Protezione sussidiaria a cittadino nigeriano: il Tribunale riconosce il rischio da “violenza indiscriminata” nel Paese d’origine

Con decreto del 15 settembre 2026, la Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Messina ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano avverso il diniego della Commissione Territoriale di Catania, riconoscendogli la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007, in ragione della situazione di conflitto e violenza indiscriminata che interessa la Nigeria.

Il caso

Il ricorrente, cittadino nigeriano, difeso dall’Avv. Giulia Vicari, aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale dopo un primo diniego risalente al 2020. Nella seconda istanza, esaminata dalla Commissione Territoriale di Catania aveva posto a fondamento della richiesta:

  • il timore di persecuzione legato alla propria bisessualità, non accettata dalla famiglia d’origine;
  • la ricerca di migliori prospettive economiche e sociali;
  • il timore di ritorsioni da parte dell’uomo che ne aveva organizzato il viaggio verso l’Europa, coinvolto in una rete dedita a sfruttamento lavorativo, sessuale e traffico di stupefacenti.

La Commissione Territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti della protezione, giudicando non credibile il racconto relativo all’orientamento sessuale e non fondato il timore verso il trafficante.

Il richiedente ha impugnato il provvedimento ai sensi degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 25/2008, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale per tutela della vita privata e familiare (artt. 19, commi 1 e 1.1, e 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998).

Il quadro normativo richiamato dal Tribunale

Il decreto ripercorre analiticamente il sistema tripartito di protezione dello straniero previsto dall’ordinamento italiano:

  1. status di rifugiato (Convenzione di Ginevra 1951, art. 1A);
  2. protezione sussidiaria (D.Lgs. 251/2007);
  3. protezione complementare/speciale, di matrice nazionale, riconducibile all’art. 10, comma 3, Cost. e agli artt. 19 e 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rilevando che lo stesso ricorrente, in sede di audizione dinanzi al giudice delegato, ha dichiarato di non aver subito “alcun episodio di stigma” legato al proprio orientamento sessuale, definendo l’espatrio una scelta personale. Analogamente sono stati esclusi i presupposti della protezione sussidiaria “tipica” ex art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. 251/2007 (condanna a morte; tortura o trattamenti inumani e degradanti), non essendo emersi elementi di riscontro concreto alle minacce riferite.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata (art. 14, lett. c)

Il punto centrale della decisione riguarda invece l’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007, relativo alla minaccia grave e individuale alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dello status della Nigeria quale “Paese di origine sicuro”: originariamente inserita nell’elenco ministeriale (DM 17 marzo 2023), la Nigeria ne è stata successivamente esclusa a seguito del DL 158/2024, in adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22).

A sostegno del riconoscimento della protezione, il decreto cita ampiamente fonti internazionali aggiornate.

Sulla base di tale quadro documentale, il Tribunale ha ritenuto che la Nigeria, inclusa la zona di provenienza del ricorrente, sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre a rischio “chiunque si trovi sul territorio, a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale”, richiamando altresì il principio secondo cui non è opponibile al richiedente la possibilità di trasferirsi in altre aree del Paese non toccate dal conflitto (c.d. internal relocation alternative), non essendo tale clausola stata trasposta nell’ordinamento italiano (Cass. n. 2294/2012).

Non essendo state riscontrate cause ostative ex artt. 16 e 20 D.Lgs. 251/2007, il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla protezione sussidiaria e disponendo la trasmissione degli atti alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

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16/09/2026
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Omar Faruk
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Samuele Perduca
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