Con la sentenza del 28 maggio 2025, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione – ha accolto il ricorso promosso da un cittadino ghanese, difeso dall’Avv. Giulia Vicari, annullando il diniego del visto per motivi familiari emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Accra e ordinando il rilascio del visto per la coniuge residente in Ghana.
Il caso: un diniego infondato
Il Ministero degli Affari Esteri aveva rigettato la richiesta di visto per ricongiungimento familiare sostenendo che:
- mancava il certificato originale di matrimonio legalizzato e tradotto;
- non vi era altra documentazione atta a dimostrare l’effettiva esistenza del vincolo coniugale;
- mancavano rimesse di denaro verso la coniuge;
- presunte discrepanze tra le dichiarazioni rese durante l’intervista consolare e la documentazione presentata.
Nel ricorso più volte è stato invocato il principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 28/1995), secondo cui l’unità familiare è un diritto fondamentale della persona, da tutelarsi anche in ambito migratorio ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/1998).
Il matrimonio considerato “di comodo”, cos’è
Ai sensi dell’art. 29, comma 9 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), viene definito “matrimonio di comodo” quel vincolo contratto esclusivamente al fine di ottenere un vantaggio in termini di ingresso o soggiorno nel territorio italiano, senza che vi sia una reale comunione di vita affettiva e materiale tra i coniugi.
Il principio generale, consolidato anche dalla giurisprudenza, è che spetta all’amministrazione dimostrare che si tratta di un matrimonio simulato, con prove gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c., in tema di presunzioni).
In particolare:
- non basta un sospetto generico o una valutazione soggettiva da parte dell’ufficio visti;
- devono esserci elementi oggettivi, come dichiarazioni contraddittorie, mancanza totale di contatti, differenze culturali/linguistiche insormontabili, ecc.;
- il solo fatto che manchino rimesse di denaro, che i coniugi abbiano vissuto separati per un periodo, o che l’intervista non abbia convinto l’addetto consolare non è sufficiente.
È fondamentale sottolineare che:
- le autorità diplomatiche non possono qualificare arbitrariamente o presuntivamente un matrimonio come “di comodo”.
Tale qualificazione, ai sensi dell’art. 29, comma 9 del T.U. Immigrazione, richiede una rigorosa prova, basata su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Il semplice sospetto o la mancanza di alcune formalità non possono giustificare il rigetto di un diritto soggettivo.
Nel caso in esame, il vincolo coniugale è autentico, come dimostrato dal certificato di matrimonio legalizzato e tradotto, e dalle fotografie prodotte in atti.
In virtù di tali elementi il Tribunale ha ritenuto fondato il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente.
Hai ricevuto un diniego di visto per ricongiungimento familiare?
Se il tuo familiare ha ricevuto un diniego da parte dell’Ambasciata, è fondamentale sapere che puoi impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale italiano.
Spesso i rigetti si basano su interpretazioni eccessivamente restrittive o su difetti formali facilmente superabili con l’assistenza legale adeguata.





