Accordo Italia-Giappone: il visto “Vacanza-Lavoro” (Working Holiday)

L’Accordo Italia-Giappone in materia di Vacanza-Lavoro, firmato a Roma il 2 maggio 2022, è stato recentemente ratificato dall’Italia con la Legge 17 settembre 2025, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025.
Con tale legge, l’Italia ratifica e dà piena esecuzione all’Accordo bilaterale volto a favorire la mobilità giovanile e gli scambi culturali tra i due Paesi.

La legge recepisce integralmente gli articoli dell’Accordo, stabilendo le condizioni di rilascio del visto, le modalità di domanda e le regole di permanenza dei cittadini italiani e giapponesi che intendano partecipare al programma.

Requisiti per il visto Vacanza-Lavoro

L’art. 1 della Legge n. 136/2025 definisce chi può ottenere gratuitamente il visto per partecipare al programma.
I requisiti stabiliti sono i seguenti:

  1. Motivazione prevalente di vacanza
    Il richiedente deve intendere soggiornare nel Paese ospitante principalmente per vacanza, e non con finalità lavorative e professionali prevalenti.
  2. Fascia d’età
    Deve avere un’età compresa tra 18 e 30 anni al momento della presentazione della domanda.
  3. Nessuna persona a carico
    Non deve essere accompagnato da persone a carico, salvo che queste abbiano un visto valido per quel Paese.
  4. Passaporto e titolo di ritorno
    Il passaporto deve essere valido per almeno tre mesi in più rispetto alla durata del soggiorno previsto. Deve inoltre possedere un biglietto di ritorno oppure avere disponibilità economica sufficiente per acquistarlo.
  5. Mezzi economici per il sostentamento
    Il richiedente deve dimostrare di avere risorse finanziarie adeguate a mantenersi nel Paese ospitante per la durata del soggiorno.
  6. Non aver già utilizzato lo stesso visto
    Non deve aver beneficiato in precedenza di un visto vacanza-lavoro con lo stesso Paese nell’ambito dello stesso accordo.
  7. Requisiti sanitari, assicurativi e di buona condotta
    Deve soddisfare i requisiti sanitari previsti, avere un’assicurazione medica sufficiente per tutta la durata del soggiorno, e non avere precedenti penali da incompatibilità con l’ingresso nel Paese ospitante.
  8. Impegno al rispetto delle norme del Paese ospitante
    Deve impegnarsi formalmente a rispettare le leggi e i regolamenti del Paese ospitante, in particolare nelle materie del lavoro, dell’immigrazione e della sicurezza.

Modalità di domanda

L’art. 2 della nuova legge chiarisce come presentare la richiesta di visto:

  • I cittadini interessati devono fare domanda presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante nel proprio Paese d’origine.
  • Se necessario, l’autorità diplomatica può richiedere un colloquio per valutare l’ammissibilità del richiedente.
  • Tutta la documentazione (moduli, prove di reddito, assicurazione, certificati penali, ecc.) deve essere presentata secondo i requisiti stabiliti dall’autorità consolare.
  • Le tempistiche operative e l’istruttoria dovranno essere definite dai regolamenti attuativi dell’Accordo, una volta lanciato ufficialmente.

Durata del soggiorno e lavorabilità (art. 3)

Per cittadini italiani in Giappone

  • Il soggiorno può durare 1 anno dal momento dell’ingresso nel Paese.
  • È consentito svolgere attività lavorativa senza un permesso di lavoro specifico, ma solo come attività accessoria alla vacanza (ossia non principale), al fine di integrare le risorse economiche di viaggio.
  • L’attività deve rispettare le leggi giapponesi vigenti in materia di lavoro.

Per cittadini giapponesi in Italia

  • Il soggiorno è anch’esso di 1 anno a partire dalla data di ingresso.
  • È consentito svolgere un’attività professionale (anche con più datori di lavoro) senza permesso di lavoro, per un totale non superiore a sei mesi complessivi durante il soggiorno.
  • Anche in questo caso, il lavoro è qualificato come attività accessoria rispetto allo scopo vacanziero.

Questa differenza nel limite temporale lavorativo (1 anno per i giapponesi in Giappone vs. 6 mesi per i giapponesi in Italia) è uno degli elementi di reciprocità negoziata dell’Accordo.

Contingenti annuali (art. 4)

Ogni anno, Italia e Giappone si impegnano a comunicarsi reciprocamente, tramite canali diplomatici, il numero massimo di visti vacanza-lavoro che intendono rilasciare ai propri cittadini nell’ambito del programma.
Questa previsione consente un controllo bilanciato e pianificato sull’accesso al visto, nel rispetto delle politiche migratorie nazionali.

Osservanza delle leggi (art. 5)

I beneficiari del programma devono obbligatoriamente rispettare tutte le leggi e i regolamenti del Paese ospitante.
Ciò include:

  • norme sul lavoro
  • regolamenti sull’immigrazione
  • sicurezza sociale
  • norme fiscali
  • eventuali norme specifiche per stranieri

In caso di violazione, le autorità locali potranno applicare le sanzioni previste, che possono includere l’espulsione o l’interruzione anticipata del soggiorno.

Attuazione dell’Accordo (art. 6)

L’Accordo viene applicato nel rispetto:

  • delle leggi nazionali di ciascun Paese;
  • del diritto internazionale;
  • per l’Italia, anche degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

L’attuazione dell’Accordo dipende inoltre dagli stanziamenti di bilancio approvati annualmente, necessari a coprire le spese amministrative e operative.

Inquadramento normativo interno: l’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione

L’Accordo Italia-Giappone trova il proprio fondamento giuridico interno nell’articolo 27, comma 1, lettera r) del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998).
Tale disposizione consente l’ingresso in Italia, fuori dalle quote del Decreto Flussi, dei giovani stranieri che, in base ad accordi internazionali, svolgono in Italia lavori occasionali o attività nell’ambito di programmi di scambi giovanili o di mobilità.

Ciò significa che i cittadini giapponesi ammessi al programma vacanza-lavoro non sono soggetti ai limiti numerici annuali dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
Essi possono quindi ottenere il visto e il permesso di soggiorno in qualsiasi periodo dell’anno, secondo le modalità previste dall’Accordo bilaterale, per un massimo di 12 mesi.

Domande frequenti (FAQ)

Posso lavorare a tempo pieno in Giappone con il visto Vacanza-Lavoro?

No. L’attività lavorativa deve essere occasionale o accessoria, non principale.

Posso prolungare il visto oltre un anno?

No, attualmente non è previsto rinnovo o proroga.

Posso partecipare se ho già usufruito del programma in passato?

No, il visto Vacanza-Lavoro può essere ottenuto una sola volta.

Serve un permesso di lavoro separato?

Non serve. Tuttavia, bisogna rispettare i limiti e le condizioni del visto.

Dicono di me
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ITALCOSTRUZIONI. EDILIZIA SRL
16/09/2026
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Ester Silva
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Jintao Li
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Nantu Purkayasto
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Omar Faruk
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shafiq ahmad
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Hannachi Sami
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Dena Traore
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Samuele Perduca
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