Con un decreto del 18 settembre 2026 la Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Messina ha riconosciuto lo status di rifugiato a una donna nigeriana vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. La Commissione territoriale di Catania aveva invece respinto la domanda di protezione internazionale.
Tratta di esseri umani dalla Nigeria: il caso davanti al Tribunale
La ricorrente, difesa dall’Avv. Giulia Vicari, ha raccontato di aver lasciato la Nigeria per gravi difficoltà economiche. Una donna le aveva offerto un lavoro in un salone di parrucchiera in Europa, anticipando le spese del viaggio. Prima della partenza era stata sottoposta a un rito juju, un giuramento che la vincolava a restituire il debito e a non parlare con nessuno.
Il viaggio è passato per Niger e Libia. In Libia la donna è stata costretta a prostituirsi, poi detenuta, torturata e infine imbarcata verso l’Italia.
Qui ha scoperto che il lavoro promesso non esisteva ed è stata costretta a prostituirsi per estinguere il debito, subendo maltrattamenti.
Dopo essere fuggita, ha vissuto per anni in Germania e poi è rientrata in Italia, dove ha presentato una nuova domanda di protezione. In udienza ha spiegato di temere la madame proprio perché i responsabili del rito hanno conservato oggetti personali come unghie e peli.
Diniego della Commissione territoriale: le motivazioni del rigetto
La Commissione di Catania aveva ritenuto non credibili le vicende narrate.
In particolare:
- aveva rilevato risposte vaghe ed evasive, sue e del compagno, sul passato di lui e sulla natura della loro relazione;
- aveva giudicato infondato il timore verso la madame, perché in tanti anni non era accaduto nulla di male ai familiari rimasti in Nigeria e perché né la richiedente né i parenti avevano mai presentato denuncia;
- aveva osservato che il compagno e il figlio costituiscono una rete di supporto che riduce il rischio di una nuova inclusione in circuiti criminali.
Di conseguenza non aveva riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, e nemmeno i presupposti della protezione speciale.
Credibilità del richiedente asilo e beneficio del dubbio
Il Tribunale ricorda innanzitutto che nel giudizio davanti alla Sezione specializzata non c’è una semplice impugnazione dell’atto amministrativo. Il giudice compie un riesame completo nel merito della domanda.
Il decreto richiama poi l’art. 3 del D.Lgs. 251/2007, che prevede un regime probatorio attenuato. Le dichiarazioni non provate sono considerate veritiere se il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, e se il racconto è coerente, plausibile e non in contrasto con le informazioni disponibili.
Contano quattro criteri: coerenza interna, coerenza esterna, sufficienza dei dettagli e plausibilità, quest’ultima valutata tenendo conto di genere, età, istruzione e contesto della persona.
Il giudice ha ritenuto il racconto credibile perché coerente e plausibile rispetto ai report internazionali sulla tratta dalla Nigeria (in particolare il Trafficking in Persons Report del Dipartimento di Stato USA e un rapporto INTERPOL). Questi documenti confermano il ruolo della madame, l’uso del rito juju come strumento di coercizione, la minaccia ai familiari rimasti in patria e il ruolo della Libia come paese di transito. In ogni caso il racconto era abbastanza circostanziato da giustificare il beneficio del dubbio.
Un punto importante: la tratta è un fenomeno transnazionale. Per questo il giudice deve acquisire informazioni anche sui paesi di transito, oltre che su quello di origine, e sulla struttura complessiva del fenomeno.
Definizione di tratta di esseri umani: normativa italiana, europea e internazionale
Il decreto richiama le fonti che definiscono la tratta di esseri umani:
- il Protocollo ONU di Palermo del 2000 alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale;
- la Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa del 2005;
- la Direttiva 2011/36/UE, che definisce anche la «posizione di vulnerabilità» come la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso.
Un principio centrale è che il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante quando siano stati usati mezzi coercitivi o fraudolenti come inganno, minaccia o abuso di autorità. Il fatto che una donna sapesse di dover lavorare nel settore del sesso non esclude quindi la tratta, se le condizioni sono state poi alterate e il debito aumentato.
Tratta di donne e «particolare gruppo sociale»: quando è persecuzione
Il passaggio decisivo riguarda lo status di rifugiata. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che la tratta a scopo di prostituzione è caratterizzata da crimini gravi (detenzione, stupro, schiavitù sessuale, percosse, limitazione della libertà personale) e si fonda sull’approfittamento di una condizione di debolezza.
Quando le vittime sono donne, specie giovani, povere e prive di validi legami familiari, la tratta può essere ricondotta all’appartenenza a un «particolare gruppo sociale», quello delle donne. Il reclutamento forzato o ingannevole a fini di prostituzione è infatti una forma di violenza di genere che sovente costituisce persecuzione.
Se la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere nuovamente sottoposta a tratta, di subire gravi discriminazioni sociali o vessazioni dovute alla particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, sussistono i presupposti per lo status di rifugiato.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e riconosciuto lo status di rifugiata.
Domande frequenti sulla protezione internazionale per le vittime di tratta
Una vittima di tratta può ottenere lo status di rifugiato in Italia?
Sì, se soddisfa la definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra. Secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, la tratta di donne a scopo sessuale può essere ricondotta all’appartenenza a un particolare gruppo sociale.
Il rito juju è rilevante per la protezione internazionale?
Sì. I report internazionali lo descrivono come uno strumento di coercizione usato dai trafficanti per garantire obbedienza e silenzio, e il Tribunale lo ha considerato un elemento coerente con il racconto.
Serve una denuncia per essere riconosciuti vittime di tratta?
Il decreto non la ritiene necessaria per riconoscere la credibilità del racconto, che va valutato secondo i criteri dell’art. 3 D.Lgs. 251/2007 e gli indicatori di tratta.






