Datore di lavoro che non versa i contributi, si rischia il permesso di soggiorno?

L’art. 5 comma 4 del Testo unico Immigrazione prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno, affinché il cittadino extracomunitario possa soggiornare regolarmente in Italia, debba essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e comunque non oltre i successivi 60 giorni dalla scadenza del permesso stesso.

Alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, che può essere presentata in Questura o presso gli Uffici Postali autorizzati, bisogna allegare:

  • una fotocopia del passaporto in corso di validità;
  • una fotocopia del permesso di soggiorno che sta per scadere o che sia scaduto;
  • fotocopia del codice fiscale se si ha e l’attestazione dell’attuale dimora presso lo Stato Italiano;
  • nel caso in cui il permesso di soggiorno è stato richiesto per motivi di lavoro, è richiesto anche di allegare la documentazione relativa al contratto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.
Nel caso di mancanza di uno dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, prima del provvedimento di diniego di rinnovo, viene inviato al richiedente un “preavviso di rigetto”, dove vengono indicate le motivazioni per le quali si intende rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
In questo modo il richiedente ha la possibilità di integrare la documentazione mancante, se opportuno, o fornire i chiarimenti necessari per evitare il rigetto della domanda.

Tra i requisiti richiesti, necessari per poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, non vi rientra però quello di dimostrare e accertare che il datore di lavoro, durante il periodo in cui si è sviluppato il rapporto di lavoro subordinato, abbia versato i contributi. 

Il versamento dei contributi del datore di lavoro

Il versamento dei contributi previdenziali è un onere del datore di lavoro. 

Quando va a costituirsi un rapporto di lavoro, ai due soggetti attivi del rapporto ossia al datore di lavoro e lavoratore, competono diritti e doveri reciproci.
Al datore di lavoro spetterà il diritto di poter godere della forza-lavoro del lavoratore e, per quanto riguarda i doveri, a questo spetterà il dovere di corrispondere al lavoratore una retribuzione equa per il lavoro svolto, il dovere di garantire un ambiente di lavoro salubre che tutela e salvaguardi la salute psico-fisica del lavoratore, nonché il dovere di versare, a favore del lavoratore, i contributi imposti dalla legge.

Gli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. trattano delle contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, imponendo al datore di lavoro di versare i contributi anche per la parte di cui è obbligato il lavoratore, salvo poi il diritto di rivalsa su quest’ultimo.

Il mancato versamento dei contributi previdenziali, da parte del datore di lavoro, non può, in alcun caso, pregiudicare il rilascio del rinnovo permesso di soggiorno, questo perchè il lavoratore non ha alcun potere diretto sui modi e/o tempi di adempimento dell’obbligo della contribuzione del datore di lavoro. 

L’obbligo contributivo è conseguenza automatica di quello retributivo, con questo si intende che fin dal momento in cui si instaura un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è tenuto, insieme alla retribuzione, a versare al lavoratore i contributi spettanti. A tal proposito l’art. 2126 c.c. prevede che anche la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro, non valgono ad esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di versare i contributi per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione. 

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2259 del 2010, dove ha ribadito che “in tema di prestazione di lavoro rese dal lavoratore extracomunitario, anche se privo di permesso di soggiorno, il rapporto di lavoro anche se, mancante dei requisiti richiesti dalla legge, benché il vizio di tale rapporto di lavoro, non riguardi ipotesi di nullità per illeicità dell’oggetto o della causa contrattuale, produce comunque gli effetti previsti dall’art. 2126 c.c.2” , dunque il datore di lavoro sarà, in ogni caso, tenuto a versare i contributi previdenziali relativi al periodo di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e il mancato versamento dei contributi costituirà un illecito solo ed esclusivo del datore di lavoro, ecco perché da questo non potrà derivare la revoca del permesso di soggiorno.

Anche l’INPS, chiamato a chiarire la posizione del datore di lavoro che assume lavoratori stranieri, ha chiarito nella sua nota Circolare n. 122\2003 che i datori di lavoro sono tenuti ai medesimi obblighi contrattuali previsti per i dipendenti italiani, dovendo fare riferimento alla normativa nazionale prevista per i lavoratori italiani impiegati nello stesso settore. Si cerca in questo modo di attuare quello che rappresenta un capodsaldo dell’ordinamento italiano ossia il principio dell’eguaglianza ex art. 3 Cost.

Concludendo, si può quindi affermare che il lavoratore straniero ha diritto al versamento dei contributi previdenziali spettanti per il lavoro svolto, anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro instaurato col datore di lavoro dovesse presentare delle irregolarità. Tutto questo non potrà comunque, in alcun modo comportare la revoca del permesso di soggiorno che avviene solo per fatti prorpi del lavoratore e mai per fatti di cui non è parte attiva.

Inoltre, è opportuno offrire al lavoratore straniero che non vede versarsi i contributi dal proprio datore di lavoro, un consiglio pratico: il lavoratore potrà chiedere l’aiuto di un avvocato e inoltrare una lettera di messa in mora con la quale si sollecita il datore di lavoro ad adempiere al suo onere; nel caso in cui il datore di lavoro non si attivi nei tempi richiesti, il lavoratore potrà, sempre con l’ausilio di un avvocato, avviare un’ azione legale e  chiedere al giudice del lavoro di pronunciare una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati. 

Dicono di me
Pubblicato su Google Google
ITALCOSTRUZIONI. EDILIZIA SRL profile picture
ITALCOSTRUZIONI. EDILIZIA SRL
16/09/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Pubblicato su Google Google
Ester Silva profile picture
Ester Silva
15/09/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Grazie all'avvoccato Vicari ho dal 2022 tutti miei documenti in regola per soggiornare a Palermo. Con il suo aiuto è stato molto serena la preparazione della documentazione.
Pubblicato su Google Google
Jintao Li profile picture
Jintao Li
10/09/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
molto professionale, disponibile e gentile. Ha risposto a tutte le mie domande con pazienza e chiarezza. Esperienza davvero positiva, lo consiglio vivamente! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Pubblicato su Google Google
Nantu Purkayasto profile picture
Nantu Purkayasto
13/08/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Avv. Giuli vicari molto barabo bene
Pubblicato su Google Google
Omar Faruk profile picture
Omar Faruk
22/07/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
I want to express my heartfelt gratitude for your exceptional legal services and unwavering support. The patience, expertise, and dedication you showed during a difficult time were truly remarkable. Thanks to your clear guidance and hard work, everything was resolved smoothly. I feel truly fortunate to have had such an honest, experienced, and responsible lawyer by my side. Thank you so much for everything!
Pubblicato su Google Google
Vir Colacello profile picture
Vir Colacello
09/07/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
La Avv. Vicari ci ha seguito con grande professionalità, disponibilità e attenzione. È stata chiara nelle spiegazioni, precisa nella gestione della pratica e sempre pronta a rispondere ai nostri dubbi. La ringraziamo molto per il supporto ricevuto.
Pubblicato su Google Google
shafiq ahmad profile picture
shafiq ahmad
30/06/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
I had a very good experience. She is expert in immigration laws and knows how to handle immigration issues.
Pubblicato su Google Google
Hannachi Sami profile picture
Hannachi Sami
26/06/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Pubblicato su Google Google
Dena Traore profile picture
Dena Traore
01/06/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
salve, avvocato Giulia oggi ho ritirato il mio permesso soggiorno in questura di palermo, ti ringrazio per tutto, mi sono trovato bene con te.🥰
Pubblicato su Google Google
Samuele Perduca profile picture
Samuele Perduca
21/05/2026
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
In mezzo alla miriade di informazioni riguardanti il diritto dell’immigrazione presenti su Internet, mi sono fortunatamente imbattuto nell’attività della Dottoressa Vicari. Una Professionista estremamente preparata e disponibile. L’ho contattata la prima volta alcuni mesi fa attraverso il suo sito, ottenendo risposta e una prima consulenza legale online nel giro di un paio di giorni. Da allora la Dottoressa mi sta fornendo un supporto preziosissimo per cercare di riuscire a far trasferire la mia fidanzata Inglese in Italia regolarmente. Consigliatissima!
Total
0
Share