Riabilitazione penale per cittadinanza italiana e permesso di soggiorno 2024

La riabilitazione penale, disciplinata dagli articoli 178 e seguenti del Codice Penale italiano, è una misura che consente di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
Questo significa che, una volta ottenuta la riabilitazione, il condannato può dichiarare di non avere precedenti penali e può essere reintegrato nei diritti civili e politici persi a causa della condanna.

Cosa sono le pene accessorie e gli effetti penali della condanna

Pene accessorie

Le pene accessorie sono misure che si aggiungono automaticamente o a discrezione del giudice alla pena principale e che non comportano una privazione della libertà personale, ma incidono su specifici diritti civili e politici.
Ecco alcuni esempi:

  • interdizione dai pubblici uffici: privazione del diritto di assumere o mantenere cariche pubbliche;
  • interdizione legale: consiste nella privazione della capacità di agire, che si applica durante l’esecuzione della pena detentiva e riguarda solo i condannati all’ergastolo;
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: divieto di stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici;
  • decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale: privazione o sospensione dei diritti e doveri genitoriali;
  • sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte: temporanea interdizione dall’esercizio di una professione regolamentata.

Le pene accessorie vengono applicate in funzione della gravità del reato e delle circostanze in cui è stato commesso.

Effetti penali della condanna

Gli effetti penali della condanna sono effetti automatici che derivano dalla pronuncia di una condanna penale e possono incidere sia durante che dopo l’espiazione della pena. Questi effetti includono:

  • incapacità di ottenere determinate qualifiche: ad esempio l’incapacità di essere eletto o nominato a cariche pubbliche;
  • perdita di alcuni diritti civili: come il diritto di voto o la possibilità di partecipare a concorsi pubblici;
  • recidiva: un nuovo reato commesso da un condannato può essere punito più severamente, considerando la condanna precedente come aggravante;
  • preclusione a benefici penitenziari: alcuni condannati non possono usufruire di misure alternative alla detenzione (come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare).

Gli effetti penali della condanna possono essere temporanei o permanenti, a seconda della natura del reato e delle norme applicabili.

Requisiti per chiedere la riabilitazione penale art. 179 c.p.

Per poter accedere alla riabilitazione penale è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali, tra cui:

  • deve essere trascorso un determinato periodo di tempo: almeno tre anni dall’espiazione della pena principale;
    Il termine di tre anni viene aumentato ad otto anni in caso di recidivi di pene per reati particolarmente gravi. Se, invece, il condannato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, il termine è di dieci anni;
  • buona condotta: il richiedente deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo successivo alla condanna (art. 179, comma 6 c.p.);
  • pagamento delle spese di giustizia: il condannato deve aver soddisfatto tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato, come ad esempio il risarcimento dei danni alla parte offesa.

Come ottenere la riabilitazione penale

La richiesta di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza competente per il luogo di residenza del richiedente tramite apposita istanza.
La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria a dimostrare l’avvenuta espiazione della pena, la buona condotta e il pagamento delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili.

Il Tribunale di Sorveglianza, esaminata la domanda e la documentazione, nonché sentiti il Pubblico Ministero e il difensore, decide se accogliere o respingere la richiesta.
Se la domanda viene accolta, il richiedente ottiene la cancellazione degli effetti penali della condanna.

Chi non può chiedere la riabilitazione penale

La riabilitazione non può essere richiesta se il condannato:

  • è sottoposto ad una misura di sicurezza tranne nel caso di espulsione dello straniero dallo stato o di confisca;
  • non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato. È necessario, cioè, che il condannato abbia risarcito il danno causato dal reato e abbia adempiuto tutte le altre obbligazioni civili derivanti dal reato, come il pagamento delle spese processuali e delle multe.
    Se il condannato non ha provveduto a tali obbligazioni, la riabilitazione non può essere concessa. Tuttavia, in casi di comprovata impossibilità, il Tribunale di Sorveglianza potrebbe valutare il rilascio della riabilitazione in modo discrezionale.

Riabilitazione penale e cittadinanza italiana

Per ottenere la cittadinanza italiana, sia per residenza sia per matrimonio, uno dei requisiti fondamentali è la buona condotta morale e civile. L’aver riportato condanne penali può rappresentare un ostacolo significativo all’ottenimento della cittadinanza, poiché la legge richiede che il richiedente dimostri un comportamento conforme ai principi di lealtà alla Repubblica italiana.

Incidenza della riabilitazione sulla richiesta di cittadinanza

Se il richiedente ha ottenuto la riabilitazione, questo può certamente costituire un elemento positivo, ma non garantisce automaticamente il diritto alla cittadinanza. L’autorità competente (il Ministero dell’Interno) ha facoltà di valutare la richiesta nel suo complesso, considerando non solo la riabilitazione ma anche altri elementi, come la gravità del reato commesso, il tempo trascorso dalla condanna, e la condotta successiva del richiedente.

Casellario giudiziale e valutazione dell’amministrazione

Anche se riabilitato, il reato risulterà ancora nel casellario giudiziale, in una forma che può essere consultata dalle autorità amministrative per valutare la richiesta di cittadinanza o il rilascio del permesso di soggiorno. Questo significa che il Ministero dell’Interno può tenere conto del reato commesso, valutando se ciò sia compatibile con i requisiti di buona condotta richiesti per la concessione della cittadinanza o l’ottenimento del permesso di soggiorno.

Reati ostativi e discrezionalità dell’amministrazione

Esistono infatti reati definiti “ostativi” che, per loro natura, possono impedire il rilascio della cittadinanza, indipendentemente dalla riabilitazione. In tali casi, anche con la riabilitazione, la richiesta di cittadinanza può essere respinta. Inoltre, l’autorità amministrativa ha un certo grado di discrezionalità nel decidere se concedere o meno la cittadinanza in presenza di condanne penali, valutando complessivamente la pericolosità sociale del richiedente.

L’art. 6, comma 3, della Legge n. 91/91 stabilisce che «la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna», tuttavia – la riabilitazione da parte del giudice penale elimina l’elemento ostativo – ma non comporta alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza.

Come ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7495 del 3 agosto 2023, l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, L. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.

Riabilitazione penale e permesso di soggiorno

La riabilitazione penale può avere un impatto positivo sulla possibilità di ottenere o rinnovare un permesso di soggiorno, ma non garantisce automaticamente il rilascio del permesso. Le autorità valuteranno comunque la gravità del reato commesso e il comportamento del richiedente.

Anche se la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna, la condanna potrebbe rimanere iscritta nel casellario giudiziale e questo può influenzare la decisione sul rilascio del permesso di soggiorno.

Gli articoli 4 e 5 del Testo Unico Immigrazione prevedono che il permesso di soggiorno possa essere negato o revocato se lo straniero è considerato pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e tale valutazione è indipendente dalla riabilitazione penale.

Domande frequenti

Chi ha avuto precedenti penali può chiedere la cittadinanza italiana?

Dipende dal tipo di reato commesso ed è necessario chiedere la riabilitazione penale.

Chi ha avuto precedenti penali può ottenere il permesso di soggiorno?

Avere precedenti penali non esclude automaticamente la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia, sarà necessario chiedere la riabilitazione penale ma la concessione dipenderà da una serie di fattori

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