Visto per investitori in Italia: requisiti, importi e permesso di soggiorno

Data ultimo aggiornamento: 31.03.2026

Il visto per investitori in Italia consente ai cittadini di Paesi terzi di entrare e soggiornare nel territorio italiano effettuando un investimento significativo nell’economia nazionale.

La disciplina è contenuta nell’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione, che regola i requisiti economici, la procedura per la richiesta del visto, il rilascio del permesso di soggiorno e le condizioni per il rinnovo.

Questa forma di ingresso, spesso definita Investor Visa for Italy o Golden Visa, è uno strumento di politica economica volto ad attrarre capitali stranieri e sostenere lo sviluppo di imprese e progetti di interesse pubblico.

Cos’è il visto per investitori

Il visto per investitori è un visto nazionale di lungo periodo destinato a cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento rilevante in Italia.

La normativa prevista dall’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione stabilisce che l’ingresso è consentito:

  • al di fuori delle quote del decreto flussi previste dall’art. 3 del Testo Unico Immigrazione;
  • a cittadini stranieri che effettuano investimenti o donazioni di importo elevato;
  • sia in nome proprio, sia per conto di una persona giuridica che rappresentano.

Tipologie di investimento previste dalla legge

Il comma 1 dell’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione individua tre possibili modalità di investimento che consentono di ottenere il visto.

Investimento in titoli di Stato italiani

È possibile ottenere il visto investendo:

  • almeno 2 milioni di euro
  • in titoli emessi dal Governo italiano
  • mantenendo l’investimento per almeno due anni.

Investimento in società italiane o start-up innovative

Il visto può essere ottenuto anche investendo nel capitale di imprese italiane.

Gli importi minimi previsti sono:

  • 500.000 euro per investimenti in società italiane o fondi di venture capital;
  • 250.000 euro se l’investimento riguarda una start-up innovativa.

La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’art. 25 del Decreto-legge 179/2012 convertito nella Legge 221/2012.

La società deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

Donazione filantropica

Un’altra possibilità consiste nell’effettuare una donazione di almeno: 1.000.000 euro destinata a progetti di interesse pubblico nei settori:

  • cultura
  • istruzione
  • gestione dell’immigrazione
  • ricerca scientifica
  • tutela e recupero dei beni culturali e paesaggistici.

Requisiti economici e disponibilità dei fondi

Per ottenere il visto lo straniero deve dimostrare di essere titolare delle risorse economiche necessarie per l’investimento.

Secondo l’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione il richiedente deve dimostrare:

  • di essere titolare e beneficiario effettivo dei fondi;
  • che le somme sono legalmente detenute;
  • che i fondi sono trasferibili in Italia.

Gli importi minimi richiesti sono:

Tipologia di investimento Importo minimo
Titoli di Stato italiani 2.000.000 €
Società italiane 500.000 €
Start-up innovative 250.000 €
Donazione filantropica 1.000.000 €

Inoltre lo straniero deve dimostrare di possedere risorse economiche aggiuntive per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Application visto per investitori

Come presentare la domanda di visto per investitori

Per ottenere il visto è necessario richiedere preventivamente un nulla osta al visto, rilasciato dal Comitato Investor Visa for Italy (IV4I) attraverso il portale ufficiale del programma.

Il nulla osta è un passaggio indispensabile per poter presentare la domanda di visto presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il Paese di residenza.

Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero può recarsi presso il Consolato italiano per richiedere il visto per investitori, che consente successivamente il rilascio di un permesso di soggiorno per investitori della durata iniziale di due anni, come previsto dall’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione.

Procedura di candidatura al programma Investor Visa

La procedura per ottenere il visto per investitori si svolge interamente online e si articola in diverse fasi.

1. Presentazione della candidatura

Il primo passaggio consiste nella registrazione sul portale dedicato al programma.

Il richiedente deve:

  1. creare un account personale sulla piattaforma Investor Visa;
  2. compilare i formulari inserendo:
    • dati personali e recapiti;
    • curriculum vitae;
    • tipologia di investimento prescelta;
  1. caricare i documenti richiesti, tra cui:
    • passaporto in corso di validità;
    • documentazione che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie;
    • certificazione sulla provenienza lecita dei fondi;
    • eventuale certificato dei carichi pendenti.

Al termine della procedura il candidato deve scaricare la dichiarazione finale generata dal sistema, firmarla digitalmente e inviarla tramite il portale.

2. Verifica preliminare della documentazione

Dopo l’invio della candidatura, la Segreteria del Comitato effettua una verifica formale della documentazione.

L’esito può essere:

  • approvazione preliminare, se la documentazione è completa;
  • richiesta di integrazione documentale, da presentare entro 30 giorni;
  • rigetto motivato della candidatura.

3. Valutazione della candidatura

Successivamente il Comitato Investor Visa for Italy procede alla valutazione della domanda.

L’esito della valutazione viene generalmente comunicato entro 30 giorni dalla presentazione della candidatura.

Sono possibili tre risultati:

  • approvazione della domanda, con rilascio del nulla osta al visto;
  • richiesta di integrazione della documentazione, da presentare entro 30 giorni;
  • rigetto motivato della candidatura.

Se la domanda viene accolta, il richiedente può scaricare il nulla osta al visto dal proprio profilo nel portale.

4. Richiesta del visto presso il Consolato

Dalla data di rilascio del nulla osta lo straniero ha 6 mesi di tempo per richiedere il visto presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Alla domanda devono essere allegati:

  • il nulla osta rilasciato dal Comitato IV4I;
  • i documenti presentati nella fase di candidatura.

Se la domanda viene accolta viene rilasciato il visto per investitori previsto dall’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione.

Il visto consente l’ingresso in Italia e deve essere utilizzato entro due anni dal rilascio.

Permesso di soggiorno per investitori

Dopo l’ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno per investitori.

Il permesso:

  • ha durata di 2 anni;
  • può essere rinnovato per ulteriori 3 anni.

L’investimento dichiarato deve essere effettuato entro tre mesi dall’ingresso in Italia.

Il mancato rispetto di questo termine o la dismissione anticipata dell’investimento comportano la revoca del permesso di soggiorno, come previsto dall’art. 26-bis del Testo Unico Immigrazione.

Il titolare del permesso gode degli stessi diritti previsti per il lavoro autonomo dall’art. 26 del Testo Unico Immigrazione.

Ricongiungimento familiare per il permesso di soggiorno per investitori

Il titolare del visto per investitori può richiedere l’ingresso dei propri familiari. Il ricongiungimento familiare è disciplinato dall’art. 29 del Testo Unico Immigrazione.

Ai familiari viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Cittadinanza italiana per investitori

Il visto per investitori non comporta l’acquisizione della cittadinanza italiana.

Tuttavia, il soggiorno regolare può consentire di accedere alla cittadinanza italiana per residenza, secondo quanto previsto dalla Legge 91/1992 sulla cittadinanza.

Per i cittadini stranieri il termine ordinario è di 10 anni di residenza legale continuativa in Italia.

Sanzioni per dichiarazioni false

La normativa prevede sanzioni penali per chi presenta documentazione falsa nell’ambito della procedura.

Il comma 9 dell’art. 26-bis TUI prevede la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Restano inoltre applicabili i reati di:

  • riciclaggio previsti dall’art. 648-bis del codice penale
  • impiego di denaro di provenienza illecita previsto dall’art. 648-ter del codice penale
  • autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1 del codice penale.
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