Con la sentenza del 17 giugno 2025, il Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione – ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino russo, accogliendo il ricorso presentato dall’Avvocato Giulia Vicari.
Il contesto
Il ricorrente aveva impugnato il diniego della protezione speciale motivando la propria richiesta con il rischio concreto di essere arruolato forzatamente nell’esercito russo in caso di rimpatrio, in ragione della sua appartenenza alla categoria dei “renitenti alla leva”.
A partire dall’aprile 2024, la Federazione Russa ha introdotto un sistema unificato e digitale di registrazione dei cittadini soggetti al servizio militare obbligatorio, attraverso un database che consente alle autorità militari (i c.d. Voenkomat) di disporre di informazioni dettagliate e aggiornate su tutti i potenziali coscritti, tra i 18 e i 55 anni.
In tale contesto, la mancata presentazione al servizio di leva è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 328 del Codice penale russo, con pene che possono arrivare fino a due anni di reclusione. Inoltre, le nuove modalità di convocazione, anche tramite mezzi digitali, aumentano il rischio di sanzioni in caso di presunto inadempimento.
Obiezione di coscienza e rischio arruolamento in Russia: i motivi dell’accoglimento
Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della domanda, affermando che l’eventuale rimpatrio del cittadino comporterebbe un rischio concreto di persecuzione, in violazione del principio di non-refoulement sancito dall’art. 19 T.U. Immigrazione.
Particolare rilevanza è stata data alla possibilità che il ricorrente venga punito penalmente per la mancata presentazione al Voenkomat (il commissariato militare), comportamento che, secondo l’art. 328 del Codice penale russo, può comportare la reclusione fino a due anni. Tale sanzione, combinata al rischio di coinvolgimento in un conflitto in cui sono documentate gravi violazioni dei diritti umani, è stata qualificata dal giudice come atto di persecuzione ai sensi del D.Lgs. 251/2007.
Quando viene riconosciuto lo status di protezione speciale? I riferimenti giurisprudenziali
La decisione richiama consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ. n. 18626/2002, Cass. Civ. n. 102/2021) e della Corte di Giustizia UE (causa C-472/13), che hanno stabilito che l’obiettore di coscienza, se a rischio di coinvolgimento in crimini internazionali o di subire pene sproporzionate, ha diritto alla protezione internazionale o speciale.
Il giudice ha precisato che la sanzione penale per renitenza alla leva, in contesto bellico, costituisce forma di persecuzione a prescindere dalla proporzionalità della pena. Il rischio, infatti, è aggravato dalla possibilità di impiego forzato in attività che possono configurare crimini di guerra o contro l’umanità.






