Il Tribunale di Messina con decreto del 28 ottobre 2025, ha riconosciuto alla cittadina tunisina difesa dall’Avv. Giulia Vicari, il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), del D.Lgs. 251/2007, ritenendo che il rischio effettivo di subire violenze di genere sistemiche da parte di attori non statuali integra gli estremi del trattamento inumano e degradante, quando lo Stato d’origine non garantisce tutela effettiva.
La vicenda e la valutazione di credibilità
La ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale nel luglio 2024, fondandola sul timore concreto di subire nuove violenze e minacce di morte in caso di rimpatrio. Dopo la scomparsa del marito, indebitato a causa della crisi post-pandemica, la donna aveva subito abusi sessuali e violenze fisiche da parte dei cognati, che cercavano di costringerla a un matrimonio riparatore.
Al rifiuto, era stata violentata e cacciata di casa. Nonostante i ripetuti tentativi di cambiare residenza, le persecuzioni erano continuate sotto forma di minacce, diffamazioni e intimidazioni.
Il Tribunale ha ritenuto il racconto coerente, credibile e verosimile, evidenziando che le incongruenze rilevate dalla Commissione Territoriale derivavano dal trauma e non da inattendibilità. Particolare rilievo è stato attribuito alla difficoltà della donna di riferire gli episodi di violenza sessuale, spesso taciuti per vergogna e desiderio di rimozione.
La vulnerabilità psicologica e culturale della ricorrente
Un aspetto centrale del provvedimento è il riconoscimento della fragilità psicologica della richiedente, considerata espressione di una condizione di vulnerabilità complessa e multidimensionale. La donna, dopo anni di violenze, ha sviluppato una condizione di soggezione psicologica e culturale, aggravata dal contesto sociale patriarcale di origine, in cui la denuncia di abusi è spesso percepita come disonore.
Il Tribunale ha valorizzato l’incapacità della ricorrente di reagire e proteggersi, descrivendola come “stanca e debole”, immersa in una situazione di isolamento e paura. Tale stato di prostrazione emotiva, unito alla mancanza di sostegni familiari e istituzionali, costituisce un elemento determinante nella valutazione del rischio personale di trattamento degradante.
In linea con la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 10986/2021 e n. 13449/2023), il giudice ha riconosciuto che le vittime di violenza di genere si trovano spesso in una condizione di vulnerabilità strutturale, che deve essere valutata alla luce delle conseguenze psicologiche e del trauma derivante dalle violenze subite.
La motivazione giuridica: violenza di genere e danno grave
Sotto il profilo giuridico, il Tribunale ha escluso i presupposti per lo status di rifugiato, trattandosi di violenze provenienti da soggetti privati, ma ha riconosciuto la sussistenza del “danno grave” ai sensi dell’art. 14, lett. b), del D.Lgs. 251/2007, configurabile quando la persona rischia di subire trattamenti inumani o degradanti.
La violenza di genere, qualificata come grave violazione della dignità e della libertà personale, è stata inquadrata come trattamento degradante ai fini della protezione sussidiaria, anche in assenza di persecuzione diretta da parte dello Stato.
Il Tribunale ha richiamato la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata con L. 77/2013, che definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione fondata sul genere.
In tale prospettiva, il provvedimento si pone in continuità con le sentenze Cass. n. 12647/2022 e Cass. n. 606/2023, le quali precisano che la minaccia di un danno grave può derivare anche da soggetti non statuali, qualora lo Stato non sia in grado o non voglia fornire una protezione effettiva.
La pronuncia ribadisce così il principio secondo cui la protezione sussidiaria si applica anche ai casi di violenza privata sistemica, quando il fallimento delle autorità pubbliche rende il rischio di nuovi abusi concreto e attuale.
Il contesto tunisino: leggi progressiste e inattuazione pratica
Decisivo nel ragionamento giudiziale è stato l’esame del contesto tunisino, da cui emerge una persistente inefficacia delle politiche di contrasto alla violenza di genere.
La Tunisia è spesso indicata come uno dei Paesi più progressisti del mondo arabo in materia di diritti delle donne: nel 2017 ha adottato la Legge n. 58/2017 contro la violenza di genere e ha abrogato il divieto per le donne di sposare uomini non musulmani. Tuttavia, come evidenziato da Freedom House (2022) e Human Rights Watch (2023), le donne continuano a subire elevati tassi di abusi domestici e violenze sessuali, aggravati da mancata applicazione delle norme, carenza di personale specializzato, ostacoli procedurali e pressioni sociali che scoraggiano la denuncia.
La ricercatrice Kenza Ben Azouz di HRW sottolinea che “la Tunisia non potrà continuare a definirsi leader del mondo arabo nei diritti delle donne se non considera la violenza domestica un crimine grave”. Tale regressione si è acuita sotto la presidenza di Kais Saied, che ha limitato la rappresentanza femminile e bloccato le riforme in materia successoria, mentre Amnesty International (2024) e UN Women segnalano un incremento dei femminicidi e della violenza online, che colpisce circa il 19% delle donne.
In questo contesto, il Tribunale ha ritenuto che il ritorno della ricorrente in Tunisia l’esporrebbe a un rischio effettivo di subire nuovamente trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell’art. 14, lett. b), del D.Lgs. 251/2007.
La concessione della protezione sussidiaria, che assorbe la domanda di protezione speciale, costituisce un precedente di rilievo nella giurisprudenza in materia di violenza di genere, ribadendo il dovere delle autorità di riconoscere la vulnerabilità psico-sociale come elemento centrale nell’esame delle domande di protezione internazionale.






