Il Tribunale di Velletri, con decreto del 21 novembre 2025, ha riconosciuto il diritto della coppia di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, accogliendo il ricorso ex art. 98 c.c. Il caso è stato seguito dall’Avv. Giulia Vicari e dagli Avvocati Angelica Sappino e Giovanni Paoletti del foro di Roma.
Una donna iraniana non poteva ottenere il nulla osta richiesto dalle autorità del suo Paese perché, secondo la legge iraniana, le era vietato contrarre matrimonio con un uomo di diversa religione, norma considerata discriminatoria e quindi non applicabile in Italia.
Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile e il ricorso ex art. 98 c.c.
Una coppia si è vista negare dall’ufficiale dello stato civile la possibilità di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, poiché mancava il nulla osta rilasciato dalle autorità iraniane, previsto dall’art. 116 c.c.
La coppia ha presentato ricorso ex art. 98 c.c. per contestare il rifiuto, spiegando che non avrebbe potuto ottenere il documento richiesto a causa della normativa del proprio Paese, che vieta alla donna musulmana di sposare un uomo di diversa religione. Tale divieto, contenuto nell’art. 1059 del codice civile iraniano, impedisce di fatto alle autorità iraniane di rilasciare il nulla osta.
Il ruolo dell’ordine pubblico internazionale
Il Tribunale ha riconosciuto che la norma iraniana applicabile al caso viola l’ordine pubblico internazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge 218/1995.
La discriminazione fondata sul genere e sulla religione contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, in particolare con gli artt. 3 e 8 della Costituzione relativi all’uguaglianza e alla libertà religiosa.
Esclusa quindi l’applicazione della legge straniera, il giudice ha verificato unicamente la sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’ordinamento italiano, tutti regolarmente presenti, e ha accolto il ricorso, ordinando la pubblicazione delle nozze e dichiarando il decreto immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, co. II, c.p.c.
Il valore giuridico della decisione
Il provvedimento offre un esempio significativo di come il diritto internazionale privato tuteli la libertà matrimoniale quando la legge straniera introduce restrizioni contrarie ai principi costituzionali. La decisione rafforza l’idea che il nulla osta non possa essere considerato un requisito insuperabile quando la sua mancanza deriva da una normativa discriminatoria. Questo orientamento costituisce un importante punto di riferimento anche per altri casi di matrimoni misti in cui le autorità straniere impongono limitazioni basate su criteri religiosi o di genere.
Il contesto normativo delle donne in Iran
Il caso permette di richiamare l’attenzione sulla situazione giuridica delle donne in Iran, caratterizzata da limitazioni rilevanti nello status personale.
Il divieto di sposare un non musulmano non è un episodio isolato, ma parte di un sistema che prevede il ruolo del tutore maschile, che riconosce al marito una posizione gerarchicamente superiore.
L’Iran non aderisce inoltre alla Convenzione CEDAW, evidenziando un quadro normativo distante dagli standard internazionali in materia di parità di genere.






