Una madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza il cd. assegno di maternità dei Comuni (art. 74 d.lgs 26 marzo 2001, n. 151), ossia una prestazione erogata dall’INPS che sostiene economicamente le neo mamme durante i primi mesi della maternità o dell’avvenuta adozione.
Ne possono beneficiare le madri disoccupate, è infatti un assegno diverso rispetto all’indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti o autonome e non è cumulabile con quest’ultimo.
L’assegno è erogato per ogni figlio, quindi in caso di adozione di più figli, o di parto gemellare, l’importo dell’assegno è raddoppiato. L’ISEE non deve superare i 17.416,66 euro.
Chi può richiedere l’assegno di maternità
L’assegno di maternità dei Comuni può essere richiesto dalle madri non lavoratrici:
- italiane;
- europee residenti in Italia;
- extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti nel territorio italiano.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza, dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del bambino o entro 6 mesi dall’adozione o affido.
Documenti richiesti
Per richiedere l’aiuto economico sono richiesti specifici documenti, tra cui:
- la dichiarazione sostitutiva unica, che certifichi i redditi del nucleo familiare nell’anno precedente rispetto a quello della domanda;
- un’autocertificazione nella quale si dichiara la cittadinanza, la residenza e di non percepire l’indennità di maternità dell’Inps;
- il permesso di soggiorno per le cittadine straniere.
A quanto ammonta l’assegno
L’importo dell’assegno mensile di maternità viene erogato per cinque mensilità ed è pari a 348,12 euro al mese. Il valore dell’ISEE non deve superare i 17.416,66 euro.






