Falsa dichiarazione per reddito di cittadinanza: assolta per mancanza di dolo
Con la sentenza n. 70/2024, il Tribunale di Palermo ha assolto una cittadina straniera di origine filippine accusata di falsa attestazione e indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. La decisione si è basata sull’assenza di dolo, elemento essenziale per la configurazione del reato. L’imputata è stata difesa dall’Avvocato Giulia Vicari, che ha dimostrato l’insussistenza degli elementi soggettivi richiesti dalla norma.
I fatti contestati
La vicenda riguardava la presunta falsa dichiarazione di possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, un requisito essenziale per accedere al reddito di cittadinanza.
Le autorità avevano rilevato che l’imputata, al momento della domanda, non soddisfaceva i requisiti normativi e aveva percepito indebitamente €14.040 tra marzo 2020 e agosto 2021.
Le accuse e la difesa
Il Pubblico Ministero aveva richiesto una condanna a due anni e due mesi di reclusione, sostenendo che l’imputata avesse agito con dolo, ovvero con l’intenzione specifica di ottenere un profitto ingiusto ai danni dello Stato. La difesa ha dimostrato, invece, che l’imputata non disponeva di una conoscenza adeguata della lingua italiana e che le informazioni fornite al CAF per la compilazione della domanda, erano incomplete o poco chiare.
La decisione del giudice
Il giudice ha ritenuto che mancasse l’elemento soggettivo del dolo specifico, necessario per configurare il reato. La condotta dell’imputata è stata considerata frutto di leggerezza o negligenza, piuttosto che di un’intenzione fraudolenta.
Essendo il dolo elemento imprescindibile per la punibilità, il fatto è stato giudicato non costituente reato.
Implicazioni della sentenza
Questa sentenza segna un precedente importante, sottolineando che l’accesso a strumenti di welfare come il reddito di cittadinanza, richiede non solo una corretta compilazione delle domande, ma anche una chiara comprensione da parte dei richiedenti, soprattutto in presenza di barriere linguistiche o culturali.
L’abrogazione della norma e il principio di retroattività
Un aspetto giuridico centrale affrontato nella sentenza riguarda l’abrogazione della norma incriminatrice in relazione al Reddito di Cittadinanza. Il giudice ha infatti chiarito che l’art. 7 del Decreto-Legge 4/2019, che puniva chi dichiarava falsamente requisiti per ottenere il beneficio, è stato abrogato dalla Legge 197/2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che questa abrogazione non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima di tale data, grazie a una disposizione transitoria introdotta dal Decreto-Legge 48/2023.
Nello specifico, l’articolo 13 del D.L. 48/2023 ha previsto che le sanzioni penali per il “vecchio” reddito di cittadinanza continuino ad applicarsi per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, preservando la punibilità delle condotte realizzate sotto la disciplina previgente.
Deroga al principio di retroattività della lex mitior
In condizioni normali, l’abrogazione di una norma incriminatrice comporta l’applicazione retroattiva della lex mitior, ossia la norma più favorevole all’imputato, in ossequio all’art. 2 del Codice Penale. Tuttavia, il legislatore ha scelto di derogare a tale principio, mantenendo la punibilità per i reati commessi fino al termine di vigenza del reddito di cittadinanza.
Il giudice ha considerato questa deroga conforme ai principi costituzionali, poiché sorretta da una ragionevole giustificazione: tutelare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche fino alla cessazione del beneficio economico.
Tale scelta legislativa, pur eccezionale, è stata ritenuta coerente con l’obiettivo di evitare comportamenti fraudolenti e di preservare il principio di lealtà verso le istituzioni.
Impatto sul caso concreto
Nonostante l’abrogazione della norma incriminatrice, la sua applicabilità ai fatti contestati è stata confermata. Tuttavia, il giudice ha concluso che, nel caso specifico, mancava l’elemento soggettivo del dolo necessario per configurare il reato. Questo ha portato all’assoluzione dell’imputata, ribadendo che, pur integrandosi gli elementi oggettivi della fattispecie, senza dolo non è possibile una condanna.






