Reddito di cittadinanza per stranieri, come funziona e quali documenti servono

Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) viene definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano come una “misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”.

Consiste in un aiuto economico, associato anche ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale.
In sostanza, quindi, non si tratta solo di un’erogazione in denaro, di sostegno al reddito, ma di uno strumento per facilitare l’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti che ne beneficiano.

È stato introdotto con il Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019 e può essere richiesto a partire dal 6 marzo 2019.

Reddito di cittadinanza per extracomunitari

In questi anni sono state moltissime le richieste di RdC che sono state presentate da cittadini stranieri di Paesi extra-europei.

Molte richieste sono state purtroppo rigettate, mentre altre sono andate inizialmente a buon fine ma – una volta accertata la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge – non solo è stata interrotta l’erogazione dell’aiuto finanziario, ma sono state anche irrogate le sanzioni previste (e di cui parleremo più avanti nell’articolo).

Da ciò, quindi, deriva la necessità di far chiarezza, in modo specifico, sui requisiti di legge e le modalità di ottenimento del RdC.

Come funziona

Il beneficio viene erogato tramite una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza, ed è condizionato all’adesione ad un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale attraverso la sottoscrizione o di un Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego ovvero di un Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei Comuni (ad esempio per chi non può lavorare). Tutto dipende dalle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

Il RdC viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato mediante nuova domanda.

Quanto all’ammontare, solitamente esso si calcola mediante la somma di una quota a integrazione del reddito familiare e di un’altra quota (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (se si è titolari di un contratto di locazione appunto o di mutuo per la casa d’abitazione). 

Naturalmente si tiene conto del numero di componenti del nucleo familiare, con un diverso coefficiente di calcolo a seconda che siano maggiorenni o minorenni.
Inoltre, per calcolare l’importo si tiene conto di tutti i redditi che vengono comunque percepiti dal nucleo familiare, inclusi i trattamenti assistenziali.
Dunque, in base a quanto dichiarato nell’ISEE, l’importo complessivo può variare.

In ogni caso è l’INPS che determina quanto spetta una volta prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni richieste.
Restano fermi gli obblighi di informazione da parte del nucleo familiare.
Ciò significa che se nei 18 mesi di fruizione del beneficio, ci sono variazioni nel reddito o nella composizione del nucleo familiare, bisogna dichiararlo.

Le somme erogate devono essere spese entro il mese successivo a quello in cui sono percepite o si rischia la decurtazione.

Chi non ha la cittadinanza italiana può avere il reddito di cittadinanza?

Si, ma è necessario aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa, ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti.

Tuttavia, la residenza decennale non è riferita all’iscrizione anagrafica ma, come ha chiarito con Circolare il Ministero del Lavoro, si basa sull’effettiva presenza nel territorio italiano, che non può appunto – complessivamente – essere inferiore a 10 anni.

Ciò significa che il richiedente può dimostrare di essere stato in Italia, anche se non è stato iscritto – per tutto il tempo – nelle liste della popolazione residente di un Comune.
Ad esempio, per provare l’effettiva presenza in Italia si può produrre un contratto di lavoro, documenti di locazioni, iscrizioni scolastiche, documenti medici, vecchi permessi di soggiorno.

N.B.: I requisiti di residenza e soggiorno sono richiesti solo in capo al richiedente il beneficio e non, quindi, all’intero nucleo familiare.

Requisiti per riceverlo

1. Requisiti di residenza

Per poter ricevere il RdC bisogna possedere determinati requisiti.
In questa sede ci soffermeremo sui requisiti richiesti ai cittadini di Paesi extra-europei.
Questi ultimi possono richiedere il RdC se si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • familiari di un cittadino italiano o di un cittadino di Paese UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
    Per familiare si intende il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro che equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
  • cittadini di un Paese terzo o apolidi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • i titolari di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).

2. Requisiti patrimoniali

Per poter ottenere il RdC bisogna avere:

  • un ISEE inferiore a 9.360,00€;
  • un patrimonio immobiliare (a parte la casa d’abitazione) non superiore a 30.000€;
  • un patrimonio mobiliare non superiore ai 6000€(aumentato in base ai componenti del nucleo familiare ed agli eventuali soggetti disabili che ne fanno parte: ad esempio 8000€ per i nuclei familiari di due componenti; 10.000€ per i nuclei con tre o più di tre componenti, aumentati di 1000€ per ogni figlio a partire dal terzo);
  • un reddito familiare inferiore a 6000€ annui moltiplicato per un coefficiente che dipende dal numero di componenti il nucleo familiare e dalla loro età.

Inoltre, nessun membro del nucleo familiare deve essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto oppure di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti alla domanda di RdC oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati nei due anni precedenti la domanda di RdC.

Cosa serve per il reddito di cittadinanza per stranieri

  • bisogna prima di tutto munirsi dell’ISEE;
  • per fare domanda di RdC bisogna poi recarsi o presso gli Uffici postali abilitati, o in modalità telematica sul sul sito dedicato  o sempre telematicamente sul sito dell’INPS, oppure infine nei CAF o patronati, dopo il giorno 6 di ogni mese.
    N.B.: per l’accesso telematico è richiesto lo SPID.

Una volta fatta la domanda, si può monitorare lo stato della stessa dal sito INPS.

Le informazioni richieste sono contenute nel Modulo SR180, che è presente anche sul sito INPS. In sostanza si tratta di un’autodichiarazione sul possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il sussidio.

È l’INPS che esamina la domanda e decide sull’accoglimento o sul rigetto.

L’INPS ha inoltre messo a disposizione un simulatore che consente di calcolare l’importo spettante in base alle proprie caratteristiche.

Obblighi di comunicazione

Il nucleo familiare che già percepisce il Reddito di Cittadinanza è tenuto a comunicare eventuali modifiche sopravvenute e che possono incidere sulla fruizione del sussidio.
Bisogna in questi casi compilare il Modello RdC/PdC – Com in forma estesa (si può trovare anche sul sito INPS), presso un CAF, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l’evento che determina l’obbligo di comunicazione. Se scade questo termine, si perde il sussidio.

È obbligatorio comunicare le seguenti informazioni:

  • variazione della situazione lavorativa (ad esempio viene avviata un’attività imprenditoriale o professionale, oppure si viene assunti);
  • reddito presunto per l’anno solare successivo, nel caso in cui al momento della domanda di RdC sia stato dichiarato lo svolgimento di lavoro subordinato che si protrae l’anno successivo;
  • sopravvenienza, nel nucleo familiare, di componenti detenuti o ricoverati in istituti di cura a lunga degenza o strutture residenziali a carico pubblico o che escano da tali istituti;
  • dimissioni volontarie dal lavoro;
  • acquisto di seconde case, autoveicoli, motoveicoli che comportino variazioni patrimoniali tali da superare la soglia prevista per richiedere il beneficio.

Sanzioni

Le sanzioni previste in caso di inosservanza delle previsioni normative e delle condizioni finora viste sono variabili.

1. Esclusione/perdita del RdC

  • non viene sottoscritto il Patto di Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale;
  • non si partecipa alle iniziative formative che vengono proposte;
  • si rifiuta la terza offerta di lavoro congrua;
  • non si aggiornano gli uffici sulla variazione della composizione del nucleo familiare;
  • si viene trovati a svolgere attività lavorativa senza averlo comunicato.

2. Sanzioni penali

  • in caso di false dichiarazioni o presentazione di documenti falsi o omissione di informazioni dovute, si rischia la reclusione da 2 a 6 anni;
  • in caso di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali o del reddito, si rischia la reclusione da 1 a 3 anni;
  • in entrambe le ipotesi, oltre alla sanzione penale è prevista la revoca retroattiva del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Autrice: Mariajessica Stagnitta

Dicono di me
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16/09/2026
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15/09/2026
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Avv. Giuli vicari molto barabo bene
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Omar Faruk
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shafiq ahmad
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Dena Traore
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Samuele Perduca
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