Al minorenne straniero entrato Italia, qualunque sia stato il suo ingresso e la sua situazione attuale (regolare o meno), sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC).
In particolare, la Convenzione all’articolo 3 afferma il principio del superiore interesse: “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità”.
Indice
- Come si richiede il permesso per minore età
- Chi può richiedere il permesso per minore età
- Documenti necessari per il permesso per minore età
- Diritti garantiti al minore dal permesso per minore età
- Quanto dura il permesso per minore età
- Conversione del permesso di soggiorno per minore età
- Come si richiede la conversione del permesso di soggiorno per minore età
L’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede il divieto di espulsione e di respingimento di alcune categorie vulnerabili, incluso i cittadini di paesi terzi di minore età. Al comma 1-bis recita: “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. L’obbligo di non-refoulement, per questa precisa categoria di minori, non prevede eccezioni.
Il comma 2, più in generale, vieta l’espulsione dei minori stranieri, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Secondo i recenti sviluppi normativi raggiunti tramite la legge n. 47/2017 (c.d. legge Zampa), il provvedimento di espulsione può essere promulgato solo se non comporta “un rischio di danni gravi per il minore”.
La legge n. 47/2017 rappresenta il pilastro normativo della protezione dei minori stranieri nell’ordinamento italiano. Essa ha armonizzato la legislazione già presente in materia rendendola conforme al diritto europeo e internazionale ed ha introdotto ulteriori forme di garanzia quali la tutela volontaria e la procedura relativa all’accertamento età dei minori stranieri non accompagnati.
La stessa legge n. 47/2017 all’articolo 2 fornisce una definizione riconosciuta e unitaria di minore straniero non accompagnato (MSNA): “Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.”
Al minore presente in Italia possono essere riconosciuti diversi tipi di permesso di soggiorno: permesso per motivi di famiglia, per integrazione minore, per affidamento, per motivi di famiglia e per minore età.
Come si richiede il permesso per minore età
La legge n. 47/2017 all’articolo 10 prevede due tipi diversi di permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati: il permesso per motivi familiari e il permesso per minore età.
Il permesso di soggiorno per minore età si può richiedere per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili).
La richiesta va presentata presso la Questura competente dell’ufficio immigrazione, nella città dove si trova il centro di accoglienza in cui il minore è ospite.
Chi può richiedere il permesso per minore età
- il minore (rappresentato da un legale o dagli operatori della struttura in cui si trova in accoglienza);
- i servizi sociali territorialmente competenti;
- il tutore.
La legge prevede che se il tutore non è ancora stato nominato, la domanda può essere avanzata direttamente dal rappresentante legale della struttura (i.e. il responsabile della comunità dove il minore risiede). Egli, infatti, sarà il c.d. tutore pro tempore, ossia farà le veci del tutore sino al momento in cui lo stesso verrà nominato.
Documenti necessari per il permesso per minore età
I documenti da presentare sono:
- 4 foto;
- marca da bollo da €16;
- dichiarazione di ospitalità con allegato il documento d’identità del legale rappresentante;
- Tutela nominata dal tribunale dei Minorenni (in assenza, la dichiarazione del rappresentante legale della struttura in cui è accolto il minore straniero non accompagnato).
Diritti garantiti al minore dal permesso per minore età
- istruzione (anche se privo di permesso di soggiorno): iscrizione alla scuola di ogni ordine e grado;
- assistenza sanitaria: iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e conseguente diritto di accedere alle prestazioni sanitarie;
- programmi di inserimento sociale.
Quanto dura il permesso per minore età
Il permesso è valido fino al compimento della maggiore età.
Conversione del permesso di soggiorno per minore età
L’articolo 32 co. 1 bis del Testo Unico sull’Immigrazione disciplina le disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
Al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno per minore età può essere convertito in una delle seguenti tipologie di permesso:
- Permesso di soggiorno per motivi di studio
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato
- Permesso di soggiorno per attesa occupazione
- Permesso di soggiorno per cure mediche o esigenze sanitarie
La conversione in uno dei permessi elencati comporta la fuoriuscita del neomaggiorenne dal progetto di integrazione e dal centro di accoglienza, quindi dalla possibilità di permanere nel percorso di accoglienza.
Il neomaggiorenne uscito dal circuito di accoglienza dovrà trovare un alloggio e in seguito documentare presso la Questura competente il luogo presso cui risiede.
Come si richiede la conversione del permesso di soggiorno per minore età
Per richiedere la conversione del permesso sono necessari alcuni requisiti:
- il minore deve essere in possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
- deve essere comprovata l’integrazione sociale e civile del minore nel contesto in cui si è inserito;
- è necessario richiedere, in alcuni casi, il Parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione riguardo la conversione del permesso. Generalmente sono i servizi sociali dell’Ente locale che ha in carico il minore ad inviare la richiesta di parere (attraverso il Sistema Informativo Minori).
Questa ha requisiti simili alla richiesta che si presenta presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell’ottenimento del prosieguo amministrativo.
Deve quindi contenere una relazione dettagliata del percorso che il minore ha effettuato dal suo ingresso in Italia, documentando il più possibile tutti gli elementi legati al suo percorso (scolastico, lavorativo, relazionale…) e le situazioni di maggiore fragilità.
Inoltre, va documentato il percorso che il minore potrà svolgere a seguito del rilascio del parere, quindi l’iscrizione a scuola o la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro, o la volontà di lavorare del minore. Qualora in possesso, si può allegare il passaporto o la ricevuta della richiesta formulata all’ambasciata o al consolato.
Per maggiori dettagli, rinviamo alle Linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età.
NB: La legge 47/2017, ai sensi dell’Articolo 20 della legge 241\1990, ha disposto che il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Se dovesse passare un periodo superiore ai 3 mesi dal momento dell’invio della richiesta di parere, e il neomaggiorenne fosse in possesso di tutta la documentazione necessaria, il parere risulta riconosciuto (silenzio-assenso) e la conversione può essere operata.
La domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età si presenta in Questura previo appuntamento preso tramite kit postale.
Va presentata entro i 60 giorni successivi al compimento della maggiore età.
I documenti da presentare sono simili a quelli necessari alla richiesta del prosieguo amministrativo:
- 4 foto tessere;
- 1 marca da bollo da €16;
- ricevuta di pagamento postale di €30,46 (per il permesso elettronico) più contributo di €40 (se il permesso ha la durata di 1 anno) o €50 (se il permesso ha la durata di 2 anni);
- fotocopia permesso di soggiorno;
- fotocopia passaporto;
- fotocopia del parere della Direzione Generale;
- contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità e documento di identità in corso di validità del soggetto ospitante;
- a seconda del tipo di conversione, certificato di frequenza/iscrizione ad un percorso scolastico o contratto di lavoro (qualora già in possesso e sottoscritto prima della scadenza del permesso di soggiorno).
In ogni caso, per la conversione del permesso di soggiorno è sempre necessario presentare il passaporto in corso di validità (o almeno l’attestazione di nazionalità rilasciata dal Consolato o Ambasciata del Paese d’origine del minore).
Se il minore straniero non accompagnato non ne è in possesso, sarà necessario rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata del suo Paese d’origine per richiederlo. Questo ovviamente non è necessario nel caso di protezione internazionale (richiesta o emersa).
È necessario valutare caso per caso il tipo di percorso più adatto al minore, che gli consenta di trovarsi in situazione di regolarità in futuro, tenendo sempre in considerazione il suo superiore interesse nonché la sua volontà, secondo il diritto all’ascolto e alla partecipazione che va rispettato in tutte le procedure che lo riguardano.
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Dottoressa in Diritti Umani esperta in Protezione Minori e Immigrazione.