Un’importante decisione in materia di coppie di fatto si aggiunge alle numerose pronunce già intervenute in tutta Italia. Il procedimento, come gli altri casi analoghi, è stato seguito dall’Avv. Giulia Vicari nell’ambito della tutela del diritto di soggiorno del partner straniero convivente con un cittadino dell’Unione Europea.
Il provvedimento del Tribunale di Messina rappresenta un precedente importante per le coppie miste che vivono stabilmente in Italia. Il caso riguardava una coppia composta da un cittadino italiano e una cittadina britannica alla quale il Comune aveva negato sia la registrazione del contratto di convivenza sia l’iscrizione anagrafica della partner straniera, sostenendo che fosse necessario possedere preventivamente un permesso di soggiorno regolare.
Il Tribunale ha però chiarito che la convivenza di fatto non nasce con la registrazione anagrafica, ma costituisce una situazione già esistente nella realtà della vita familiare della coppia. L’iscrizione presso il Comune ha soltanto funzione certificativa e non costitutiva.
Di conseguenza, il partner straniero convivente con un cittadino UE non può essere escluso dall’iscrizione anagrafica solo perché ancora privo di un titolo di soggiorno.
La decisione si fonda sulla Direttiva 2004/38/CE e sul Decreto Legislativo 30/2007, norme che impongono agli Stati membri di agevolare il soggiorno del partner stabile del cittadino europeo quando la relazione sia debitamente dimostrata.
Iscrizione anagrafica senza permesso di soggiorno: cosa cambia per le coppie conviventi
La pronuncia del Tribunale di Messina è particolarmente rilevante perché contrasta una prassi molto diffusa tra diversi Comuni italiani, che continuano a negare la residenza ai cittadini stranieri in assenza di un permesso di soggiorno.
Secondo il Giudice, invece, il diritto all’iscrizione anagrafica deriva dalla stabile convivenza e dalla dimora abituale nel territorio comunale. Il permesso di soggiorno non rappresenta un requisito preliminare quando il cittadino straniero convive stabilmente con un cittadino dell’Unione europea.
Questo principio è fondamentale anche sotto il profilo pratico, perché senza iscrizione anagrafica molte coppie si trovano impossibilitate a dimostrare formalmente il proprio legame familiare e ad avviare il percorso di regolarizzazione del soggiorno.
Per dimostrare la stabilità della relazione possono essere utilizzati diversi elementi, come contratti di affitto, utenze domestiche condivise, fotografie, viaggi effettuati insieme, dichiarazioni testimoniali o qualsiasi documentazione idonea a provare una vita comune stabile e continuativa. Anche il contratto di convivenza previsto dalla Legge 76/2016 può costituire una prova importante della volontà della coppia di convivere stabilmente.
Permesso di soggiorno per convivenza con cittadino UE: i diritti del partner straniero
Una volta ottenuta l’iscrizione anagrafica e la registrazione della convivenza, il partner straniero può richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
La registrazione della convivenza rappresenta infatti una prova ufficiale del legame stabile riconosciuto dalla normativa europea e consente al partner straniero di accedere a diritti fondamentali come l’assistenza sanitaria, il medico di base, l’iscrizione ai centri per l’impiego e la possibilità di lavorare regolarmente in Italia.
La decisione del Tribunale di Messina conferma quindi un principio molto importante nel diritto dell’immigrazione: la tutela della vita familiare e della convivenza stabile non può essere subordinata a formalismi burocratici contrari alla normativa europea.
Pertanto, quando un Comune rifiuta la residenza al partner straniero esclusivamente per mancanza del permesso di soggiorno, il diniego può essere illegittimo e può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria.






