Questo articolo tenta di proporre una lettura semplificata di una parte delle novità introdotte dalla Legge n. 74/25. Va però precisato che si tratta di disposizioni di complessa interpretazione, nonostante i successivi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con due circolari. Le pubbliche amministrazioni – Ambasciate, Consolati e Comuni – mostrano infatti notevoli difficoltà applicative, arrivando spesso a fornire risposte divergenti.
L’obiettivo di questo contributo è quindi offrire un orientamento utile, pur senza pretese di esaustività o di interpretazione definitiva della nuova normativa.
Nuove regole per la cittadinanza per i nati all’estero: l’art. 3-bis della Legge 91/92
La recente riforma in materia di cittadinanza, introdotta con la Legge 23 maggio 2025, n. 74 (di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36), ha apportato significative modifiche alla normativa vigente, in particolare vengono posti limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. Uno degli elementi centrali di questa riforma è il nuovo articolo 3-bis della Legge n. 91/1992, che cambia le modalità di acquisto della cittadinanza italiana per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza.
La preclusione all’acquisto automatico
L’art. 3-bis, comma 1, introduce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza italiana per coloro che sono nati all’estero e che, contestualmente, possiedono già un’altra cittadinanza.
Chi nasce all’estero e possiede un’altra cittadinanza (ad esempio quella del Paese di nascita) non acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana, salvo nei casi particolari che illustreremo di seguito.
N.B.: le nuove disposizioni si applicano anche a chi è nato all’estero prima dell’entrata in vigore della norma.
Modi di acquisto automatico della cittadinanza italiana
Normalmente, la cittadinanza italiana può essere acquisita in automatico in vari casi (senza bisogno di fare domanda). Gli esempi classici sono:
- Iure sanguinis: se sei figlio di un cittadino italiano, la cittadinanza ti spetta di diritto dalla nascita.
- Per adozione: se un minore viene adottato da un cittadino italiano, diventa italiano automaticamente.
- Per matrimonio: le donne straniere che si sposavano con un cittadino italiano (prima del 27 aprile 1983) diventavano automaticamente italiane.
- Iuris communicatione: la cittadinanza si trasmette ai figli minori conviventi quando il genitore diventa cittadino italiano.
Con l’art. 3-bis, queste regole non operano più in automatico se la persona:
- è nata all’estero, e
- ha già un’altra cittadinanza.
Infatti, l’art. 3-bis specifica che chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza può comunque ottenere la cittadinanza italiana, ma non automaticamente, deve infatti rientrare in una delle condizioni previste dalla nuova disposizione.
Acquisto della cittadinanza per i nati all’estero da italiani: le nuove condizioni
A seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 91/92, il nuovo art. 3-bis è stato oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, prima con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 e successivamente con un’ulteriore circolare contenente istruzioni operative.
Questi interventi interpretativi hanno precisato che, pur venendo meno l’automatismo nell’acquisto della cittadinanza per chi è nato all’estero ed è titolare di un’altra cittadinanza, è comunque possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni previste dall’art. 3-bis:
a) Riconoscimento amministrativo su domanda entro il 27 marzo 2025
È possibile ottenere il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana se:
- la domanda è stata presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
- la domanda era completa della documentazione necessaria a dimostrare la discendenza dal cittadino italiano (ad esempio, certificati di nascita, atti di stato civile, certificati negatori di cittadinanza straniera).
È la domanda che deve essere stata presentata entro il 27 marzo 2025, mentre il riconoscimento può avvenire anche successivamente, essendo comunque disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025.
Rientra in questa ipotesi anche il caso del figlio minore per cui, entro la stessa data, è stata presentata domanda di trascrizione dell’atto di nascita da parte del genitore italiano già riconosciuto.
a-bis) Riconoscimento amministrativo con appuntamento fissato entro il 27 marzo 2025
La cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) può essere riconosciuta in via amministrativa se:
- la domanda, completa della necessaria documentazione, è stata presentata nel giorno indicato dall’appuntamento fissato dall’ufficio comunale competente;
- l’appuntamento è stato fissato e comunicato all’interessato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
Anche in questa ipotesi, il procedimento di riconoscimento è disciplinato dalla normativa vigente fino al 27 marzo 2025.
Gli ufficiali di stato civile, nel provvedimento di riconoscimento, devono dare conto:
- del rispetto delle condizioni sopra indicate;
- delle modalità di accertamento (ad es. protocollo con data e ora di presentazione della domanda; data e ora della comunicazione dell’appuntamento all’interessato).
Per “necessaria documentazione” si intende quella volta a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente, accertando la derivazione dal dante causa cittadino italiano.
È ammessa soltanto l’integrazione di carenze formali (es. errori o omissioni in traduzioni, mancanza di atti di stato civile non direttamente determinanti sulla cittadinanza), che devono comunque essere sanate prima della determinazione finale. Restano applicabili, in tal senso, le disposizioni della circolare K28.1 dell’8 aprile 1991.
Infine, rientra nelle condizioni previste dalle lett. a) e a-bis) anche il caso del figlio minore per il quale, al 27 marzo 2025, sia stata presentata domanda di trascrizione dell’atto di nascita da parte del genitore già riconosciuto cittadino italiano.
b) Riconoscimento giudiziale su domanda entro il 27 marzo 2025
Chi ha presentato una domanda giudiziale entro il 27 marzo 2025 può ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via giudiziaria.
Gli ufficiali di stato civile hanno il compito di recepire la sentenza di riconoscimento, senza entrare nel merito delle motivazioni.
c) Genitore o nonno con esclusiva cittadinanza italiana
Questa eccezione permette di ottenere la cittadinanza se:
- un genitore (anche adottivo) o un nonno del richiedente aveva solo la cittadinanza italiana, senza altre cittadinanze. Questo requisito deve esistere al momento dell’evento che dà diritto alla cittadinanza (ad esempio: alla nascita del richiedente, oppure – se il genitore o il nonno erano già deceduti – alla data del loro decesso).
Esempio pratico
- Se chiedi la cittadinanza iure sanguinis, si guarda la data della tua nascita: se in quel momento un tuo genitore o nonno aveva solo la cittadinanza italiana, questa eccezione si applica.
- Se un tuo genitore o nonno è morto prima della tua nascita, bisogna verificare se al momento della morte fosse ancora cittadino italiano esclusivo.
Requisito fondamentale: continuità della cittadinanza
La cittadinanza deve trasmettersi in modo ininterrotto lungo la linea familiare. Se un ascendente perde la cittadinanza italiana o acquisisce un’altra cittadinanza, la continuità si interrompe.
Onere della prova
È il richiedente che deve dimostrare che il genitore o il nonno era esclusivamente italiano al momento richiesto.
Gli ufficiali di stato civile devono quindi verificare questa condizione richiedendo documenti ufficiali, ad esempio:
- certificati che negano l’acquisto di altre cittadinanze;
- attestazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana;
- certificati di non iscrizione alle liste elettorali straniere;
- altri atti ufficiali, tradotti e legalizzati se provenienti dall’estero.
Non bastano le semplici dichiarazioni di parte. Eventuali dichiarazioni sostitutive o atti notori possono essere richiesti dall’ufficiale di stato civile solo per avviare le verifiche, ma poi devono essere supportati da documenti ufficiali.
d) Residenza biennale continuativa del genitore/adottante in Italia
Questa eccezione si applica quando:
- un genitore (anche adottivo) già cittadino italiano ha vissuto in Italia per almeno due anni di fila (senza interruzioni);
- questi due anni sono maturati dopo l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore/adottante;
- i due anni di residenza si sono conclusi prima della nascita o dell’adozione del figlio.
Prova della residenza
Il richiedente deve dimostrare questo requisito con un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune.
- Se la documentazione manca, l’ufficiale di stato civile chiederà al richiedente di integrare gli atti.
- La residenza deve essere legale, effettiva e continuativa: non valgono soggiorni saltuari o irregolari.
Dettagli sulla condizione di cui alla lett. d): trasmissione della cittadinanza per i nati all’estero
La condizione prevista dalla lett. d) dell’art. 3-bis della Legge n. 91/1992 è particolarmente complessa, poiché si intreccia con altre disposizioni della stessa legge, incidendo sia sulla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis che iuris communicatione.
1. Trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio nato all’estero e con altra cittadinanza: art. 3-bis, comma 1, lett. d) in combinato con art. 1, comma 1, lett. a) Legge n. 91/1992
Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 introduce una limitazione significativa: esclude la trasmissione automatica della cittadinanza italiana iure sanguinis – tradizionalmente prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), secondo cui “è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini” – al minore nato all’estero e già in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano specifiche condizioni.
Una di queste condizioni, disciplinata dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce che il figlio nato all’estero può essere considerato cittadino italiano iure sanguinis solo se:
- il genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio;
- il minore nasce dopo la maturazione di tale periodo minimo di residenza.
Se queste condizioni sono rispettate, il minore nato all’estero è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91/1992.
Il genitore che trasmette la cittadinanza iure sanguinis, nell’ipotesi di cui alla lettera d) dell’articolo 3-bis, può averla acquisita a qualsiasi titolo. La decorrenza del periodo biennale di residenza varia in base alla tipologia di acquisto dello status civitatis:
- dalla nascita, se la cittadinanza è stata riconosciuta iure sanguinis;
- dal giorno successivo al giuramento, se acquisita per naturalizzazione;
- dal giorno successivo alla dichiarazione di volontà o dalla maturazione del requisito di residenza biennale, se acquisita per beneficio di legge ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 1-bis e 2;
- dal giorno successivo, in caso di riacquisto;
- dal giorno successivo all’acquisto per iuris communicatione, nei casi previsti dall’articolo 14 della legge n. 91/1992.
Effetto pratico: se il genitore non ha maturato i due anni di residenza prima della nascita del figlio, la trasmissione iure sanguinis non è possibile. In tal caso, il minore potrà acquisire la cittadinanza solo tramite altre modalità previste dalla legge, come l’articolo 4 (commi 1 e 1-bis) o l’articolo 9 (comma 1, lettere a e b), che prevedono l’acquisizione alla maggiore età o mediante dichiarazione dei genitori con requisiti di residenza in Italia.
Esempi pratici – Trasmissione cittadinanza iure sanguinis (art. 1, co. 1, lett. a) + art. 3-bis, lett. d) L. 91/1992)
- Esempio A
- Madre marocchina naturalizzata italiana il 1° gennaio 2020.
- Continua a risiedere legalmente in Italia fino al 1° gennaio 2022.
- Figlio nato in Francia il 10 febbraio 2022.
✅ Il figlio è cittadino italiano dalla nascita iure sanguinis, perché la madre ha già maturato i 2 anni di residenza successivi all’acquisto e prima della nascita.
- Esempio B
- Padre albanese naturalizzato italiano il 1° marzo 2021.
- Figlio nato in Albania il 10 ottobre 2021.
❌ Il figlio non è cittadino dalla nascita, perché il padre non aveva ancora maturato i 2 anni di residenza dopo l’acquisto.
→ In questo caso, il figlio potrà:- acquisire la cittadinanza iuris communicatione (art. 14), se trasferito in Italia e convivente col padre per 2 anni;
- oppure, in alternativa, tramite le modalità degli artt. 4 o 9.
Cosa succede se il figlio nasce prima che il genitore completi i due anni di residenza
Se il figlio nasce prima che il genitore abbia maturato i due anni di residenza in Italia, non si verifica l’automatismo dell’art. 14. In questi casi, l’acquisizione potrà avvenire attraverso altre modalità previste dalla legge:
- Art. 4, comma 1-bis L. 91/1992
Il minore può diventare cittadino se i genitori dichiarano la volontà di farlo e il minore ha risieduto legalmente in Italia per almeno due anni, oppure se la dichiarazione è effettuata entro il 31 maggio 2029. - Art. 4, comma 1 L. 91/1992
Al compimento della maggiore età, il minore può dichiarare di voler acquisire la cittadinanza, a condizione di aver risieduto legalmente in Italia per almeno due anni. - Art. 9 L. 91/1992
Il minore, al raggiungimento della maggiore età, può richiedere la cittadinanza in quanto figlio di cittadino per nascita o di cittadino naturalizzato.
2. Trasmissione della cittadinanza iuris communicatione al figlio nato all’estero e con altra cittadinanza: art. 3-bis, comma 1, lett. d) in combinato con art. 14 della Legge n. 91/1992
L’applicabilità dell’articolo 14 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per comunicazione del diritto) è stata limitata dal nuovo articolo 3-bis, comma 1, lettera d), in particolare per il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza.
A partire dal 24 maggio 2025, l’acquisto della cittadinanza per iuris communicatione (che richiede la residenza biennale del minore interessato e la convivenza con il genitore che ha acquistato/riacquistato la cittadinanza) ricorre:
- Sempre, se il minore è nato in Italia.
- Sempre, se il minore è nato all’estero e non ha altra cittadinanza.
- Se il minore è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza, solamente nell’ipotesi in cui il genitore sia stato residente in Italia prima della data di nascita del figlio e per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana.
In sintesi, affinché un minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza possa acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 91/1992, devono verificarsi tutti i seguenti presupposti.
Requisiti principali
Il minore nato all’estero e già in possesso di un’altra cittadinanza può acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992 solo se si verificano tutte le seguenti condizioni (secondo quella che sembrerebbe l’interpretazione dominante):
- Residenza del genitore prima della nascita del minore
Prima della nascita del minore, il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi (come previsto dall’art. 3-bis, comma 1, lett. d)). - Residenza del genitore dopo l’acquisto della cittadinanza
Successivamente al proprio acquisto, il genitore continui a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi (sempre ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lett. d)). La legge considera sufficiente questa condizione di residenza del genitore, senza richiedere che anche il minore abbia risieduto in Italia per due anni dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore. - Residenza e convivenza del minore
Alla data dell’acquisto/riacquisto del genitore, il minore risieda legalmente in Italia – convivendo con il genitore – da almeno due anni continuativi (o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita) (ai sensi dell’art. 14).
Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo a quello del giuramento del genitore (ad esempio, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 91/1992, se il genitore ha acquistato la cittadinanza per naturalizzazione). La data di riferimento per l’acquisto della cittadinanza è quella del giuramento, non la data di notifica del decreto concessorio.
Esempi pratici – Trasmissione iuris communicatione (art. 14 + art. 3-bis, lett. d) L. 91/1992)
- Esempio A
- Madre brasiliana diventa cittadina italiana per naturalizzazione il 15 giugno 2025.
- La figlia, nata in Brasile nel 2018, si trasferisce in Italia nel 2024 e convive con la madre.
- Al momento del giuramento, la figlia ha già un anno di residenza in Italia.
- Continua a convivere e risiedere in Italia per altri due anni.
- ✅ La figlia acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento della madre, perché ricorrono i requisiti di residenza e convivenza biennale.
- Esempio B
- Padre tunisino ottiene la cittadinanza italiana il 1° maggio 2022.
- Il figlio, nato a Tunisi nel 2015 e già cittadino tunisino, si trasferisce in Italia nel 2025.
❌ Non potrà acquistare la cittadinanza iuris communicatione, perché al momento del giuramento non era residente e convivente in Italia.
→ Potrà chiedere la cittadinanza alla maggiore età (art. 4, co. 1) o per naturalizzazione (art. 9).
Differenza trasmissione iure sanguinis e trasmissione iuris communicatione
1. Trasmissione iure sanguinis:
- fondamento giuridico: art. 1, co. 1, lett. a) → cittadino per nascita il figlio di padre/madre cittadini.
- condizione introdotta dal nuovo art. 3-bis:
- il genitore che ha acquistato/riacquistato la cittadinanza deve aver maturato 2 anni di residenza continuativa in Italia dopo il proprio acquisto e prima della nascita del figlio;
- solo se il figlio nasce dopo questa maturazione, è considerato cittadino italiano fin dalla nascita (quindi non è un acquisto successivo, ma una trasmissione retroattiva iure sanguinis).
Effetto: il figlio nato all’estero viene considerato cittadino dalla nascita (status originario). Se il genitore non ha maturato i due anni di residenza prima della nascita, questa trasmissione non è possibile: si dovrà ricorrere ad altri istituti (art. 4 o 9).
2. Trasmissione iuris communicatione
- fondamento giuridico: art. 14 → i figli minori conviventi con il genitore che acquista/riacquista la cittadinanza acquistano anch’essi la cittadinanza (acquisto derivato, non originario).
- condizione introdotta dal nuovo art. 3-bis:
- dal 23 maggio 2025, il meccanismo opera solo se sussistono determinati requisiti di residenza e convivenza;
- per i figli nati all’estero e già in possesso di altra cittadinanza, si aggiunge la condizione che il genitore abbia risieduto in Italia almeno 2 anni prima della nascita e 2 anni dopo l’acquisto/riacquisto della cittadinanza.
Effetto: il figlio non è cittadino dalla nascita, ma acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento del genitore, se sono soddisfatti i requisiti.
Schema riassuntivo
| Iure sanguinis | Iuris communicatione |
| Trasmissione originaria → il figlio è cittadino italiano dalla nascita. | Acquisto derivato → il figlio diventa cittadino dal giorno successivo al giuramento del genitore. |
| Richiede che il genitore abbia già completato 2 anni di residenza dopo l’acquisto e prima della nascita del figlio. | Richiede residenza e convivenza del minore (2 anni in Italia, o dalla nascita se <2 anni), più la residenza biennale del genitore se il figlio è nato all’estero con altra cittadinanza. |
| Non dipende dalla convivenza attuale del minore con il genitore, ma solo dalla residenza pregressa del genitore. | Dipende invece dalla residenza e convivenza effettiva del minore con il genitore cittadino. |
Aggiunta importante
Considerata la complessità interpretativa della nuova legge, si invitano tutti i cittadini italiani a presentare la richiesta di iscrizione dei propri figli tramite gli uffici competenti (ambasciate, consolati o comuni).
Qualora riceviate preavvisi di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L.241/90 o veri e propri rigetti, vi invitiamo a contattare lo Studio Legale Vicari per valutare le eventuali azioni difensive da intraprendere.






