Data ultimo aggiornamento: 08.01.2026
Introduzione del permesso FAMIT e modifica all’art. 23 del D.lgs. 30/2007
Con il Decreto Legislativo 22 giugno 2023, n. 69, il governo italiano ha introdotto una distinzione fondamentale tra due categorie di familiari stranieri di cittadini dell’Unione Europea:
- Cittadini italiani “mobili”: cittadini che hanno vissuto o lavorato in un altro Paese dell’Unione Europea, esercitando il diritto di libera circolazione.
- Cittadini italiani “statici”: cittadini che hanno sempre risieduto in Italia e non si sono mai trasferiti in un altro Stato UE, quindi non hanno esercitato il diritto di libera circolazione.
Questa distinzione è stata formalizzata nell’art. 23 del D.lgs. 30/2007, attraverso:
- l’aggiunta al comma 1 della precisazione che le disposizioni del decreto si applicano solo se più favorevoli e solo ai familiari di cittadini italiani che hanno esercitato la libera circolazione;
- l’introduzione del nuovo comma 1-bis, che disciplina un diverso permesso di soggiorno per i familiari “statici”.
Tali modifiche sono state chiarite anche con la Circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2023.
Familiari “mobili”: carta di soggiorno UE
I familiari extracomunitari di cittadini italiani o UE che si sono trasferiti in un altro Stato membro (quindi considerati “mobili”) continuano ad avere diritto alla carta di soggiorno UE per familiari, rilasciata ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.lgs. 30/2007.
Questa carta di soggiorno ha validità di 5 anni, è rinnovabile e può essere convertita in una carta di soggiorno permanente di 10 anni se il familiare ha maturato i requisiti previsti dall’art. 14 (residenza legale e continuativa per 5 anni sul territorio nazionale).
Familiari “statici”: introduzione del permesso FAMIT
I familiari extracomunitari di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ovvero residenti in Italia, non rientrano più nella disciplina della carta di soggiorno UE.
Per questi soggetti è previsto invece un nuovo titolo di soggiorno denominato FAMIT, un permesso di soggiorno come modificato da art. 23 co. 1-bis D.lgs. 30/07, che viene rilasciato ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.lgs. 286/1998.
Per quali familiari si può richiedere il permesso FAMIT
La norma non definisce espressamente chi rientri nella categoria di “familiari”, ma per analogia con l’art. 2 D.lgs. 30/2007 e la prassi amministrativa, possono richiedere il permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano statico, i familiari extracomunitari di cittadini italiani che vivono in Italia e non si sono trasferiti in altri Paesi UE.
I familiari ammessi sono:
- Il coniuge: la persona sposata legalmente con il cittadino italiano.
- Il partner unito civilmente: la persona con cui il cittadino italiano ha contratto un’unione registrata (come ad esempio un’unione civile) in uno Stato membro dell’UE, solo se l’Italia la riconosce come equivalente al matrimonio.
- I figli (o figliastri) minorenni o a carico.
- I figli del cittadino italiano o del coniuge/unito civilmente, fino a 21 anni;
- I figli che, anche se hanno più di 21 anni, sono economicamente a carico.
- I genitori (o suoceri) a carico: i genitori del cittadino italiano o del coniuge/unito civilmente, se economicamente a carico del cittadino italiano.
Altri familiari ammessi dal D.lgs. 30/2007: cosa prevede l’art. 3
L’art. 3 del Decreto Legislativo 30/2007 non amplia automaticamente la lista dei familiari, ma consente agli Stati membri, inclusa l’Italia, di agevolare l’ingresso e il soggiorno di alcune categorie di parenti o partner non riconosciuti dall’art. 2, nei casi in cui:
1. Altri familiari (non compresi nell’art. 2)
Sono inclusi:
- parenti a carico del cittadino dell’Unione (es. fratelli, sorelle, nipoti, zii);
- parenti che convivono con lui nel Paese di origine;
- persone che, per gravi motivi di salute, necessitano dell’assistenza personale del cittadino UE.
Importante: l’Italia può agevolare il rilascio del permesso a queste persone, ma non è obbligata. Ogni caso va esaminato singolarmente, e non vi è un diritto automatico al soggiorno, come invece avviene per i familiari indicati nell’art. 2.
2. Conviventi di fatto
Viene prevista anche la possibilità di riconoscere il diritto di soggiorno al partner con cui il cittadino UE ha una relazione stabile, a condizione che:
- la relazione sia debitamente documentata con atti ufficiali;
- lo Stato membro (cioè l’Italia) ritenga la relazione idonea a giustificare il soggiorno.
Come richiedere il permesso di soggiorno familiare cittadino italiano statico FAMIT
La domanda si presenta presso la propria Questura competente con il kit postale o, se il servizio attivo, tramite la piattaforma Prenota Facile. In alcune Questure è possibile recarsi direttamente presso l’Ufficio Immigrazione per prendere un appuntamento.
Documenti richiesti
- Passaporto in corso di validità della persona straniera;
- Documentazione del cittadino italiano (carta d’identità/passaporto, codice fiscale);
- Prova del vincolo familiare (certificato di matrimonio, nascita o convivenza). Il documento deve essere tradotto e legalizzato se si tratta di documento straniero.
- Prova della convivenza effettiva (contratto di convivenza);
- 4 fotografie formato tessera;
- marca da bollo da 16€.
Costi permesso di soggiorno familiare cittadino italiano statico FAMIT
Per il rilascio del permesso di soggiorno Famit in formato elettronico sarà necessario versare un contributo di € 30,46 con bollettino postale con codice a barre sul conto corrente 67422402 e intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.
Caratteristiche del permesso familiare cittadino italiano FAMIT
- Validità di 5 anni;
- Rinnovabile alla scadenza;
- Convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Con il permesso di soggiorno familiare cittadino italiano si può lavorare?
Sì. Il permesso FAMIT consente pieno accesso al mercato del lavoro, inoltre è possibile conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, anche senza perdita del legame familiare.
Oltre all’attività lavorativa, il titolare può:
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
- iscriversi all’anagrafe come residente;
- accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Domande frequenti
Quanto dura il permesso di soggiorno familiare cittadino italiano statico?
La durata è di 5 anni, ed è rinnovabile con le stesse modalità, a condizione che il legame familiare sussista (es. matrimonio ancora valido, figlio convivente, ecc.).
Cosa significa permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani statici?
Con l’espressione “cittadino italiano statico” si indica un cittadino italiano che non ha vissuto, lavorato o soggiornato in un altro Stato membro dell’Unione Europea e quindi non ha esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della Direttiva 2004/38/CE.
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