Il diritto alla salute è internazionalmente riconosciuto come diritto inviolabile della persona.
Qualificato come un diritto fondamentale dall’art. 32 della nostra Costituzione, è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 35, e dal D.Lgs 286/1998.
Tale diritto non può subire limitazioni, in quanto presupposto necessario per la piena realizzazione della persona, a prescindere dalle condizioni personali in cui si versa.
Tuttavia quest’ultime, rivestono una certa importanza nel definire le modalità di esercizio del diritto, pertanto, una prima fondamentale distinzione che occorre compiere è quella tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri non regolarmente soggiornanti.
Quali prestazioni sanitarie per gli stranieri senza permesso di soggiorno
Chi non ha un titolo di soggiorno, non può – normalmente – iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D.Lgs 286/1998 “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive”.
Il codice STP
Per chi è privo di titolo di soggiorno quindi, l’assistenza sanitaria viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP: Straniero Temporaneamente Presente.
Dove si chiede il tesserino STP
Può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, Policlinici universitari o dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) dietro semplice dichiarazione delle proprie generalità. Il tesserino garantisce il ricevimento di prestazioni sanitarie essenziali, non ha limitazione territoriale e normalmente ha una durata di 6 mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Attenzione: la richiesta del tesserino e l’accesso alle cure essenziali da parte di stranieri irregolari, non determina alcuna segnalazione alle autorità di polizia.
L’autodichiarazione dello stato di indigenza
Nel caso in cui l’assistito versi un condizioni di indigenza, ovvero stato di povertà, potrà sottoscrivere la dichiarazione di indigenza. Tale dichiarazione consente di poter avere accesso alle prestazioni gratuitamente.
Sono tuttavia fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Nel particolare, potrà avere accesso gratuitamente per:
- le prestazioni di primo livello e le urgenze;
- lo stato di gravidanza (in esenzione a seconda della settimana di gestazione);
- le prestazioni previste per i minori (sino 14 anni);
- le prestazioni rese per patologie esenti o a favore di soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.
Quanto dura l’autocertificazione di indigenza
Lo straniero non regolarmente soggiornante può autocertificare la propria indigenza e dichiarare il luogo in cui dimora.
Come per la tessera STP, anche l’autocerficazione di indigenza, ha validità semestrale, ma non è rinnovabile. Pertanto, allo scadere dei sei mesi, lo straniero, qualora intendesse rimanere sul territorio italiano, dovrà sottoscrivere un’ulteriore dichiarazione.






