Data ultimo aggiornamento: 08.01.2025
Quando un cittadino straniero si ricongiunge con un familiare italiano o dell’Unione Europea, è fondamentale comprendere quale titolo di soggiorno sia appropriato in base alla relazione familiare, alla cittadinanza del parente, al diritto alla libera circolazione e ad altri requisiti specifici.
In questo articolo riepiloghiamo in modo chiaro e comparato le differenze tra le varie tipologie di permesso di soggiorno per motivi familiari previste dalla normativa italiana ed europea.
Differenza tra cittadino “statico” e cittadino “mobile”
Un aspetto fondamentale da chiarire riguarda la distinzione, introdotta di recente, tra cittadino italiano “mobile” e cittadino italiano “statico”.
- Cittadino mobile: è il cittadino italiano che ha esercitato il diritto di libera circolazione, trasferendosi o vivendo in un altro Stato membro dell’Unione Europea (ad esempio per lavoro, studio o motivi familiari) e che successivamente rientra in Italia.
- Cittadino statico: è il cittadino italiano che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione, cioè che ha sempre vissuto stabilmente in Italia senza risiedere in un altro Stato UE.
Questa distinzione è stata introdotta con la modifica dell’art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. 30/2007, operata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103. La riforma è nata per adeguare la normativa italiana alle indicazioni della Commissione europea, nell’ambito di una procedura di pre-infrazione, poiché la prassi italiana era in contrasto con il diritto UE.
Infatti, in passato l’Italia rilasciava la Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione a tutti i familiari di cittadini italiani, senza distinguere tra statici e mobili.
La normativa europea, invece, riconosce questo diritto solo ai familiari di cittadini UE che si spostano e soggiornano in uno Stato membro diverso dal proprio (cioè ai familiari di cittadini “mobili”).
Quali sono dunque le differenze tra i permessi di soggiorno per motivi familiari?
Scopriamolo insieme.
1. Carta di soggiorno elettronica per familiari di cittadini UE mobili
Destinatari
Familiari (coniuge, figli, ascendenti, ecc.) di cittadini dell’Unione Europea, incluso il cittadino italiano che ha esercitato il diritto alla libera circolazione in un altro Paese UE.
Caratteristiche
- Formato elettronico obbligatorio dal 3 agosto 2023;
- Durata:
- 5 anni (al primo rilascio e per i minori di 18 anni)
- 10 anni (al rinnovo, per chi ha maturato il diritto al soggiorno permanente)
- Costo di produzione €30,46;
- Consente la libera circolazione in area Schengen;
- Riferimento normativo: D.Lgs. 30/2007.
Per approfondire l’argomento, leggi il mio articolo dedicato alla Carta di soggiorno per familiari UE.
2. Permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani “statici” FAMIT
Destinatari
Familiari di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cosiddetti “cittadini statici”).
Caratteristiche
- Durata 5 anni
- Rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro;
- Costo di produzione €30,46;
- Non consente la libera circolazione in area Schengen;
- Riferimento normativo:
- D.Lgs. 30/2007;
- D.L. 69/2023, in attuazione della direttiva UE 2004/38 e sentenze Corte di Giustizia UE.
Per approfondire l’argomento, leggi il mio articolo dedicato al Permesso di soggiorno per familiare cittadino italiano statico FAMIT
3. Permesso di soggiorno per motivi familiari annuale o biennale
(per i familiari non rientranti nelle categorie UE/quinquennale)
Destinatari
- parenti conviventi di cittadini italiani entro il 2° grado di parentela, quando non sussistono i requisiti per ottenere la carta di soggiorno per familiari UE o il permesso quinquennale per motivi familiari previsti dal D.Lgs. 30/2007 (es. per mancanza di risorse economiche, o per grado di parentela non riconosciuto);
- familiari ricongiunti di cittadini stranieri (non UE), nell’ambito di procedimenti di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 ss. D.Lgs. 286/1998. In questo caso, il permesso viene rilasciato con durata pari a quella del permesso di soggiorno del familiare sponsor, fino a un massimo di 2 anni.
Caratteristiche
- Durata: 1 o 2 anni (a discrezione della Questura);
- Rinnovabile;
- Non automaticamente convertibile: in caso di morte del familiare, separazione legale, divorzio o scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, permesso per studio o attesa occupazione, se si possiedono i requisiti richiesti (art. 30, comma 5, D.Lgs. 286/1998);
- Costo di produzione €70,46;
- Riferimento normativo: T.U. Immigrazione – D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per approfondire l’argomento, leggi il mio articolo dedicato al Permesso di soggiorno per motivi familiari.
Domande frequenti
Cosa significa cittadino italiano statico?
È un cittadino italiano che non ha mai vissuto in un altro Stato UE e non ha esercitato il diritto di libera circolazione. I suoi familiari hanno diritto al permesso di soggiorno FAMIT.
Cosa significa cittadino italiano mobile?
È un cittadino italiano che ha vissuto o lavorato in un altro Stato UE esercitando il diritto di libera circolazione. I suoi familiari hanno diritto alla Carta di soggiorno UE.
Qual è la differenza tra la carta di soggiorno e il permesso di soggiorno per cittadini stranieri?
La Carta di soggiorno UE dura 5 anni, dà libertà di circolazione in area Schengen ed è per familiari di cittadini UE mobili.
Il permesso per motivi familiari (FAMIT) è per i familiari europei statici.
Come richiedere il permesso di soggiorno per parenti di un cittadino italiano statico?
Presentare domanda tramite kit postale o prenota facile, allegando documenti familiari necessari. La Questura rilascia il permesso dopo il fotosegnalamento.






