Data ultimo aggiornamento: 08.01.2026
In ambito di diritto dell’immigrazione, una delle questioni più frequenti riguarda la possibilità per lo straniero di svolgere attività lavorativa in Italia durante la fase di attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla luce della normativa vigente, in particolare dell’art. 5, comma 9-bis D.Lgs n. 286/98, analizziamo se e quando la ricevuta di Prenota Facile può costituire un documento sufficiente per l’instaurazione o la prosecuzione di un rapporto di lavoro.
Cos’è la ricevuta di Prenota Facile
La ricevuta di Prenota Facile è un documento generato dal sistema informatico utilizzato da alcune Questure per prenotare un appuntamento per:
- il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- il rilascio del permesso per motivi familiari, studio, lavoro subordinato o altro.
Tale ricevuta non è rilasciata da Poste Italiane, come nel caso delle domande inviate con il kit postale, ma direttamente dal portale “Prenotafacile.poliziadistato.it”.
Rilevanza giuridica della ricevuta ai fini lavorativi
Articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/1998:
“In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno […], il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza […] purché che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
Questo comma riconosce il diritto a soggiornare e a lavorare della persona straniera anche in assenza del permesso di soggiorno, purché sia in possesso di una ricevuta che dimostri l’avvenuta presentazione della domanda.
La ricevuta di Prenota Facile consente di lavorare?
A differenza di quanto si potrebbe ritenere, la giurisprudenza e la prassi amministrativa non hanno mai escluso in modo esplicito la validità della ricevuta Prenota Facile ai fini dell’attività lavorativa.
Tradizionalmente, si fa riferimento a due tipi di ricevute considerate “attestanti” la presentazione della domanda:
- la ricevuta postale con identificativo kit e codice identificativo;
- la striscetta rilasciata dalla Questura, a seguito della consegna della documentazione allo sportello.
L’art. 5, comma 9-bis non prescrive formalmente il tipo di ricevuta che permette di lavorare, ma si limita a specificare che è sufficiente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda. Pertanto:
- Se si ritiene sufficiente la ricevuta postale, che contiene solo i dati identificativi della domanda trasmessa, allora per analogia deve considerarsi parimenti idonea la ricevuta Prenota Facile.
- Inoltre, in assenza di un espresso divieto normativo, vige il principio di ragionevolezza e uguaglianza ex art. 3 Cost. per cui non si possono trattare in modo diverso situazioni uguali solo per differenza del canale telematico utilizzato per la prenotazione.
Pertanto, una interpretazione logica e sistematica della norma, porta a ritenere che anche la ricevuta Prenota Facile possa avere efficacia abilitante, a determinate condizioni, poiché essa:
- è rilasciata da un sistema telematico ufficiale della Pubblica Amministrazione (Portale Prenotafacile della Polizia di Stato);
- documenta in modo inequivocabile l’avvio della procedura di rinnovo o di rilascio.
Conclusione
In un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata e teleologicamente coerente, la ricevuta di Prenota Facile, deve ritenersi valida ai fini dell’art. 5, comma 9-bis, permettendo allo straniero di proseguire legittimamente l’attività lavorativa.
In assenza di indicazioni contrarie da parte del legislatore o di una prassi amministrativa formalizzata, l’equiparazione logico-funzionale è pienamente giustificata.






