convivenza e di procedere all’iscrizione anagrafica della partner extracomunitaria, anche in mancanza di un permesso di soggiorno.
La pronuncia, il cui procedimento è stato seguito dall’Avv. Giulia Vicari, si aggiunge alle numerose altre decisioni favorevoli già emesse dai tribunali italiani, che puoi consultare ai seguenti link:
- Convivenza di fatto e permesso di soggiorno: il Tribunale riconosce i diritti del partner straniero
- Registrazione contratto di convivenza: non serve il permesso di soggiorno
Il caso: contratto di convivenza registrato ma non trascritto dal Comune
I ricorrenti si erano conosciuti in Kenya nel 2023 e avevano coltivato negli anni una relazione stabile, fatta di soggiorni reciproci tra Italia e Kenya resi possibili da ripetuti visti turistici. Il 23 febbraio 2026 avevano stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76/2016 davanti a un avvocato, che lo aveva trasmesso via PEC all’Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo per la registrazione.
Il Comune, con nota del 17 marzo 2026, aveva rifiutato la registrazione. Nel frattempo la cittadina straniera era stata costretta a rientrare in Kenya per non superare i 90 giorni consentiti dal visto turistico, non disponendo di un titolo di soggiorno alternativo. Da qui il ricorso d’urgenza contro Comune di Palermo e Ministero dell’Interno.
La posizione del Ministero dell’Interno: niente iscrizione senza permesso di soggiorno
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che:
- il d.lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione, si applicherebbe solo ai cittadini UE e ai loro familiari, non a cittadini extracomunitari legati a un cittadino italiano;
- l’art. 7 del d.P.R. 223/1989 subordinerebbe comunque l’iscrizione anagrafica dello straniero al possesso di un valido titolo di soggiorno;
- mancherebbero prove sufficienti della stabilità della relazione e del periculum in mora.
Il quadro normativo richiamato dal Tribunale: L. 76/2016, d.lgs. 30/2007 e direttiva 2004/38/CE
- Art. 1, comma 37, L. 76/2016: la dichiarazione anagrafica non è elemento costitutivo della convivenza di fatto (che si perfeziona con il fatto stesso della convivenza), ma solo strumento di prova opponibile a terzi.
- Art. 3, c. 2, lett. b) d.lgs. 30/2007: lo Stato “agevola” l’ingresso e il soggiorno del partner con relazione stabile debitamente attestata da documentazione ufficiale.
- Art. 23 d.lgs. 30/2007: le disposizioni del decreto, ove più favorevoli, si applicano anche ai familiari dei cittadini italiani privi di cittadinanza italiana – quindi non solo ai familiari di cittadini UE.
Da questo combinato disposto il Tribunale trae una conclusione chiara: la disciplina di favore del d.lgs. 30/2007 si estende anche ai partner extracomunitari dei cittadini italiani, e nessuna norma subordina espressamente l’iscrizione anagrafica del contratto di convivenza al possesso di un permesso di soggiorno. Anzi, l’iscrizione è un priuslogico e giuridico per ottenere il permesso stesso, in analogia con quanto avviene per il matrimonio.
Perché il permesso di soggiorno non può essere un requisito preventivo
Il punto centrale dell’ordinanza è di tipo logico-giuridico: se l’iscrizione anagrafica del contratto di convivenza fosse subordinata al possesso di un permesso di soggiorno, e il permesso di soggiorno fosse a sua volta condizionato all’iscrizione anagrafica, si creerebbe un circolo vizioso che di fatto negherebbe il diritto stesso. Per questo il Tribunale ritiene che la “documentazione ufficiale” richiesta dalla normativa europea per attestare la relazione stabile possa essere integrata dal contratto di convivenza notarile/avvocatile ex L. 76/2016, senza necessità di un titolo di soggiorno già in essere.
Il richiamo all’art. 8 CEDU e alla giurisprudenza di legittimità
L’ordinanza si sofferma sull’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ritenendo che negare l’iscrizione in assenza dei presupposti tassativi previsti dal comma 2 della norma (sicurezza nazionale, ordine pubblico, ecc.) costituirebbe un’ingerenza non giustificata. Vengono inoltre richiamate:
- Cass. civ. n. 17346/2010 e n. 25661/2010, secondo cui il ricongiungimento “speciale” del d.lgs. 30/2007 riguarda anche i cittadini italiani nei rapporti con familiari extracomunitari;
- Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3876, che — sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Metock (C-127/08) — chiarisce che la “documentazione ufficiale” attestante la relazione stabile non è limitata a un elenco tassativo e può essere provata con ogni mezzo idoneo;
- Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2012, causa C-83/11, secondo cui l’uso dell’indicativo presente “agevola” nell’art. 3 della direttiva 2004/38/CE impone agli Stati membri un vero e proprio obbligo di esame approfondito e motivato delle domande dei partner extra-UE.
Il dispositivo dell’ordinanza
Il Tribunale di Palermo:
- ordina, in via cautelare e d’urgenza, al Sindaco di Palermo, quale Ufficiale di Governo, di annotare il contratto di convivenza del 23/2/2026 nel registro delle convivenze ex L. 76/2016 e di procedere all’iscrizione anagrafica della partner extracomunitaria;
- condanna in solido Comune di Palermo e Ministero dell’Interno alle spese di lite (€ 27,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge).
Cosa significa per le coppie miste in Italia
Questa ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato presso i vari tribunali italiani e conferma un principio di crescente diffusione nella giurisprudenza di merito italiana: il possesso di un permesso di soggiorno non è un requisito per la registrazione anagrafica del contratto di convivenza tra un cittadino italiano e un partner extracomunitario. La prova della relazione stabile può essere fornita anche solo tramite il contratto di convivenza ex L. 76/2016, integrato da altri elementi (fotografie, dichiarazioni, documentazione di viaggio).
Articolo a scopo informativo. Non costituisce consulenza legale: per la propria situazione specifica è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione.






