Il permesso di soggiorno per volontariato è disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. 286/1998, introdotto con D.Lgs. 154/2007.
Tale disposizione prevede che, ogni anno, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale – sentito il Consiglio nazionale del terzo settore – venga fissato il numero degli stranieri che sono ammessi a partecipare ad attività di volontariato in Italia.
Nell’ambito del numero così stabilito, è consentito l’ingresso e soggiorno di cittadini stranieri tra i 25 e i 35 anni che prendono parte ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta.
Requisiti per ottenerlo
Il permesso di soggiorno per volontariato, come sopra anticipato, esige il previo rilascio di un nulla osta da parte dello Sportello Unico della Prefettura del luogo in cui si svolge il programma di volontariato.
Tale nulla osta viene emesso previa verifica dei seguenti requisiti:
- l’appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
a) Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico del Terzo settore (RUN),
b) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ovvero
c) organizzazioni della società civile di cui all’art. 26 L.125/2014 (ONG, imprese cooperative e sociali, sindacati, ecc.); - la stipula di una convenzione tra lo straniero e l’organizzazione promotrice in cui siano specificate: le attività del volontario, le modalità di svolgimento, ore e giorni di impegno, il percorso formativo da seguire -anche con riferimento alla lingua italiana-, le risorse stanziate per i costi di viaggio, vitto, alloggio, denaro per piccole spese sostenute dal volontario;
- la sottoscrizione obbligatoria da parte dell’organizzazione promotrice di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati alle attività di volontariato;
- l’assunzione della piena responsabilità da parte dell’ente per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intera durata del programma, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. L’attività del volontario non può essere retribuita ma potranno soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese a titolo forfettario.
Come viene rilasciato il permesso di soggiorno
Innanzitutto, l’organizzazione promotrice del programma di volontariato deve presentare richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico della Prefettura del luogo in cui si svolge il programma di volontariato.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti sopra elencati, rilascia il nulla osta entro 45 giorni.
Tale nulla osta viene poi trasmesso, in via telematica, dalla Prefettura alle rappresentanze consolari all’estero, che provvederanno al rilascio del visto di ingresso in favore dello straniero richiedente, entro un termine massimo di 6 mesi dal rilascio del nulla osta.
Successivamente, una volta giunto in Italia, il volontario, entro 8 giorni, deve recarsi presso lo Sportello Unico della Prefettura che ha rilasciato il nulla osta e ivi dichiarare la propria presenza e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
Durata del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno in questione è rilasciato per la durata del programma di volontariato e, di norma, per un periodo non superiore ad un anno.
In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore, comunque pari a quella del programma di volontariato.
In nessun caso, la durata massima può superare i 18 mesi.
Il permesso di soggiorno per volontariato è rinnovabile e/o convertibile?
Il permesso in questione non è assolutamente rinnovabile né convertibile.
Il periodo di durata del permesso di soggiorno per volontariato non è neppure computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
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Avvocato del foro di Catania, specializzata in Cooperazione e Diritto Internazionale con focus sulle tematiche migratorie.